Cassazione Civile, Sentenza n. 36651/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia per contaminazione di un'area acquistata da A.R.T.E.: A.R.T.E. aveva effettuato spontaneamente la bonifica scoperta durante lavori e chiedeva il rimborso delle spese ad ATC (conduttrice del terreno in passato) e agli alienanti, sostenendo la responsabilità solidale per la bonifica. La Corte d'appello aveva ritenuto ATC responsabile oggettivamente ai sensi dell'art.17 del d.lgs. 22/1997 (decreto "Ronchi") e l'aveva condannata al rimborso. ATC ha impugnato davanti alla Cassazione, denunciando soprattutto la retroattività dell'applicazione dell'art.17, la mancata valutazione dell'obbligo amministrativo e la carenza di accertamento del nesso causale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale per il primo motivo (irretroattività / illegittima applicazione dell'art.17 d.lgs. 22/1997) e ha cassato la sentenza della Corte d'appello rimettendo la causa alla corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame alla luce del principio di non retroattività dell'art.17. Ha rigettato il ricorso incidentale di A.R.T.E.. Gli altri motivi dell'impugnazione principale sono stati assorbiti. In sostanza l'accertamento di responsabilità oggettiva e la condanna al rimborso disposta in appello sono stati annullati e la causa rinviata per nuova valutazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi), art.17
"Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento"
La Corte d'appello aveva applicato questa norma per ritenere una responsabilità oggettiva di ATC e il diritto di rivalsa di chi ha bonificato; la Cassazione ha rilevato che l'applicazione dell'art.17 come fonte di responsabilità oggettiva non può essere operata retroattivamente senza valutare il principio di non retroattività e il corretto inquadramento procedimentale.
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Codice dell'Ambiente), art.253
Articolo che ha trasfuso/sostituito taluni istituti del decreto Ronchi; la giurisprudenza interpreta la relazione tra le due norme nel quadro della disciplina attuale della bonifica e della possibilità di rivalersi per chi bonifica spontaneamente.
Codice Civile, art.2043
Norma generale sulla responsabilità extracontrattuale invocata dalle parti come alternativa qualora non si applichi la disciplina speciale; implica elemento soggettivo (colpa) salvo specifiche qualificazioni.
Codice Civile, art.2050
Responsabilità per attività pericolosa richiamata come possibile regime applicabile per chi consente attività pericolose sul proprio fondo, con onere di dimostrare le misure idonee per escludere la responsabilità.
Codice Civile, art.2051
Responsabilità del custode per i danni causati dalle cose in custodia; invocata dalla parte per attribuire responsabilità ai proprietari/alienanti per mancata manutenzione o custodia dell'impianto.
Legge 8 luglio 1986 n.349, art.18
Normativa ambientale previgente che affermava il principio 'chi inquina paga' e che la Cassazione ha richiamato nel quadro storico per valutare l'esistenza di tutele anteriori al decreto Ronchi.
D.M. 25 ottobre 1997 n.471 (regolamento attuativo)
Regolamento richiamato per i profili procedimentali di approvazione del progetto di bonifica e costituzione dell'onere reale; la Corte ha ricordato che l'operatività dell'onere reale richiede il provvedimento amministrativo competente.
Costituzione, artt.41 e 42
Richiamati dalla giurisprudenza in tema di retroattività e principio di uguaglianza come limiti all'imposizione retrospettiva di responsabilità non previste all'epoca dei fatti.
Massime di principio
- Principio di non retroattività: una norma che istituisce una responsabilità oggettiva ex lege (come l'art.17 d.lgs.22/1997 interpretato come tale) non può essere applicata retroattivamente senza adeguata verifica; occorre valutare se l'inquinamento sia una situazione perdurante alla data di entrata in vigore della norma e se gli interventi richiesti riguardino effetti ancora in corso.
- Proceduralità e onere amministrativo: l'operatività dell'onere reale e talune conseguenze (privilegio, imposizione sull'area) presuppongono atti/provvedimenti amministrativi dell'Autorità; chi bonifica dovrebbe rispettare le procedure amministrative per rafforzare il diritto di regresso.
- Diritto di rivalsa del bonificatore spontaneo: chi bonifica puo' avere diritto di rivalersi verso il responsabile dell'inquinamento, ma l'identificazione del responsabile e il fondamento giuridico del diritto di rivalsa devono essere attentamente verificati (proceduralità, nesso causale e regime di responsabilità applicabile).
- Alternative di responsabilità: se la norma speciale non risulta applicabile (per esempio per ragioni di retroattività), occorre valutare profili di responsabilità civile generale (art.2043 c.c.) o regimi speciali come art.2050/2051 c.c., ciascuno con oneri probatori diversi (colpa, custodia, attività pericolosa).
- Prova del nesso causale: per affermare la responsabilità occorre un accertamento motivato del nesso causale tra condotta/gestione e contaminazione; decisioni apodittiche senza adeguata istruttoria sono vulnerabili in cassazione.
- Prima di effettuare una bonifica spontanea conviene documentare e, se possibile, ottenere provvedimenti o coinvolgere l'Autorità competente per conservare e rafforzare il diritto di regresso e per evitare contestazioni di retroattività o di illegittimità dell'azione.
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