Cassazione Penale, Sentenza n. 47242/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente contestava che il Tribunale di sorveglianza avesse valutato negativamente l'esito dell'affidamento in prova fondandosi soprattutto sul fatto che, in costanza di misura, era stato denunciato e rinviato a giudizio per istigazione alla falsa testimonianza (1/3/2019) e che risultava a suo carico un atto di imputazione per calunnia del 16/1/2017 (quest'ultimo anteriore al periodo di prova). La difesa ha rilevato che il Tribunale si era basato essenzialmente sul rinvio a giudizio senza considerare la relazione finale del servizio sociale, la concessione della liberazione anticipata, le informative di polizia e la sentenza di assoluzione della coimputata Cocco, chiedendo di attendere la definizione del procedimento fissato per il 24/10/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale la valutazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, secondo cui l'esame dell'esito dell'affidamento in prova è un giudizio globale sulla condotta dell'affidato durante l'intero periodo e che possono essere considerati anche fatti commessi in costanza di misura e, entro limiti di prossimità temporale e di gravità, fatti sopravvenuti come indici del mancato recupero sociale. Nel caso concreto il Tribunale aveva bilanciato il disvalore dell'istigazione alla falsa testimonianza (commessa in costanza di misura) con la condotta complessiva tenuta durante l'affidamento e le limitazioni subite, non dichiarando l'estinzione della pena ma trasformando l'esecuzione residua in 30 giorni di detenzione domiciliare. La Corte ha inoltre ritenuto non decisiva l'omessa segnalazione in sede di opposizione della sentenza di assoluzione della coimputata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La Corte richiama il principio che l'esame sull'esito dell'affidamento in prova è un giudizio globale sulla misura; il riferimento normativo è stato interpretato alla luce della giurisprudenza che ammette la considerazione di fatti commessi durante la misura e, entro limiti, di fatti sopravvenuti se sintomatici del mancato recupero sociale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente: la Corte ha disposto la condanna per responsabilità processuale del ricorrente a norma di detto articolo.
Massime di principio
- Il giudizio sull'esito dell'affidamento in prova è di natura globale: il Tribunale valuta la condotta dell'affidato durante l'intero periodo di prova, non limitandosi a singoli episodi isolati.
- Fatti commessi in costanza della misura (durante l'affidamento) hanno rilevanza particolarmente significativa e possono indicare la mancata adesione all'offerta rieducativa.
- Fatti sopravvenuti dopo la scadenza della misura possono essere considerati solo se sono temporalmente prossimi e qualitativamente idonei a dimostrare il mancato recupero sociale; fatti lontani nel tempo non devono essere usati per una valutazione negativa.
- L'iscrizione a ruolo o il rinvio a giudizio possono essere presi in considerazione dal giudice come indice, ma il Tribunale deve comunque valutare attribuibilità e incidenza concreta sul progetto rieducativo; non è necessario attendere sempre una sentenza definitiva.
- L'assoluzione di un concorrente non annulla automaticamente elementi valutabili a carico dell'imputato; il difensore deve produrre atti probatori (relazione dei servizi sociali, informative, sentenze) per influenzare il giudizio sul periodo di prova.
- In caso di esito parzialmente negativo della prova, il Tribunale può optare per misure intermedie (es. trasformazione in detenzione domiciliare limitata) invece di rigettare totalmente l'estinzione della pena.
- Per la difesa è strategico produrre e valorizzare la relazione finale del servizio sociale, provvedimenti favorevoli intervenuti (liberazione anticipata, assoluzioni/archiviazioni) e memorie dettagliate sulla non attribuibilità dei reati contestati.
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