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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31915/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di detenzione illegale di arma clandestina e di esplosivo (fatto del 14/12/2021). Con un unico motivo cumulativo ha sostenuto: 1) travisamento delle deduzioni difensive, in quanto la difesa aveva contestato che, sebbene le armi e l'esplosivo fossero stati rinvenuti nella proprietà familiare, essi si trovavano in un nascondiglio distante circa 700 metri dal punto in cui l'indagato era stato trovato, quindi non potevano considerarsi nella sua immediata disponibilità o in flagranza; la difesa aveva inoltre sottolineato che il luogo del rinvenimento era raggiungibile da chiunque passando lungo la riva del fiume e quindi le armi avrebbero potuto essere state occultate da terzi; 2) illegittimità della valutazione delle esigenze cautelari, perché il Tribunale avrebbe basato il pericolo di reiterazione soltanto sulla gravità del reato e sulla pendenza di altro procedimento penale e non su elementi concreti di personalità dell'indagato. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure della difesa consistessero in una richiesta di diversa valutazione di circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito (quali la distanza di 700 m tra l'indagato e il nascondiglio e la percorribilità dell'area), e quindi siano inammissibili in cassazione quando si mascherano da vizio di motivazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame, che si era fondata sulla gravità e sulla quantità del materiale rinvenuto (capacità di offesa delle armi e dell'esplosivo) e sulla pendenza di altro procedimento a carico dell'indagato; tali elementi, ricavati da fatti obiettivi, giustificano il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la esposizione delle deduzioni difensive nel ricorso; la Corte segnala che il ricorso è stato esposto nei limiti strettamente necessari ai sensi di tale norma.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della decisione di inammissibilità.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata: la pendenza di altro procedimento a carico dell'indagato per reati contro la stessa persona offesa è elemento rilevante ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

  • art. 94, comma 1, disp. att. (riferimento di cancelleria)

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (indicata nel dispositivo).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia cautelare, non ammette ricorsi che chiedano una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito: le censure che si risolvono in una alternativa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • Per ritenere la detenzione attuale di un'arma non è necessario che l'arma sia materialmente vicina alla persona; è sufficiente che sia custodita in un luogo di cui l'indagato ha la disponibilità o la disponibilità possa ragionevolmente essere desunta dagli elementi di fatto.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari può essere desunta anche dalla pericolosità concreta del materiale sequestrato (armi, esplosivi) e dalla capacità di offesa correlata, nonché dalla pendenza di altri procedimenti attinenti, purché tali elementi siano fondati su fatti obiettivi.
  • Per impugnare con successo in Cassazione una motivazione del tribunale del riesame occorre dimostrare l'illogicità, la contraddittorietà o la violazione di legge della motivazione stessa, e non limitarsi a proporre una diversa interpretazione delle circostanze di fatto.
  • Quando si contesta la flagranza o la 'disponibilità' di cose pericolose trovate in un fondo, la difesa deve fornire elementi concreti che escludano in modo logico la disponibilità dell'indagato (ad es. prove di accesso incontestabile di terzi o elementi che rendano impossibile la custodia da parte dell'imputato).

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