Corte di giustizia, Sentenza C-677/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 ottobre 2022. — Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) e ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft contro SAP SE e SE-Betriebsrat der SAP SE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Società europea – Direttiva 2001/86/CE – Coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale della società europea – Articolo 4, paragrafo 4 – Società europea costituita mediante trasformazione – Contenuto dell’accordo negoziato – Elezione dei rappresentanti dei lavoratori a membri del consiglio di sorveglianza – Procedura di elezione che prevede una votazione separata per i rappresentanti dei sindacati. — Causa C-677/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso protettivo l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86 sulle società europee costituite per trasformazione. Stabilisce che l’accordo sul coinvolgimento dei lavoratori deve conservare, in tutti i suoi elementi, il livello di partecipazione previsto dal diritto nazionale per la società originaria. Di conseguenza, se la normativa nazionale impone una votazione separata per eleggere una quota di rappresentanti sindacali nel consiglio di sorveglianza, questa modalità deve essere mantenuta anche nella SE.
Società europea costituita mediante trasformazione: l’accordo sul coinvolgimento dei lavoratori deve mantenere, in tutti i suoi elementi, il livello di partecipazione esistente nella società trasformanda, inclusa una votazione distinta per i candidati sindacali prevista dal diritto nazionale
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86 debba essere interpretato nel senso che, in caso di costituzione di una SE mediante trasformazione, l’accordo sul coinvolgimento dei lavoratori debba prevedere una votazione separata per l’elezione di una quota di rappresentanti dei lavoratori proposta dai sindacati, quando una tale votazione separata è imposta dal diritto nazionale per la composizione del consiglio di sorveglianza della società trasformanda.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86 impone, per una SE costituita mediante trasformazione, che l’accordo sul coinvolgimento mantenga un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello esistente nella società trasformanda in tutti i suoi elementi; pertanto, se il diritto nazionale applicabile prevedeva una votazione distinta per l’elezione di una quota di rappresentanti sindacali nel consiglio di sorveglianza, tale modalità procedurale deve essere riprodotta nell’accordo della SE. In tale votazione deve inoltre essere garantita la parità di trattamento tra i lavoratori della SE, delle sue affiliate e dipendenze, e tra i sindacati rappresentati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/86/CE
- Regolamento (CE) n. 2157/2001
- Articolo 4, paragrafo 4, direttiva 2001/86/CE
- Articolo 2, lettere e), h), i), j), k), direttiva 2001/86/CE
- Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2001/86/CE
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera g), direttiva 2001/86/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2001/86/CE
- Articolo 11, direttiva 2001/86/CE
- Articolo 13, paragrafo 3, lettera a), direttiva 2001/86/CE
- MitbestG (diritto tedesco)
- SEBG (diritto tedesco)
Società europea costituita mediante trasformazione e votazione separata per i candidati sindacali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in una controversia tra due sindacati e SAP SE sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86/CE, relativa al coinvolgimento dei lavoratori nelle società europee (SE). Il nodo è se, nella trasformazione di una società per azioni tedesca in SE, l’accordo sul coinvolgimento debba preservare anche la votazione separata prevista dal diritto tedesco per l’elezione di alcuni rappresentanti sindacali nel consiglio di sorveglianza.
Fatti e procedimento principale
Prima della trasformazione, SAP era una società per azioni tedesca con un consiglio di sorveglianza composto da 8 rappresentanti degli azionisti e 8 dei lavoratori; tra questi ultimi, 6 erano dipendenti e 2 rappresentanti dei sindacati, eletti sulla base di una votazione distinta prevista dalla normativa tedesca. Dopo la trasformazione in SE nel 2014, l’accordo sul coinvolgimento concluse con la delegazione speciale di negoziazione prevedeva un consiglio di sorveglianza più ampio e, per alcuni seggi assegnati ai lavoratori, il diritto dei sindacati di proporre candidati, ma senza una votazione separata per tali candidati nel consiglio ridotto.
I sindacati ricorrenti hanno contestato tali clausole davanti ai giudici tedeschi, sostenendo che il SEBG dovesse essere interpretato nel senso di conservare anche la votazione distinta prevista dal MitbestG. Il Bundesarbeitsgericht ha quindi chiesto alla Corte se l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86 ostasse o imponesse una simile disciplina nazionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- la direttiva 2001/86/CE, specie gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 11 e 13;
- il regolamento (CE) n. 2157/2001 sullo statuto della SE;
- il diritto tedesco sulla cogestione (MitbestG) e sulla partecipazione dei lavoratori nella SE (SEBG).
Sono centrali le definizioni di “coinvolgimento dei lavoratori” e di “partecipazione” contenute nell’articolo 2 della direttiva, nonché l’articolo 4, paragrafo 4, che per le SE costituite mediante trasformazione richiede che il coinvolgimento sia “in tutti i suoi elementi” di livello almeno identico a quello esistente nella società trasformanda.
Ragionamento della Corte
La Corte respinge l’idea che occorra innanzitutto verificare la validità dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva: il giudice del rinvio non ne aveva contestato la validità e, secondo l’articolo 267 TFUE, la Corte non è chiamata a esaminarla su impulso delle sole parti.
Nel merito, la Corte interpreta la norma in modo letterale, contestuale, teleologico e storico. Sottolinea che:
- l’espressione “in tutti i suoi elementi” comprende anche gli elementi procedurali della partecipazione, cioè le modalità con cui i lavoratori esercitano il diritto di eleggere o designare membri del consiglio di sorveglianza;
- la direttiva rinvia alle leggi e prassi nazionali per definire i rappresentanti dei lavoratori e il livello di partecipazione da preservare;
- il considerando 5 evidenzia che il legislatore dell’Unione non ha voluto imporre un modello unico europeo;
- il considerando 18 e l’articolo 11 esprimono il principio di tutela dei diritti acquisiti e il divieto di riduzione dei diritti di coinvolgimento nella trasformazione in SE;
- i lavori preparatori mostrano che il regime delle SE costituite mediante trasformazione è stato concepito proprio per evitare un arretramento dei diritti di partecipazione.
Ne deriva che, se il diritto nazionale applicabile alla società trasformanda prevede come elemento caratteristico e imperativo una votazione separata per alcuni candidati sindacali, tale elemento deve essere mantenuto nell’accordo della SE. La Corte aggiunge che, in coerenza con la ratio della direttiva, tale diritto non può essere riservato ai soli sindacati tedeschi, ma deve essere esteso a tutti i sindacati rappresentati nella SE, nelle affiliate e nelle dipendenze, nel rispetto della parità di trattamento.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86 deve essere interpretato nel senso che, nella SE costituita mediante trasformazione, l’accordo sul coinvolgimento dei lavoratori deve prevedere una votazione distinta per eleggere una determinata quota di candidati proposti dai sindacati, quando il diritto nazionale della società trasformanda impone tale votazione per la composizione del consiglio di sorveglianza. Questa soluzione serve a garantire che il livello di partecipazione non sia ridotto nella transizione alla SE.
Portata pratica per gli operatori
La decisione è rilevante perché conferma che, nelle trasformazioni in SE, la negoziazione dell’accordo sul coinvolgimento non può comprimere meccanismi nazionali di cogestione particolarmente qualificanti. Per imprese e consulenti, ciò significa che occorre mappare con precisione il sistema nazionale preesistente, inclusi gli aspetti procedurali dell’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, per evitare clausole dell’accordo incompatibili con la direttiva.
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