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Parere

Parere n. 194/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro Comune di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento prot. n. 34075 del 24 ottobre 2016 di «rigetto del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/01 e s.m.i. e dell’art. 49 della L.R. 16/08 e s.m.i. […]».

Giustizia amministrativa202400208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento comunale di diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e del permesso di costruire in sanatoria per un manufatto sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che ha negato l’accertamento di compatibilità paesaggistica e l’accertamento di conformità edilizia relativi alla ristrutturazione, realizzata nel 2003, di una serra-magazzino destinata alla raccolta delle olive. Il ricorso deduce: la violazione degli artt. 167, comma 5, e 181, comma 1-quater, del d.lgs. 42/2004 per la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza; la violazione dell’art. 148 del d.lgs. 42/2004 e l’incompetenza della Commissione locale per il paesaggio; la violazione dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, sostenendo che l’intervento costituirebbe manutenzione straordinaria rientrante tra gli abusi minori; l’eccesso di potere, il travisamento, il difetto di istruttoria e di motivazione rispetto alla disciplina urbanistica della zona agricola E (AP) e all’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. Il ricorrente ha inoltre contestato la legittimazione del commissario del Comune a conferire l’incarico legale per le controdeduzioni.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto, assorbita l’istanza cautelare. In via preliminare ha ritenuto infondata, e comunque irrilevante, l’eccezione relativa alla procura conferita dal commissario del Comune, poiché la memoria comunale aveva natura di semplice memoriale istruttorio e non di costituzione in giudizio. Nel merito, ha applicato il principio secondo cui, in presenza di una motivazione plurima, è sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma a sostenere il provvedimento. Ha quindi esaminato prioritariamente il contrasto dell’opera con la disciplina urbanistica della zona agricola E (AP), rilevando il mancato rispetto dell’indice di edificabilità di 0,03 mc/mq, della distanza minima di 10 metri dalle altre costruzioni e dell’obbligo di stipulare un atto unilaterale d’obbligo volto a garantire il legame dell’intervento alla conduzione del fondo agricolo. Il ricorrente non ha contestato specificamente tali violazioni né ha dimostrato documentalmente la preesistenza della vecchia serra, mentre il sopralluogo aveva rilevato una nuova volumetria di circa 250 mc realizzata senza titolo edilizio. Tale autonoma ragione è stata ritenuta sufficiente a legittimare il diniego della sanatoria edilizia. Quanto al profilo paesaggistico, la Sezione ha ritenuto legittimo non acquisire il parere della Soprintendenza, poiché, in assenza dei presupposti urbanistici per la regolarizzazione e non trattandosi di abuso minore rientrante nell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004, tale acquisizione sarebbe stata inutiliter data. La valutazione comunale, fondata anche sul parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio previsto dalla normativa regionale, è stata ritenuta coerente con il principio di economicità dell’azione amministrativa.

Osservazioni

Eccezione sulla procura del Comune

L’eccezione relativa alla legittimazione del commissario del Comune a conferire l’incarico legale è infondata, poiché l’incarico è stato conferito nella qualità di componente della Commissione straordinaria nominata con d.P.R. 237/2017. In ogni caso, la memoria comunale aveva natura di semplice memoriale istruttorio e non di costituzione in giudizio, sicché non erano richieste specifiche formalità a pena di invalidità.

Motivazione plurima del provvedimento

Quando il provvedimento si fonda su più ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia immune dalle censure e idonea a sostenere la legittimità dell’atto; le ulteriori doglianze possono essere assorbite per perdita di interesse.

Contrasto con la disciplina urbanistica della zona agricola E (AP)

Il diniego della sanatoria edilizia è legittimo perché l’opera non rispetta l’indice di edificabilità pari a 0,03 mc/mq, la distanza minima di 10 metri dalle altre costruzioni e l’obbligo di stipulare un atto unilaterale d’obbligo diretto a garantire il collegamento dell’intervento alla conduzione del fondo agricolo.

Mancata prova della preesistenza della serra

La generica affermazione del ricorrente circa la sostituzione di una vecchia serra non è stata corroborata da documentazione cartografica, aerofotogrammetrica, catastale o urbanistica; inoltre, il sopralluogo aveva rilevato una nuova volumetria di circa 250 mc realizzata senza titolo edilizio.

Mancata acquisizione del parere della Soprintendenza

La mancata acquisizione del parere della Soprintendenza non determina illegittimità quando, a monte, mancano i presupposti urbanistici per la sanatoria e l’intervento non rientra tra gli abusi minori suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004. In tale situazione il parere sarebbe inutiliter dato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’accertamento di conformità e il permesso di costruire in sanatoria; nel caso esaminato, la sanatoria è stata ritenuta preclusa dal contrasto dell’opera con la disciplina urbanistica della zona agricola.

  • art. 49 l.r. 16/2008

    È richiamato quale fondamento regionale dell’accertamento di conformità edilizia richiesto dal ricorrente.

  • artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004

    Gli artt. 167, comma 4, e 181, comma 1-quater, delimitano le ipotesi di abusi minori suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica; l’intervento controverso è stato ritenuto estraneo a tali ipotesi.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    È invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del parere della Soprintendenza; la Sezione ne esclude la necessità nel caso concreto, perché mancavano a monte i presupposti urbanistici e paesaggistici della sanatoria.

  • art. 148 d.lgs. 42/2004

    È richiamato dal ricorrente per contestare la competenza della Commissione locale per il paesaggio a sostituire il parere della Soprintendenza; la censura è stata assorbita dal rilievo che il parere statale sarebbe stato inutiliter dato.

  • art. 9, comma 1, lettera b), l.r. 13/2014

    Costituisce il fondamento del parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio sulla qualificazione dell’intervento e sulla sua riconducibilità agli abusi minori.

  • art. 20 N.T.A. del P.R.G. comunale

    Impone, per la zona agricola E (AP), l’indice di edificabilità di 0,03 mc/mq, la distanza minima di 10 metri dalle altre costruzioni e la stipula di un atto unilaterale d’obbligo per garantire il legame con la conduzione del fondo agricolo.

  • d.P.R. 237/2017

    È richiamato quale atto di nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune, dalla quale derivava la legittimazione del commissario al conferimento dell’incarico.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Rilevante quale disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e del parere del Consiglio di Stato; il testo non ne esplicita il contenuto applicativo.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su più ragioni autonome, il ricorso può essere respinto quando una sola di tali ragioni risulti legittima e idonea, da sé, a sostenere l’atto; le censure rivolte alle altre motivazioni possono essere assorbite.
  • L’accertamento di conformità edilizia non può essere rilasciato quando l’opera violi autonomamente i parametri urbanistici essenziali della zona, quali indice di edificabilità, distanze minime e obblighi di collegamento dell’intervento alla conduzione agricola.
  • La generica allegazione della sostituzione di un manufatto preesistente non è sufficiente a dimostrare la natura conservativa o sostitutiva dell’intervento quando la documentazione disponibile evidenzi una nuova volumetria realizzata senza titolo.
  • Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza non deve essere acquisito quando manchino già i presupposti urbanistici per la sanatoria e l’intervento non rientri tra gli abusi minori suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica; in tal caso il parere sarebbe inutiliter dato.
  • La partecipazione della Commissione locale per il paesaggio e la sua valutazione sulla riconducibilità dell’opera agli abusi minori possono essere sufficienti per escludere l’avvio di un procedimento paesaggistico ulteriore quando la sanatoria sia comunque preclusa da autonome ragioni urbanistiche.

Diniego di sanatoria edilizia e di compatibilità paesaggistica per manufatto agricolo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal proprietario di una serra-magazzino contro il Comune di -OMISSIS-. L’immobile, destinato alla raccolta delle olive e alla coltivazione di ortaggi, era situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.m. 2 marzo 1964. Il Comune aveva negato sia l’accertamento di compatibilità paesaggistica sia il permesso di costruire in sanatoria.

Premesse di fatto

Il ricorrente aveva riferito che nel 2003 la vecchia serra, realizzata con materiali precari, era stata ristrutturata mediante sostituzione dei materiali e realizzazione di una pavimentazione in pietra. A seguito dell’avvio del procedimento per la realizzazione di un magazzino agricolo abusivo, aveva presentato istanze per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 e per l’accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 49 della legge regionale richiamata nel provvedimento.

Il Comune aveva comunicato i motivi ostativi nel 2014 e, con il provvedimento impugnato, aveva negato la sanatoria rilevando che le opere non rientravano tra quelle indicate dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e che il manufatto non era coerente con la disciplina urbanistica della zona agricola E (AP).

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto:

  • la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza, ritenuto obbligatorio ai sensi degli artt. 167, comma 5, e 181, comma 1-quater, del d.lgs. 42/2004;
  • l’incompetenza della Commissione locale per il paesaggio a sostituire il parere della Soprintendenza;
  • l’erronea qualificazione dell’intervento, che sarebbe consistito in manutenzione straordinaria o sostituzione di una preesistente serra e sarebbe quindi riconducibile agli abusi minori;
  • il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G., sostenendo che il manufatto fosse coerente con la destinazione agricola dell’area.

È stata inoltre contestata la legittimazione del commissario del Comune a conferire l’incarico legale per la predisposizione delle controdeduzioni.

Valutazione preliminare sulla memoria comunale

La Sezione ha ritenuto infondata l’eccezione relativa alla legittimazione del commissario, osservando che l’incarico era stato conferito dal componente della Commissione straordinaria nominata con d.P.R. 237/2017. In ogni caso, la memoria del Comune non costituiva una formale costituzione in giudizio, ma un semplice memoriale trasmesso per fornire elementi utili all’istruttoria ministeriale. Pertanto, non erano applicabili formalità specifiche né invalidità collegate alla sottoscrizione o alla procura.

Motivazione plurima e ragione autonoma di diniego

Il provvedimento impugnato era fondato su due autonome ragioni: l’estraneità delle opere agli abusi minori dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e il contrasto con la disciplina urbanistica della zona agricola E (AP).

La Sezione ha applicato il principio della motivazione plurima, secondo cui la legittimità di una sola ragione autonoma è sufficiente a sostenere il provvedimento. Ha quindi esaminato prioritariamente il motivo relativo alla conformità urbanistica, ritenendo che la sua fondatezza fosse decisiva.

Contrasto con il P.R.G. e mancata prova della preesistenza

L’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. imponeva, per la zona interessata, il rispetto di specifici parametri e condizioni:

  • indice di edificabilità pari a 0,03 mc/mq;
  • distanza minima di 10 metri dalle altre costruzioni;
  • stipula di un atto unilaterale d’obbligo per garantire il legame dell’intervento con la conduzione del fondo agricolo.

Secondo la relazione ministeriale, tali prescrizioni risultavano ampiamente disattese. Il ricorrente non aveva contestato puntualmente tali rilievi, neppure nella memoria di replica.

Inoltre, il verbale di sopralluogo del 3 aprile 2012 aveva rilevato la realizzazione di una nuova volumetria di circa 250 mc, eseguita nel 2003 senza titolo edilizio. La tesi della semplice sostituzione di una vecchia serra non era stata supportata da documentazione cartografica, aerofotogrammetrica, catastale o urbanistica. La Sezione ha pertanto ritenuto legittimo il diniego del permesso di costruire in sanatoria per contrasto con le norme urbanistiche.

Compatibilità paesaggistica e parere della Soprintendenza

Solo per completezza, la Sezione ha esaminato le censure relative al diniego paesaggistico. Ha richiamato Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2518, secondo cui, quando manchino i presupposti urbanistici per la sanatoria e l’opera non costituisca un abuso minore conforme alla disciplina urbanistica, l’acquisizione del parere dell’autorità statale preposta al vincolo può risultare inutile.

Nel caso concreto, il Comune, conformemente al parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio previsto dall’art. 9, comma 1, lettera b), della l.r. n. 13/2014, aveva escluso che l’intervento rientrasse tra gli abusi minori elencati dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004. Poiché il manufatto era comunque privo dei presupposti urbanistici per la sanatoria, la Sezione ha ritenuto non necessaria l’acquisizione del parere della Soprintendenza: tale adempimento sarebbe stato inutiliter dato e contrario al principio di economicità dell’azione amministrativa.

Conclusione

Le ulteriori censure, ritenute generiche e comunque inidonee a modificare l’esito della controversia, sono state assorbite. La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbita l’istanza cautelare. Le generalità del ricorrente e gli altri dati identificativi sono stati oscurati ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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