Ordinanza n. 1902/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione II) n. 219/2023 che ha accolto in parte il ricorso per l’accertamento del diritto della parte ricorrente alla retrocessione dei fondi di proprietà, espropriati dal Comune in attuazione del Piano insediamenti produttivi - PIP approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale 24 giugno 1998 n.76; e per la condanna del Comune alla restituzione dei fondi stessi e al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 219/2023, relativa alla retrocessione di fondi espropriati per l’attuazione di un Piano per gli insediamenti produttivi e alla restituzione dei fondi e al risarcimento del danno
Esito
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva accolto parzialmente il ricorso del proprietario, diretto all’accertamento del diritto alla retrocessione di fondi espropriati per l’attuazione del Piano per gli insediamenti produttivi approvato dal Comune. Nel giudizio d’appello il Consiglio di Stato aveva già disposto una verificazione per ricostruire gli atti di formazione e il contenuto programmatico del PIP, verificare l’attuazione del Piano del 1998, divenuto esecutivo il 15 gennaio 2001, entro il termine di efficacia decennale scaduto il 15 gennaio 2011, nonché individuare le opere di urbanizzazione e gli insediamenti produttivi effettivamente realizzati entro tale termine. Il verificatore ha chiesto una proroga di 90 giorni, motivandola con la cospicua documentazione da esaminare e con la necessità di ulteriore tempo per completare l’incarico e redigere gli elaborati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza del verificatore e ha concesso una proroga di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per l’invio della bozza dell’elaborato alle parti e per il completamento dell’incombente istruttorio. Sono stati conseguentemente differiti anche i successivi termini delle altre fasi della verificazione, secondo le scansioni già stabilite nell’ordinanza n. 6682 del 2025. Il giudizio di merito non è stato definito: all’esito della verificazione, la Segreteria dovrà sottoporre il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione.
Massime di principio
- Quando una verificazione già disposta richieda ulteriore tempo in ragione della complessità dell’accertamento e della mole della documentazione da esaminare, il giudice amministrativo può concedere al verificatore una proroga del termine, differendo conseguentemente le successive scansioni dell’incombente istruttorio.
- Se la verificazione è necessaria per ricostruire fatti rilevanti ai fini della decisione di merito, il giudice può rinviare la definizione della causa e disporre la fissazione dell’udienza pubblica soltanto dopo il completamento dell’accertamento istruttorio.
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