Corte di giustizia, Sentenza C-658/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020. — UX contro Governo della Repubblica italiana. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna. — Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Criteri – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 3 – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Giudici di pace e magistrati ordinari – Differenza di trattamento – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “ragioni oggettive”. — Causa C-658/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto ammissibile il rinvio del Giudice di pace di Bologna e ha riconosciuto che tale organo può costituire una giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Nel merito, ha affermato che il giudice di pace può essere considerato lavoratore e lavoratore a tempo determinato ai fini della direttiva 2003/88 e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, se il giudice nazionale verifica i requisiti fattuali indicati. Ha inoltre precisato che il diniego delle ferie annuali retribuite rispetto ai magistrati ordinari è incompatibile con la clausola 4, salvo giustificazione oggettiva.
Rinvio pregiudiziale sullo status del giudice di pace italiano ai fini dell’articolo 267 TFUE e sulla sua eventuale qualificazione come "lavoratore" e "lavoratore a tempo determinato" per ferie annuali retribuite e non discriminazione.
La questione giuridica
Se il Giudice di pace italiano possa essere qualificato come "giurisdizione di uno degli Stati membri" ai sensi dell’articolo 267 TFUE; se l’attività del giudice di pace rientri nella nozione di "lavoratore" ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta; se rientri nella nozione di "lavoratore a tempo determinato" ai sensi della clausola 2 dell’accordo quadro sulla direttiva 1999/70; e se la clausola 4 di tale accordo osti a una normativa nazionale che nega ai giudici di pace ferie annuali retribuite di 30 giorni previste per i magistrati ordinari, salvo eventuali ragioni oggettive.
Principio di diritto
Il Giudice di pace italiano può essere considerato una "giurisdizione di uno degli Stati membri" ai sensi dell’articolo 267 TFUE; inoltre, un giudice di pace che svolga prestazioni reali ed effettive, non marginali o accessorie, e percepisca indennità aventi carattere remunerativo può rientrare nella nozione autonoma di "lavoratore" e, se nominato per un periodo limitato, in quella di "lavoratore a tempo determinato". In tal caso, la clausola 4 dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che gli neghi le ferie annuali retribuite di 30 giorni riconosciute ai magistrati ordinari, salvo che la differenza di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive connesse alle diverse qualifiche richieste e alla diversa natura delle mansioni, da verificarsi dal giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
- Direttiva 1999/70/CE
- Clausola 1 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 2 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 3 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Direttiva 89/391/CEE
- Articolo 2 della direttiva 89/391/CEE
- Legge italiana n. 374/1991
- Decreto legislativo n. 116/2017
- Legge italiana n. 117/1988
Giudice di pace italiano, ferie retribuite e non discriminazione nel lavoro a tempo determinato
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Bologna nell’ambito di una controversia tra una giudice di pace e lo Stato italiano per il mancato pagamento del periodo feriale di agosto 2018. La Corte affronta, in via preliminare, la ricevibilità del rinvio ex articolo 267 TFUE e, nel merito, l’applicabilità della direttiva 2003/88/CE e dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ai giudici di pace italiani.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente, nominata giudice di pace nel 2001, svolgeva in via principale attività giurisdizionale con un carico rilevante di procedimenti e percepiva indennità legate alle prestazioni rese, oltre a un’indennità mensile per servizio effettivo. Nell’agosto 2018, durante il congedo non retribuito, non ha svolto attività e non ha percepito indennità; ha quindi chiesto il risarcimento del danno pari alla retribuzione che, a suo avviso, sarebbe spettata a un magistrato ordinario in ferie retribuite. Il giudice del rinvio ha poi ritirato la quarta e la quinta questione pregiudiziale, mantenendo la prima, la seconda e la terza.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama l’articolo 267 TFUE, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e, per il lavoro a tempo determinato, la direttiva 1999/70/CE con le clausole 1, 2, 3 e 4 dell’accordo quadro. Viene inoltre richiamata la direttiva 89/391/CEE, cui rinvia l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88. Sul versante nazionale sono esaminate la legge n. 374/1991 sul giudice di pace, l’articolo 106 della Costituzione italiana, l’articolo 8-bis della legge n. 97/1979 e il decreto legislativo n. 116/2017.
Ricevibilità e nozione di giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 TFUE
La Corte respinge le obiezioni di Italia e Commissione: il giudice di pace soddisfa i criteri della nozione di "giurisdizione" perché ha origine legale, carattere permanente, giurisdizione obbligatoria, applica norme giuridiche ed è indipendente. In particolare, la Corte esamina l’indipendenza esterna e interna, rilevando che la nomina, il mandato quadriennale rinnovabile, le cause di revoca stabilite per legge e l’esercizio autonomo delle funzioni sono compatibili con l’articolo 267 TFUE. La domanda pregiudiziale è quindi ricevibile, salvo la terza questione, dichiarata irrilevante perché la controversia non riguardava la responsabilità personale del giudice ma un credito per ferie retribuite.
Applicabilità della direttiva 2003/88 e nozione di "lavoratore"
La Corte afferma che la direttiva 2003/88 si applica al caso, poiché il giudice di pace opera nel settore pubblico e non ricade nella deroga prevista per talune attività specifiche del pubblico impiego. Richiamando una nozione autonoma di diritto dell’Unione, la Corte precisa che è "lavoratore" chi svolge attività reali ed effettive, non marginali o accessorie, e riceve una retribuzione, sotto la direzione di un’altra persona, per un certo periodo di tempo. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto se le indennità percepite dal giudice di pace abbiano carattere remunerativo e se sussista un rapporto di subordinazione amministrativa, senza che ciò incida sull’indipendenza nella funzione giurisdizionale.
Nozione di "lavoratore a tempo determinato" nell’accordo quadro
Quanto all’accordo quadro della direttiva 1999/70, la Corte ribadisce che esso si applica in modo ampio a tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato, anche nel settore pubblico, e che la qualificazione nazionale come rapporto "onorario" non è decisiva. Poiché il mandato del giudice di pace è limitato nel tempo e rinnovabile, il rapporto può rientrare nella nozione di "lavoratore a tempo determinato" se il giudice nazionale accerta che l’attività è reale, effettiva e remunerata.
Principio di non discriminazione e ferie annuali retribuite
La Corte riconosce che il diritto alle ferie annuali retribuite rientra nelle "condizioni di impiego" e che la clausola 4 vieta un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive. Indica che il giudice di pace potrebbe essere comparabile a un magistrato ordinario con adeguata anzianità, ma la comparabilità e l’eventuale giustificazione della disparità devono essere valutate dal giudice nazionale. Le differenze di qualifiche richieste, nella natura e nella complessità delle funzioni e nella procedura di accesso alla magistratura possono costituire, in astratto, una ragione oggettiva, purché siano concrete, proporzionate e idonee a rispondere a una reale necessità.
Dispositivo
La Corte conclude che: il Giudice di pace rientra nella nozione di "giurisdizione di uno degli Stati membri"; un giudice di pace può rientrare nella nozione di "lavoratore" e di "lavoratore a tempo determinato"; la clausola 4 dell’accordo quadro osta al diniego delle ferie annuali retribuite di 30 giorni se il giudice di pace è comparabile ai magistrati ordinari e non sussistono ragioni oggettive giustificative. La verifica finale dei presupposti fattuali e della comparabilità resta demandata al giudice del rinvio.
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