Tribunale, Ordinanza T-55/22
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 17 October 2022. — Patrick Swords v European Commission and European Centre for Disease Prevention and Control. — Action for annulment – Public health – Measures introduced in the European Union in the fight against the spread of the COVID-19 pandemic – Risk assessment reports drawn up by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) – Acts not open to challenge – European Commission communication and coordinated approach published on the basis of the risk assessment reports drawn up by the ECDC – Plea of illegality – Inadmissibility. — Case T-55/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dichiara irricevibile il ricorso di Patrick Swords contro alcuni pareri scientifici dell’ECDC sul rischio COVID-19, ritenendo che tali documenti non siano atti impugnabili perché privi di effetti giuridici vincolanti. Respinge anche l’eccezione di illegittimità proposta contro la comunicazione della Commissione e il coordinated approach, poiché tali atti sono successivi e non costituiscono la base degli atti impugnati. Il ricorrente è condannato alle spese.
Azione di annullamento contro pareri scientifici dell’ECDC in materia COVID-19: i pareri sono atti non impugnabili e il vizio di illegittimità contro atti successivi è inammissibile.
La questione giuridica
Se i risk assessment reports/pareri scientifici adottati dall’ECDC nel contesto della pandemia COVID-19 costituiscano atti impugnabili ex articolo 263 TFUE; in subordine, se possa essere accolto un motivo di illegittimità ex articolo 277 TFUE contro la comunicazione della Commissione del 1 dicembre 2021 e contro il coordinated approach pubblicato l’8 dicembre 2021, sostenendo che tali atti si fondano sui pareri dell’ECDC.
Principio di diritto
I pareri scientifici e le valutazioni di rischio adottati dall’ECDC nell’esercizio della sua missione di consulenza scientifica non producono effetti giuridici vincolanti verso terzi e sono quindi atti preparatori non impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Di conseguenza, il ricorso di annullamento è irricevibile; inoltre, l’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE non può essere esaminata quando l’azione principale è irricevibile e, comunque, non può colpire atti adottati successivamente che non costituiscono la base giuridica degli atti contestati. Le spese sono poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Regolamento (CE) n. 851/2004
- Decisione n. 1082/2013/UE
- Articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 851/2004
- Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 851/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 851/2004
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 91, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale
Pareri scientifici dell’ECDC e atti della Commissione nel contesto COVID-19
La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale in un ricorso diretto di annullamento e di illegittimità proposto da un cittadino dell’Unione contro alcuni risk assessment reports dell’ECDC relativi alle varianti Delta e Omicron, nonché contro atti successivi della Commissione nel quadro della gestione della pandemia.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente, residente abitualmente a Dublino, ha chiesto l’annullamento dei pareri scientifici dell’ECDC adottati il 24 e 26 novembre e il 2 e 15 dicembre 2021. Ha inoltre chiesto di dichiarare inapplicabili, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la comunicazione della Commissione del 1 dicembre 2021, intitolata "Addressing together current and new COVID-19 challenges", e il coordinated approach pubblicato l’8 dicembre 2021.
L’ECDC e la Commissione hanno sollevato eccezioni di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura. Il Tribunale ha deciso di statuire sull’eccezione senza proseguire con ulteriori misure processuali.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare il regolamento (CE) n. 851/2004, che istituisce l’ECDC come agenzia indipendente incaricata di fornire consulenza scientifica, assistenza e competenze scientifiche a livello dell’Unione. In particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 1, attribuisce all’ECDC la missione di identificare, valutare e comunicare minacce attuali ed emergenti per la salute umana derivanti dalle malattie trasmissibili;
- l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), prevede che l’ECDC fornisca pareri scientifici e assistenza scientifica e tecnica;
- l’articolo 7, paragrafo 1, abilita l’ECDC a emanare pareri scientifici;
- il considerando 6 precisa che il regolamento non attribuisce all’ECDC poteri normativi.
Sono inoltre richiamati l’articolo 263 TFUE sugli atti impugnabili, l’articolo 277 TFUE sulla deduzione di illegittimità, l’articolo 288 TFUE sul carattere non vincolante dei pareri, e l’articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE, relativo alla consultazione tra Stati membri, in sede di Health Security Committee, sulla base anche delle valutazioni di rischio dell’ECDC.
Sulla ricevibilità dell’azione di annullamento
Il Tribunale ricorda che, ai fini dell’articolo 263 TFUE, sono impugnabili solo gli atti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti dei terzi, ossia gli atti idonei a modificare in modo distinto la posizione giuridica del ricorrente. Nei procedimenti complessi, sono impugnabili solo gli atti che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione, non quelli meramente preparatori.
Applicando tali principi, il Tribunale osserva che i pareri dell’ECDC sono stati elaborati per fornire informazioni scientifiche alla Commissione e agli Stati membri in vista dell’adozione di eventuali misure. Essi non producono effetti vincolanti, non impongono obblighi agli Stati membri e lasciano a questi ultimi la libertà di tenerne conto oppure no.
Il Tribunale sottolinea anche che la stessa documentazione dell’ECDC contiene un disclaimer nel quale si precisa che la scelta delle misure da adottare spetta esclusivamente ai Paesi UE/SEE. Ne consegue che i pareri contestati sono atti preparatori e non atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Sulla eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE
Il ricorrente chiedeva altresì di far dichiarare inapplicabili la comunicazione della Commissione e il coordinated approach, sostenendo che tali atti si fondavano sui pareri dell’ECDC e riproducevano valutazioni manifestamente inappropriate o fuorvianti.
Il Tribunale respinge tale impostazione per due ragioni. In primo luogo, poiché il ricorso principale è irricevibile, l’eccezione di illegittimità, proposta solo in sostegno di tale azione, non può essere esaminata. In secondo luogo, e comunque, l’articolo 277 TFUE consente di contestare la validità di atti anteriori che costituiscano la base giuridica dell’atto impugnato; qui, invece, la comunicazione e il coordinated approach sono successivi ai pareri dell’ECDC e non ne costituiscono il fondamento, ma si limitano a prenderli in considerazione.
Altre domande incidentali
Poiché il ricorso è dichiarato irricevibile, il Tribunale ritiene superfluo esaminare la domanda di misura istruttoria volta a ottenere una perizia sugli atti contestati.
Spese
In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Tribunale non accoglie la richiesta del ricorrente di deroga equitativa, rilevando che non è stata fornita una spiegazione concreta dell’impatto che la condanna alle spese avrebbe sul suo accesso alla giustizia o sulla sua situazione personale. Il ricorrente è quindi condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle della Commissione e dell’ECDC.
Dispositivo
Il Tribunale:
- dichiara irricevibile il ricorso;
- condanna Patrick Swords alle spese.
Principio affermato
I pareri scientifici di un’agenzia dell’Unione, quando sono adottati nell’ambito di una funzione consultiva e non producono effetti giuridici vincolanti, non sono atti impugnabili ex articolo 263 TFUE. L’eventuale eccezione di illegittimità proposta contro atti successivi che si limitano a tenerne conto non è ammissibile come mezzo per eludere l’irricevibilità del ricorso principale.
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