Cassazione Penale, Sentenza n. 49203/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 7.11.2000, divenuta irrevocabile il 1.11.2003, con cui il ricorrente fu condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduce mancata conoscenza del processo per notifica inesatta (si sarebbe allontanato dal domicilio eletto senza comunicare il nuovo domicilio), assenza di prova della nomina di un difensore di fiducia e mancata effettuazione degli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p. Contesta inoltre l'applicazione del procedimento contumaciale: sostiene che si sarebbe dovuta applicare la disciplina dell'"assenza" (art. 420-bis e connessi) e non quella della contumacia, e che la presenza o meno del difensore d'ufficio alla lettura del dispositivo non può sanare la mancata notifica dell'estratto contumaciale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la richiesta di rescissione del giudicato fosse impropria perché la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore della legge n. 67/2014 e relativa a un procedimento definito secondo la normativa previgente (contumacia). Le Sezioni unite hanno stabilito che il rimedio della rescissione si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza ai sensi dell'art. 420-bis come modificato dalla legge 28 aprile 2014, mentre per i procedimenti contumaciali anteriori a tale legge resta applicabile la disciplina della restituzione in termine per proporre impugnazione (art. 175, comma secondo, previgente). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 28 aprile 2014, n. 67
Introdusse la disciplina dell'"assenza" e il rimedio della rescissione del giudicato (modifiche all'ordinamento processuale penale), rilevante per stabilire se il rimedio di rescissione sia applicabile; la Corte ha ritenuto che tale legge non si applica ai giudizi definiti prima della sua entrata in vigore
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art. 629-bis c.p.p. nella disciplina processuale penale; la Corte richiama l'evoluzione normativa ma sottolinea che per i procedimenti conclusi prima delle modifiche la nuova disciplina non è applicabile
Art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola la dichiarazione dell'assenza dell'imputato nel procedimento penale (introdotto/modificato dalla legge 2014). La rescissione del giudicato è applicabile solo se in quel procedimento è stata dichiarata l'assenza ai sensi di questa norma
Art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma inserita successivamente nel codice per disciplinare specifici profili legati all'assenza; la Corte osserva che la sua applicazione non può estendersi retroattivamente a sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore delle normative che hanno introdotto tale regime
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede gli avvertimenti relativi alle notifiche agli difensori; il ricorrente lamenta il mancato rispetto di tali avvertimenti, profilo che incide sulla prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato
Art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (testo previgente)
Disciplinava la restituzione in termine per proporre impugnazione nei procedimenti contumaciali anteriori alla legge n. 67/2014; secondo la giurisprudenza richiamata è la disciplina applicabile ai giudizi contumaciali definiti prima delle modifiche del 2014
Sez. U. n. 36848 del 17/07/2014 (Burba, Rv. 259992)
Precedente delle Sezioni Unite che chiarisce che la rescissione del giudicato si applica solo ai procedimenti con dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis come modificato dalla legge 28/4/2014; per i procedimenti contumaciali anteriori resta applicabile la disciplina della restituzione in termine
Massime di principio
- La rescissione del giudicato è un rimedio applicabile solo ai procedimenti in cui sia stata formalmente dichiarata l'"assenza" dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis come modificato dalla legge n. 67/2014; non può essere invocata per sentenze contumaciali definite secondo la normativa previgente.
- Per le sentenze contumaciali pronunciate prima della legge 28/4/2014 resta operativa la disciplina della restituzione in termine (art. 175 c.p.p. nel testo previgente), non il nuovo rimedio della rescissione.
- La questione della conoscenza del processo da parte dell'imputato (notifiche al domicilio eletto, avvertimenti al difensore, nomina del difensore di fiducia) va valutata nel quadro della normativa vigente al momento della definizione del processo: irregolarità formali non comportano automaticamente ammissibilità della rescissione se manca il presupposto legislativo.
- La presenza o l'azione del difensore d'ufficio nel processo non sempre può sanare la mancata notifica dell'estratto contumaciale all'imputato quando, per effetto della normativa applicabile, è richiesto un diverso rimedio (es. restituzione in termine).
- In procedimenti ante riforme (pre-2014) è necessario verificare preliminarmente la spettanza del rimedio (restituzione vs rescissione) prima di valutare le censure di merito sulla notifica o sulla conoscenza del processo.
- Chi impugna per rescissione deve accertare che il giudizio sia ricompreso nel perimetro soggettivo e temporale delle modifiche normative che hanno introdotto l'istituto dell'assenza; in mancanza la questione è inammissibile e può comportare condanna alle spese e sanzioni.
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