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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14922/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale, rilevando dagli atti che il nominativo corretto della parte era SCIFO Paola e non D'URSO Paola. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza precedente, con annotazione a cura della Cancelleria sull'originale del provvedimento. Non è stata pronunciata condanna alle spese del procedimento di correzione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Il difensore di due contribuenti ha proposto ricorso per la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nell'ordinanza, una delle ricorrenti era stata indicata con il cognome errato "D'URSO" anziché "SCIFO". Il ricorso era quindi diretto a ottenere la rettifica del nominativo erroneamente trascritto nell'intestazione e in un passaggio del provvedimento. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata e non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016

    la Corte richiama la disciplina del contraddittorio camerale non partecipato come cornice procedurale del provvedimento

  • art. 1-bis del d.l. n. 168/2016

    richiamato quale fonte di modifica dell'art. 380 bis c.p.c.

  • L. n. 197/2016

    legge di conversione del d.l. n. 168/2016 richiamata per la disciplina processuale applicata

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, quando sia oggettivamente desumibile dagli atti di causa, può essere corretto con ordinanza senza necessità di riesame del merito.
  • La correzione è ammissibile quando vi sia un mero refuso o un'erronea indicazione del nominativo di una parte, purché il dato corretto risulti inequivocabilmente dal fascicolo e dal procedimento originario.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è, di regola, luogo a provvedere sulle spese.
  • La rettifica deve essere disposta sul testo del provvedimento errato e annotata sull'originale a cura della Cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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