Cassazione Civile, Ordinanza n. 19810/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista e i garanti avevano chiesto l'accertamento della nullità di clausole di un conto corrente acceso dalla società e assistito da fideiussione, contestando in particolare la determinazione di interessi ultralegali e usurari, la commissione di massimo scoperto, la capitalizzazione degli interessi e l'applicazione di valute fittizie, con conseguente rideterminazione del saldo del rapporto. Il Tribunale aveva respinto le domande, rilevando tra l'altro l'inammissibilità dell'istanza di esibizione perché riferita a documentazione fuori dall'arco temporale decennale di cui all'art. 119 t.u.b. e volta a supplire all'onere probatorio dei correntisti, nonché il carattere esplorativo della consulenza tecnica contabile. L'appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, anche in considerazione della mancata produzione del contratto bancario. I ricorrenti hanno quindi impugnato l'ordinanza di secondo grado con ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contestando in sostanza la declaratoria di inammissibilità del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente l'ammissibilità del ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. Ha affermato che tale ordinanza non è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., né con ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., quando sia diretto contro l'ordinanza e non contro la sentenza di primo grado, poiché il provvedimento è privo di definitività e l'art. 348-ter, comma 3, consente l'impugnazione per cassazione del provvedimento di primo grado. Ha inoltre escluso che nel caso concreto si trattasse di impugnazione ammissibile per vizi propri dell'ordinanza o per sostituzione della motivazione di primo grado, osservando che la motivazione della Corte d'appello aveva sostanzialmente ricalcato quella del Tribunale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
consente la dichiarazione di inammissibilità dell'appello quando non presenti ragionevole probabilità di essere accolto.
art. 348-ter c.p.c.
l'impugnazione per cassazione deve indirizzarsi contro la sentenza di primo grado, non contro l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello.
art. 360 c.p.c.
sono ricorribili per cassazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado; non le ordinanze, salvo i casi particolari previsti dalla legge.
art. 360 c.p.c.
resta fermo il ricorso per cassazione per violazione di legge contro sentenze e provvedimenti diversi dalla sentenza nei casi previsti dalla norma.
art. 111 Cost.
non consente il ricorso immediato contro l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. priva di definitività.
art. 119 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
viene richiamato nel giudizio di merito per delimitare temporalmente l'obbligo di esibizione della documentazione bancaria entro l'arco decennale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'ordinanza della corte d'appello che dichiari l'inammissibilità dell'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento non è, di regola, impugnabile direttamente con ricorso per cassazione; il rimedio va esercitato contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
- Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non è esperibile avverso il provvedimento di secondo grado privo di definitività, quando l'ordinamento appronta un diverso e specifico mezzo di impugnazione contro la sentenza di primo grado.
- La ricorribilità dell'ordinanza che definisce il filtro di appello resta confinata ai soli vizi propri del provvedimento, ossia alle violazioni della disciplina processuale che abbiano inciso sull'uso dello strumento al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
- Non ricorre un'autonoma impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello quando la motivazione del giudice d'appello si limiti, in sostanza, a confermare quella del primo giudice senza sostituirla con una diversa ratio decisoria in fatto o in diritto.
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