Sentenza del 22/01/2021 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Redditi erogati da una rappresentanza diplomatica estera (nella fattispecie giapponense) - Condizioni per l'esenzione in Italia - Cittadinanza straniera e residenza in Italia per svolgimento funzione pubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'assoggettamento a IRPEF di redditi erogati da una rappresentanza diplomatica giapponese per prestazioni rese in Italia; contestava che tali redditi dovessero essere esenti alla luce della Convenzione Italia-Giappone contro le doppie imposizioni, sostenendo che le attività rientrassero nelle "funzioni pubbliche" esentanti previste dall'art. 19 della Convenzione (ratificata con Legge n. 855/72).
La decisione
Il giudice ha ritenuto che i redditi corrisposti dalla rappresentanza diplomatica a un soggetto fiscalmente residente in Italia per prestazioni svolte in Italia siano imponibili in Italia, salvo che tali prestazioni risultino effettivamente riconducibili a funzioni pubbliche esentate dalla Convenzione (art. 19). In mancanza di prova che l'attività svolta rientrasse nelle funzioni pubbliche previste dalla Convenzione, l'esenzione non opera e l'IRPEF è dovuta.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Giappone contro le doppie imposizioni (ratificata con L. n. 855/1972)
L'art. 19 della Convenzione esclude dall'imposizione i redditi connessi a funzioni pubbliche esercitate dalla rappresentanza; l'esenzione è però limitata alle prestazioni effettivamente riconducibili a tali funzioni pubbliche.
Legge n. 855/1972
Legge di ratifica della Convenzione: recepisce nel diritto interno le previsioni convenzionali (tra cui l'art. 19) che possono determinare l'esenzione dalla tassazione italiana se ricorrono le condizioni previste.
D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Definizione di soggetto fiscalmente residente in Italia; se il percettore è residente ai sensi dell'art. 2, i suoi redditi sono in linea di principio imponibili in Italia salvo diverse previsioni convenzionali.
Massime di principio
- I redditi corrisposti da una rappresentanza diplomatica estera a un residente in Italia per prestazioni svolte in Italia sono imponibili in Italia, salvo che rientrino nelle esenzioni previste da una convenzione internazionale.
- La cittadinanza straniera del percettore non impedisce l'imposizione in Italia se il soggetto è fiscalmente residente in Italia ai sensi del TUIR (art. 2).
- Per beneficiare dell'esenzione convenzionale (es. art. 19 Convenzione Italia-Giappone) occorre dimostrare che le prestazioni rientrano nelle 'funzioni pubbliche' contemplate dalla norma: la qualificazione sostanziale dell'attività è fondamentale.
- Il luogo di svolgimento della prestazione rileva: prestazioni rese in Italia a favore di un residente sono normalmente imponibili in Italia, salvo che la Convenzione disponga diversamente e sussistano i requisiti soggettivi/oggettivi dell'esenzione.
- Onere della prova: grava sul contribuente che invoca l'esenzione dimostrare che le condizioni convenzionali (es. natura pubblica della funzione) sono effettivamente ricorrenti.
- In caso di dubbi sull'applicazione della convenzione, è opportuno ottenere documentazione ufficiale dalla rappresentanza estera che attesti la natura del rapporto e la qualifica della prestazione (incarico pubblico, stipendio diplomatico, ecc.).
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