Sentenza n. 7649/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n.9246, pubblicata il 24 Settembre 2025, nel giudizio r.g. n.29025/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dr.ssa Donatella Casari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, condannando il Ministero ad attribuirle il beneficio economico di euro 2.500,00, oltre accessori, e a rifondere euro 1.300,00 per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che la Carta del docente era stata accreditata, sebbene dopo l’iscrizione a ruolo, insistendo invece per l’esecuzione della parte della sentenza relativa alle spese legali e chiedendo anche la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere quanto all’accredito della Carta del docente, in ragione dell’intervenuto adempimento dell’Amministrazione. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza relativa alle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto, rilevando che il Ministero non aveva fornito chiarimenti o prova dell’integrale adempimento. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti obbligatori, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato quanto alla condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente dell’Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso. La domanda di penalità di mora è stata respinta, poiché la nomina preventiva del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente rispetto all’applicazione dell’astreinte, nell’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
intervenuto parziale adempimento determina la cessazione parziale della materia del contendere
L’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione rispetto a una parte della pretesa comporta la dichiarazione di cessazione parziale della materia del contendere limitatamente a quella parte.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes
La condanna al pagamento di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale; la nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento può costituire ragione esimente rispetto all’astreinte.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato presupposto quale base del diritto della docente al beneficio economico.
art. 24, comma 1, c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione limitatamente a una parte della prestazione riconosciuta dal giudicato determina la cessazione parziale della materia del contendere, mentre il giudizio prosegue per la parte ancora ineseguita.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti e il contenuto della pretesa già riconosciuta con il giudicato; il giudice deve limitarsi a verificarne l’esecuzione.
- Quando il debitore pubblico non fornisce chiarimenti o prova dell’integrale adempimento di una condanna al pagamento di spese di lite contenuta nel giudicato, la pretesa esecutiva del creditore deve essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti obbligatori.
- In caso di persistente inadempimento del giudicato, la nomina preventiva di un Commissario ad acta costituisce una modalità di esecuzione sostitutiva e può essere valutata quale ragione ostativa alla contestuale applicazione di una penalità di mora, la cui irrogazione non è automatica ma discrezionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →