Corte di giustizia, Ordinanza C-383/22
Order of the Court of 17 October 2022. — SFD S.A. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-383/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in formazione incaricata di decidere sull’ammissibilità dei ricorsi in cassazione, ha esaminato la richiesta di SFD S.A. di autorizzare il proseguimento dell’impugnazione contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che la domanda non soddisfacesse gli obblighi di specificità imposti dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura. Ne è seguita la mancata autorizzazione dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata autorizzazione dell’impugnazione a proseguire per difetto di dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea, fondato sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, tale da giustificare l’autorizzazione a procedere.
Principio di diritto
La Corte ha negato che l’impugnazione potesse essere autorizzata a proseguire perché il ricorrente si era limitato a elencare asseriti errori di diritto del Tribunale, senza spiegare in modo specifico e dettagliato per quale ragione tali errori, anche se provati, sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; inoltre, nella misura in cui il ricorso mirava a rimettere in discussione valutazioni di fatto del Tribunale, esso non poteva, in linea di principio, integrare una simile questione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa a proseguire e SFD S.A. è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità dell’impugnazione
La Corte di giustizia, nella formazione competente a stabilire se i ricorsi possano essere ammessi a proseguire, ha deciso su un’impugnazione proposta da SFD S.A. contro la sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022, che aveva respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione tra Allmax Nutrition e SFD.
Contesto processuale
L’impugnazione era proposta ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Poiché la controversia riguardava una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO, operava il meccanismo dell’articolo 58a dello Statuto: il ricorso non poteva procedere senza una previa decisione della Corte che ne autorizzasse l’esame.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 58a, primo e terzo comma, dello Statuto, che subordina l’esame del ricorso alla dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone all’appellante di allegare al ricorso una richiesta motivata di autorizzazione a proseguire;
- l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, che prevede una decisione motivata sulla richiesta;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, invocato come norma asseritamente violata nella sentenza impugnata.
Motivi addotti dalla ricorrente
SFD S.A. sosteneva che il proprio unico motivo di ricorso, fondato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sollevasse una questione rilevante per lo sviluppo del diritto UE. In particolare deduceva:
- un errore nella valutazione della somiglianza tra i segni, inclusi gli elementi verbali, grafici, lo slogan "designed for motivation" e la somiglianza concettuale;
- un errore nella valutazione globale del rischio di confusione, con mancata considerazione del livello di attenzione del pubblico pertinente e dell’interdipendenza tra somiglianza ridotta e natura dei prodotti e servizi;
- una presunta errata applicazione della norma da parte del Tribunale, soprattutto quanto agli elementi descrittivi o laudativi comuni ai segni.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che spetta all’appellante dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di autorizzazione deve contenere in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi di impugnazione;
- la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
- le ragioni specifiche per cui tale questione soddisfa il criterio di significatività;
- in caso di contrasto con la giurisprudenza, l’indicazione precisa dei passaggi pertinenti delle decisioni asseritamente contrastanti.
Nel caso di specie, la Corte osserva che la ricorrente si è limitata a enumerare presunti errori di diritto e ad avanzare argomenti generici, senza spiegare perché tali errori, anche ove dimostrati, avrebbero una portata tale da incidere sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Per questa ragione, la richiesta non soddisfa i requisiti formali e sostanziali dell’articolo 170a del regolamento di procedura.
La Corte aggiunge che, nella misura in cui la censura mirava a rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dal Tribunale, essa non era, in linea di principio, idonea a sollevare una questione significativa ai fini dell’articolo 58a dello Statuto.
Decisione e spese
La Corte conclude che la richiesta non dimostra che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e, pertanto, il ricorso non è ammesso a proseguire.
Quanto alle spese, applicando l’articolo 137 del regolamento di procedura, richiamato tramite l’articolo 184, paragrafo 1, la Corte dispone che SFD S.A. sopporti le proprie spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte e quindi prima che quest’ultima potesse sostenere costi.
Principio affermato
Nei ricorsi soggetti al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, la sola allegazione di errori di diritto o di una cattiva applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non basta: l’appellante deve spiegare in modo puntuale perché tali errori sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. In difetto di tale dimostrazione, e in presenza di censure dirette in sostanza contro valutazioni di fatto, l’impugnazione non è ammessa a proseguire.
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