Tribunale, Sentenza T-716/21
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 19 October 2022. — Katarzyna Kaczorowska v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark MAESELLE – Earlier EU figurative mark MARCELLE – Relative ground for refusal – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-716/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Groupe Marcelle Inc. contro la registrazione del segno MAESELLE. Viene confermato che, per i cosmetici e i relativi servizi di vendita, il pubblico potrebbe ritenere che i segni provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. La pronuncia ribadisce i criteri consolidati sulla comparazione globale dei marchi e sull’insufficienza di un asserito minor carattere distintivo basato su altri marchi non dimostrati come coesistenti senza confusione.
Marchio UE figurativo MAESELLE: legittimità del rigetto per rischio di confusione con il marchio anteriore MARCELLE ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se, in presenza di prodotti identici o simili nel settore cosmetico e di segni figurativi/verbali con forte vicinanza visiva e fonetica, sussista un rischio di confusione tra il marchio richiesto MAESELLE e il marchio anteriore MARCELLE; in particolare, se il giudizio della commissione di ricorso fosse viziato nella valutazione del livello di attenzione del pubblico, della distintività del marchio anteriore, della comparazione visiva, fonetica e concettuale e dell’effetto della coesistenza di altri marchi contenenti elementi analoghi.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione quando, per il pubblico rilevante, i prodotti della classe 3 sono identici e i servizi di vendita della classe 35 sono simili in misura media ai prodotti coperti dal marchio anteriore, mentre i segni MAESELLE e MARCELLE presentano somiglianze visive di grado medio e fonetiche elevate; la differenza concettuale, quando percepibile solo da una parte del pubblico come nome proprio, non è sufficiente a neutralizzare tali somiglianze. Il marchio anteriore MARCELLE ha carattere distintivo normale, e la mera esistenza di altri marchi contenenti "marcelle", "ma" o "elle" non prova una riduzione della distintività né una coesistenza idonea a escludere il rischio di confusione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo MAESELLE: opposizione fondata sul marchio anteriore MARCELLE
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio figurativo UE MAESELLE per prodotti cosmetici e servizi di vendita. Il contenzioso si inserisce in un procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva depositato il 2 ottobre 2019 la domanda di registrazione del segno figurativo MAESELLE, per una vasta gamma di prodotti in classe 3 e per servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di cosmetici in classe 35. Groupe Marcelle Inc. aveva proposto opposizione sulla base del marchio figurativo anteriore MARCELLE, registrato per "skincare preparations and cosmetics" in classe 3. L’opposizione era stata accolta dalla divisione di opposizione e poi confermata dalla commissione di ricorso, che aveva ravvisato un rischio di confusione per il pubblico tedescofono dell’Unione.
Questione giuridica esaminata
La ricorrente deduceva un unico motivo di ricorso, sostenendo la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Contestava in particolare:
- la valutazione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione;
- la comparazione dei prodotti e dei servizi;
- la comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni;
- la valutazione della distintività del marchio anteriore;
- il mancato rilievo della presenza, sul mercato, di altri marchi contenenti gli elementi "marcelle", "ma" e "elle".
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui la registrazione va rifiutata se, per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, esiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Vengono inoltre ribaditi i principi consolidati della giurisprudenza:
- la valutazione del rischio di confusione è globale e tiene conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi;
- il pubblico di riferimento è quello che può utilizzare sia i prodotti del marchio anteriore sia quelli del marchio richiesto;
- il livello di attenzione varia secondo la categoria di prodotti o servizi;
- nella comparazione dei segni, occorre considerare l’impressione d’insieme, con attenzione agli elementi distintivi e dominanti.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
Il Tribunale conferma che, per i prodotti di classe 3 e per i servizi di vendita al dettaglio, il pubblico rilevante è il grande pubblico, mentre per i servizi di vendita all’ingrosso è costituito dagli operatori professionali. Richiamando la giurisprudenza sui cosmetici come beni di consumo quotidiani e generalmente poco costosi, il Tribunale approva la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico generale mantiene un livello di attenzione normale/medio. Respinge quindi l’argomento della ricorrente secondo cui i cosmetici imporrebbero un’attenzione elevata per ragioni di salute o di impatto sull’aspetto fisico.
Comparazione dei prodotti e dei servizi
La commissione di ricorso aveva ritenuto che tutti i prodotti in classe 3 fossero identici a quelli coperti dal marchio anteriore e che i servizi in classe 35 fossero mediamente simili ai prodotti del marchio anteriore. Il Tribunale osserva che tali valutazioni non sono state validamente contestate: la ricorrente si era limitata ad affermazioni generiche sull’assenza di somiglianza tra i servizi senza fornire elementi idonei a infirmare il ragionamento amministrativo.
Distintività del marchio anteriore
Il Tribunale conferma che il termine "marcelle" non ha significato per il pubblico germanofono in relazione ai prodotti di cui trattasi e possiede dunque una distintività normale, cioè media. La tesi della ricorrente, secondo cui i nomi francesi sarebbero frequentemente utilizzati nel settore cosmetico per evocare qualità e origine francese, viene respinta per difetto di prova. Analogamente, il segno "maeselle" viene considerato privo di significato e dotato di distintività media; la presenza del dispositivo figurativo nel marchio richiesto non riduce la sua capacità distintiva, ma neppure prevale sull’elemento verbale.
Comparazione visiva
Sul piano visivo, il Tribunale conferma che i segni condividono le sequenze iniziali "ma" e finali "elle", con differenze solo nelle lettere centrali. Poiché nei marchi verbali i consumatori prestano di regola maggiore attenzione all’inizio della parola, la coincidenza dell’attacco e della coda rafforza la somiglianza complessiva. Il dispositivo figurativo del marchio richiesto è qualificato come meramente decorativo e non idoneo a distogliere l’attenzione dagli elementi verbali. Ne consegue la correttezza della conclusione di somiglianza visiva media.
Comparazione fonetica
Per il pubblico germanofono, i segni coincidono nella pronuncia delle sequenze comuni "ma" e "elle" e divergono solo nelle lettere centrali. Il Tribunale ritiene che tali differenze siano troppo limitate per neutralizzare le somiglianze fonetiche complessive. Conferma pertanto che la somiglianza fonetica è elevata.
Comparazione concettuale
Il Tribunale affronta anche il problema del possibile significato di "Marcelle" come nome proprio femminile. Rileva che una parte del pubblico germanofono potrebbe percepirlo come nome di persona, ma osserva che la giurisprudenza non è del tutto uniforme nel caso di nomi propri. In ogni caso, per una parte non trascurabile del pubblico di riferimento il termine non sarà riconosciuto come nome proprio; per questa parte, nessuno dei segni ha significato concettuale e la comparazione concettuale è impossibile. Per l’eventuale parte che percepisce "Marcelle" come nome, l’eventuale differenza concettuale non basta a compensare le somiglianze visive e fonetiche.
Rischio di confusione e coesistenza di altri marchi
Sulla base della identità dei prodotti di classe 3, della somiglianza media dei servizi di classe 35, della somiglianza visiva media e fonetica elevata dei segni e della distintività normale del marchio anteriore, il Tribunale conferma l’esistenza di un rischio di confusione. Non convince neppure l’argomento fondato sull’esistenza di altri marchi contenenti "marcelle" o gli elementi "ma" e "elle": il Tribunale precisa che la coesistenza di altri marchi rileva solo se il richiedente dimostra concretamente un uso sul mercato privo di confusione, circostanza non provata nel caso di specie e comunque riferita a marchi non identici a quelli in causa.
Decisione e spese
Il ricorso viene integralmente respinto. Il Tribunale non esamina l’ammissibilità delle ulteriori conclusioni sulla riforma della decisione e sulla registrazione del marchio, poiché il motivo unico è infondato. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente è condannata alle spese.
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