Regolamento (UE) 2025/2411
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2411 della Commissione, del 22 novembre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati nel regime dei dazi addizionali all’importazione per alcuni prodotti del settore uova e pollame e per l’ovoalbumina. La modifica si fonda sul controllo regolare dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi per origine. L’intervento è circoscritto alla sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 e produce effetti immediati dalla pubblicazione.
Modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando un prezzo rappresentativo per talune importazioni nel settore delle uova e del pollame.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché dell’ovoalbumina, limitatamente all’aggiornamento dei prezzi rappresentativi e della cauzione connessa ai dazi addizionali all’importazione. La modifica riguarda, in concreto, una voce tariffaria specifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95: il codice NC 0207 14 60 relativo a cosce e loro pezzi di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, di origine BR (Brasile). È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2411 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. La Commissione richiama il controllo regolare dei dati di mercato, dal quale emerge la necessità di aggiornare alcuni valori in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.
Base giuridica e ratio dell’intervento
L’atto si fonda, in particolare, sull’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sull’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. Il considerando evidenzia che l’obiettivo è mantenere allineati i prezzi rappresentativi con i dati aggiornati, al fine di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di applicazione dei dazi addizionali all’importazione.
Contenuto della modifica
La modifica è puntuale e consiste nella sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. Nell’allegato aggiornato compare la voce NC 0207 14 60, relativa a cosce e loro pezzi di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, con i seguenti valori:
- prezzo rappresentativo: 167,0 EUR/100 kg;
- cauzione di cui all’articolo 3: 0 EUR/100 kg;
- origine: BR.
Effetti temporali e applicazione negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’esigenza espressa dalla Commissione di applicare rapidamente la misura dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati. Come di consueto per questo tipo di atto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Portata pratica per gli operatori
Per gli operatori importatori e per i professionisti che assistono imprese del comparto agroalimentare, l’effetto rilevante è l’aggiornamento del parametro di riferimento doganale per una specifica origine e tipologia di prodotto. Il regolamento non introduce nuove categorie di merci né un nuovo regime sostanziale, ma incide sui valori utilizzati per il calcolo del prelievo/dazio addizionale nell’ambito del meccanismo previsto dal regolamento (CE) n. 1484/95.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare i prezzi rappresentativi applicabili ai fini del regime dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito. L’aggiornamento riguarda il codice NC 0207 14 60, con prezzo rappresentativo fissato a 167,0 EUR/100 kg, cauzione pari a 0 EUR/100 kg e origine BR.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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