Corte di giustizia, Ordinanza C-25/23
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 ottobre 2023. — AL contro Princess Holdings. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Qorti tal-Maġistrati (Malta) fil-qasam civili. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, articolo 94, lettere b) e c), e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Cambiali – Requisito relativo alla presentazione del contesto normativo della controversia oggetto del procedimento principale – Requisito relativo all’indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Irricevibilità manifesta parziale – Incompetenza del giudice dell’esecuzione investito di un’opposizione a valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore interessato, il carattere abusivo delle clausole del contratto concluso da tale consumatore con un professionista e sul quale si fonda l’emissione delle cambiali il cui valore di titolo esecutivo è contestato. — Causa C-25/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha trattato un rinvio maltese relativo all'esecuzione di cambiali emesse a garanzia di un contratto di vendita rateale concluso da un consumatore. Ha dichiarato irricevibili due quesiti perché la decisione di rinvio non descriveva adeguatamente il diritto nazionale rilevante e, per la direttiva 2019/771, il contratto era anteriore alla sua applicabilità. Nel merito del primo quesito, ha ribadito che la direttiva 93/13 impone un controllo effettivo delle clausole abusive anche nelle procedure di esecuzione su cambiali. La normativa nazionale non può escludere quel controllo se ciò compromette la piena efficacia della tutela del consumatore.
Rinvio pregiudiziale su clausole abusive e esecuzione di cambiali: compatibilità con la direttiva 93/13 del divieto, per il giudice dell'esecuzione, di esaminare il carattere abusivo delle clausole del contratto sottostante.
La questione giuridica
Se, e a quali condizioni, la direttiva 93/13, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, ostino a una normativa nazionale che, nel procedimento di esecuzione di cambiali, preclude al giudice dell'opposizione di esaminare d'ufficio o su domanda del consumatore il carattere abusivo delle clausole del contratto sottostante. In via preliminare, se le questioni fondate sulle direttive 2008/48 e 2019/771 siano ricevibili alla luce dell'articolo 94 del regolamento di procedura e dell'applicabilità temporale della direttiva 2019/771.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato manifestamente irricevibili le questioni fondate sulle direttive 2008/48 e 2019/771 per insufficiente esposizione del quadro normativo e del nesso con la controversia, oltre che perché la direttiva 2019/771 non si applica a contratti conclusi prima del 1° gennaio 2022. Quanto alla direttiva 93/13, ha affermato che essa osta a una normativa nazionale che, in un procedimento di esecuzione di cambiali, impedisca al giudice investito dell'opposizione di controllare, d'ufficio o su domanda del consumatore, l'eventuale abusività delle clausole del contratto da cui le cambiali derivano, se il sistema processuale non assicura un controllo effettivo e tempestivo né consente misure provvisorie idonee a preservare l'efficacia della tutela.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94, lettere b) e c), regolamento di procedura della Corte
- Articolo 99, regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 93/13/CEE, articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1
- Direttiva 2008/48/CE, articoli 5 e 10
- Direttiva (UE) 2019/771, articoli 6, 7, 8 e articolo 24, paragrafo 2
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Esecuzione di cambiali e clausole abusive nei contratti con i consumatori
La Corte ha deciso con ordinanza una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Qorti tal-Maġistrati (Malta) fil-qasam ċivili in una controversia tra un consumatore e la società portatrice di cambiali emesse a garanzia di un contratto di vendita rateale di un'autovettura usata.
Fatti e procedimento principale
Nel 2019 AL aveva stipulato con No Deposit Cars Malta Ltd un contratto di vendita a rate per un prezzo di EUR 12.000, da pagarsi in 60 rate mensili, firmando 60 cambiali da EUR 200 ciascuna. Nel 2021 Princess Holdings Ltd, cui le cambiali erano state trasferite, ha avviato la procedura volta a renderne esecutive otto. AL si è opposto sostenendo, in sostanza, di avere restituito il veicolo e che la controparte aveva trattenuto le cambiali.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice del rinvio ha chiesto se fosse compatibile con:
- la direttiva 93/13, il divieto per il giudice dell'esecuzione di esaminare il contratto sottostante alle cambiali;
- la direttiva 2008/48, la medesima limitazione di controllo;
- la direttiva 2019/771, il divieto di analizzare gli obblighi sottostanti e i rimedi del consumatore in materia di conformità dei beni.
Irricevibilità delle seconde e terze questioni
La Corte ha applicato l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura e ha dichiarato manifestamente irricevibili le seconde e terze questioni. Ha rilevato che la decisione di rinvio non indicava in modo sufficientemente preciso il contenuto delle norme nazionali applicabili, in particolare degli articoli 166 A e 166 B del Codice di organizzazione e procedura civile, né spiegava il collegamento tra tali norme e le direttive 2008/48 e 2019/771, come richiesto dall'articolo 94, lettere b) e c).
Per quanto riguarda la direttiva 2019/771, la Corte ha inoltre osservato che l'articolo 24, paragrafo 2, ne limita l'applicazione ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2022, mentre il contratto controverso era stato concluso nel 2019.
Ragionamento sulla direttiva 93/13
La Corte ha esaminato la prima questione richiamando la propria giurisprudenza sull'effettività della tutela dei consumatori. Ha ribadito che, pur lasciando agli Stati membri la disciplina delle modalità procedurali, il diritto dell'Unione esige il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività e un controllo giurisdizionale effettivo delle clausole abusive, garantito anche dall'articolo 47 della Carta.
Secondo la Corte, la tutela prevista dalla direttiva 93/13 richiede che il sistema processuale nazionale consenta un controllo d'ufficio del carattere abusivo delle clausole almeno in una fase del procedimento che assicuri un rimedio effettivo. Se il controllo non è possibile nella fase di esecuzione, esso deve essere previsto in una fase precedente o accompagnato da mezzi che evitino che l'esecuzione si concluda prima della decisione sul merito.
Applicazione al sistema maltese
La Corte ha osservato che, nel sistema descritto dal giudice del rinvio, il debitore può opporsi alle cambiali solo per motivi limitati, mentre le altre contestazioni devono essere sollevate in un procedimento distinto di merito, senza che il giudice dell'esecuzione possa sospendere l'esecutorietà della cambiale. In tale assetto, il controllo dell'eventuale abusività delle clausole del contratto sottostante non è affidato al giudice investito dell'opposizione e non è accompagnato da un potere di sospensione idoneo a preservare l'efficacia della tutela.
La Corte ha richiamato le proprie pronunce su procedure di ingiunzione, esecuzione ipotecaria e procedure analoghe, ribadendo che un controllo solo successivo, rimesso al giudice del merito e privo di effetti sospensivi, è insufficiente. Ne consegue che il consumatore rischia di subire l'esecuzione prima che venga esaminata l'eventuale abusività delle clausole, con una protezione solo a posteriori e quindi incompleta.
Dispositivo
La Corte ha quindi:
- dichiarato manifestamente irricevibili le questioni seconda e terza;
- affermato che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, che escluda la competenza del giudice dell'opposizione a esaminare d'ufficio o su domanda del consumatore il carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto fondante le cambiali contestate.
Principio desumibile
Nelle procedure di esecuzione di cambiali poste a garanzia di un contratto concluso con un consumatore, il diritto dell'Unione impone un controllo giurisdizionale effettivo delle clausole abusive del contratto sottostante; una disciplina nazionale che rinvii tale verifica a un giudizio di merito separato, senza sospensione dell'esecuzione e senza possibilità per il giudice dell'opposizione di intervenire, viola la direttiva 93/13.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 5 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-146/22
- Sentenza · 5 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-219/22
- Sentenza · 5 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-294/22
- Sentenza · 5 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-296/22
- Sentenza · 5 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-355/22
- Sentenza · 5 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-496/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →