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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40254/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Alessandrini ha contestato la revoca del beneficio prevista dal decreto del 12/05/2025 perché il Tribunale aveva disposto la revoca in base al reddito percepito nell'anno 2024 nonostante: (i) alla data di deposito del provvedimento di revoca non fosse ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2024; (ii) il procedimento esecutivo si era già concluso il 25/03/2024, data oltre la quale le variazioni reddituali non dovrebbero più rilevare per la revoca

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando il provvedimento impugnato e rinviando il fascicolo al Tribunale di Forlì per nuovo esame. La Corte ha stabilito che il Tribunale aveva erroneamente considerato l'intero reddito 2024 (pur senza limitarsi al periodo anteriore al 25/03/2024) e non aveva valutato correttamente i redditi del 2023, mentre la giurisprudenza richiede che, ai fini dell'ammissione e della revoca del patrocinio, si considerino la dichiarazione e le variazioni reddituali riferibili al periodo anteriore alla definizione del procedimento (in questo caso fino al 25/03/2024) e, al momento della richiesta di ammissione, la dichiarazione l'ultima la cui scadenza del termine di presentazione sia già interamente decorso (salvo il caso particolare di dichiarazione più recente presentata dal richiedente)

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76

    L'art. 76 stabilisce i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte interpreta quale reddito rilevante la "ultima dichiarazione" rispetto alla quale, al momento della presentazione dell'istanza, è scaduto il termine finale per la presentazione, salvo il caso in cui il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione il cui termine sia maturato ma non ancora scaduto, nel qual caso si fa riferimento a quest'ultima

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 112, comma 1, lett. d)

    Prevede la possibilità di revocare il beneficio d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario, presentata in ogni momento e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se è provata la mancanza delle condizioni reddituali

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79, comma 1, lett. d)

    Stabilisce che gli obblighi di comunicazione delle variazioni reddituali cessano con la definizione del procedimento; la Corte ne trae la conseguenza che per la revoca rilevano solo le variazioni intervenute prima della definizione del procedimento

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 92

    Norma richiamata come parte del quadro normativo sui requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato (menzionata nel testo come riferimento agli articoli che definiscono le condizioni di reddito)

Massime di principio

  • Per valutare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si prende come riferimento l'ultima dichiarazione dei redditi la cui scadenza del termine di presentazione sia già decorso al momento della presentazione dell'istanza
  • Se il richiedente ha presentato una dichiarazione più recente il cui termine per la presentazione è maturato ma non ancora scaduto, è a quella dichiarazione che occorre fare riferimento
  • Ai fini della revoca del beneficio si devono considerare soltanto le variazioni reddituali intervenute anteriormente alla definizione del procedimento (data di chiusura del procedimento) e, se si utilizza il reddito di un anno in corso, va considerato solo il periodo fino alla data di definizione
  • Gli obblighi di comunicazione delle variazioni reddituali cessano con la definizione del procedimento; pertanto variazioni successive alla definizione non sono rilevanti per la revoca
  • La richiesta di revoca da parte dell'ufficio finanziario è comunque soggetta al termine di decadenza di cinque anni dalla definizione del processo, ma la tempestività della richiesta non giustifica l'utilizzo di redditi o periodi temporali che non siano rilevanti per il momento di definizione del procedimento
  • Il giudice che decide sulla revoca deve motivare chiaramente quale anno e quale periodo (eventualmente parziale) di reddito assume come rilevante e dimostrare che le variazioni considerate sono intervenute prima della definizione del procedimento

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