Sentenza n. 5326/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 00349/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato l'intimazione di pagamento relativa a residui Agea per prelievo supplementare sul latte dell'annata 2002/2003
Esito
Favorevole al resistente (debitore appellato)
Prevale il privato
La controversia
L'appello è stato proposto contro la sentenza del TAR Veneto che aveva ritenuto prescritto il credito di Agea, richiesto mediante intimazione di pagamento per complessivi 64.954,96 euro. Le amministrazioni appellanti hanno dedotto error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2946 e 2948 c.c., dell'art. 8-quinquies, comma 10, della legge n. 33/2009 e dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020, nonché travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Hanno sostenuto che al credito e agli interessi si applicasse il termine ordinario decennale e che tale termine non fosse decorso, in ragione della notificazione della cartella di pagamento del 12 novembre 2008, dell'intimazione Agea del 21 luglio 2009, dell'intimazione del 19 febbraio 2019 e della successiva intimazione notificata il 10 gennaio 2023, nonché delle sospensioni normative del periodo 1° aprile-15 luglio 2019 e del periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021. Hanno inoltre chiesto l'ammissione di ulteriore documentazione probatoria ai sensi dell'art. 104 c.p.a. L'appellato ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, sostenendo che non fosse stata provata la corretta notificazione dell'intimazione Agea del 2009, unico atto potenzialmente idoneo a interrompere la prescrizione prima del 2019.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione sostanziale del TAR. Ha ritenuto non provata la corretta notificazione al destinatario dell'intimazione Agea del 2009, poiché era stata prodotta soltanto una pagina dell'avviso di ricevimento, priva della sottoscrizione della destinataria e della data di firma. Il Collegio ha precisato che la produzione della copia dell'atto spedito e dell'avviso di ricevimento può fondare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. soltanto quando l'avviso di ricevimento sia prodotto integralmente e contenga le parti essenziali, inclusa la firma della persona che ha ricevuto l'atto. Non essendo dimostrata la notificazione dell'intimazione del 2009, l'atto successivo alla cartella notificata il 12 novembre 2008 risultava essere l'intimazione ricevuta il 19 febbraio 2019; a tale data il termine decennale di prescrizione era già maturato. L'infondatezza nel merito ha reso superfluo l'esame dell'istanza di ammissione della documentazione ai sensi dell'art. 104 c.p.a. Le amministrazioni appellanti sono state condannate, in parti uguali, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
Richiamato dalle appellanti in relazione agli atti interruttivi della prescrizione; l'appello è stato respinto perché non è stata provata la notificazione dell'intimazione del 2009, indicata come atto interruttivo.
art. 2946 c.c.
Indicato quale fondamento del termine ordinario decennale di prescrizione applicabile alla pretesa; il termine è stato ritenuto maturato prima dell'intimazione del 19 febbraio 2019.
art. 2948 c.c.
Richiamato dalle appellanti con riguardo alla prescrizione degli interessi; il giudice ha definito la controversia sulla base della prescrizione del credito e della mancata prova dell'atto interruttivo del 2009.
art. 1335 c.c.
La produzione dell'atto spedito insieme all'avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza da parte del destinatario solo se l'avviso è prodotto integralmente e reca gli elementi essenziali, inclusa la firma del ricevente.
art. 8-quinquies, comma 1, legge n. 33/2009
Riguarda l'intimazione Agea del 2009, la cui notificazione non è stata ritenuta provata.
art. 8-quinquies, comma 10, legge n. 33/2009
per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione
Richiamato dalle appellanti quale disposizione di sospensione della prescrizione dal 1° aprile al 15 luglio 2019; tale argomento non è stato esaminato in modo decisivo perché la prescrizione era già maturata.
art. 68 d.l. n. 18/2020
Richiamato dalle appellanti per la sospensione della prescrizione nel periodo emergenziale; anche tale questione è rimasta priva di rilievo decisivo una volta accertata la maturazione della prescrizione nel 2019.
art. 104 c.p.a.
La richiesta di ammissione di ulteriore documentazione probatoria è stata ritenuta non necessaria da esaminare, poiché l'appello era infondato nel merito.
Massime di principio
- La prescrizione decennale di un credito non può ritenersi interrotta da un atto di intimazione se l'amministrazione non prova la sua corretta notificazione al destinatario.
- La presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. derivante dalla produzione dell'atto spedito insieme all'avviso di ricevimento presuppone che l'avviso sia prodotto integralmente e contenga gli elementi essenziali della consegna, inclusa la sottoscrizione della persona che ha materialmente ricevuto l'atto.
- Quando tra la notificazione della cartella di pagamento e il successivo atto validamente notificato decorre un periodo superiore al termine prescrizionale applicabile, il credito deve essere considerato prescritto, indipendentemente dalle successive sospensioni normative della prescrizione.
- L'accertamento dell'infondatezza dell'appello nel merito può rendere superfluo l'esame dell'istanza di ammissione di ulteriore documentazione probatoria proposta ai sensi dell'art. 104 c.p.a.
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