Sentenza n. 987/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA relativa a un impianto agrivoltaico e alle opere di connessione alla rete elettrica
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un’istanza di VIA per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 39,967 MW, qualificato come progetto strategico ai fini del PNRR, del PNIEC e della diffusione delle energie rinnovabili. Dopo la pubblicazione della documentazione progettuale e la conclusione della consultazione pubblica, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non ha espresso la propria determinazione né predisposto lo schema di provvedimento di VIA. La società ha quindi notificato una diffida a provvedere e ha agito contro il silenzio, deducendo la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 della l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché della disciplina europea richiamata. Le amministrazioni hanno eccepito la tardività del ricorso e ne hanno contestato la fondatezza, richiamando i criteri di priorità nella trattazione delle procedure di VIA.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo che il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. abbia natura processuale e non determini l’estinzione dell’interesse legittimo pretensivo. La diffida presentata dalla società, manifestando il perdurante interesse alla conclusione del procedimento, è stata equiparata a una nuova istanza ai fini della decorrenza dei termini processuali. Nel merito, il TAR ha accertato l’illegittimità dell’inerzia. I termini del procedimento di VIA sono perentori e non possono essere disattesi per l’esistenza di criteri di priorità, per l’elevato numero di pratiche pendenti o per disfunzioni organizzative interne. Nel caso concreto erano decorsi sia i trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica sia i centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione progettuale, senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si fosse pronunciata. Il concerto del Ministero della cultura riguarda una fase successiva rispetto alla stasi della Commissione tecnica. Il ricorso è stato pertanto accolto: la Commissione tecnica PNRR-PNIEC è stata ordinata di esprimersi e predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con i successivi adempimenti previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Il Ministero dell’ambiente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e contributo unificato; le spese nei confronti del Ministero della cultura sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti
Il termine annuale per l’azione avverso il silenzio ha natura di sanzione processuale e non estingue l’interesse legittimo pretensivo; la riproposizione dell’istanza o una diffida idonea a manifestare il persistente interesse consentono la proposizione di un nuovo giudizio.
art. 2 l. 241/1990
L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini previsti dalla legge; il loro superamento integra silenzio-inadempimento.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Nel procedimento di VIA relativo ai progetti considerati, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione; il successivo provvedimento di VIA è adottato entro trenta giorni, previo concerto del Ministero della cultura entro venti giorni.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
I termini del procedimento di VIA hanno natura perentoria.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006
I criteri di priorità nella trattazione dei progetti non possono pregiudicare il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale relativi ai progetti PNRR o finanziati dal fondo complementare.
art. 3-bis d.lgs. 152/2006
La disciplina ambientale può essere modificata o derogata soltanto mediante successive disposizioni legislative espresse, nel rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze regionali e locali.
art. 10-bis l. 241/1990
non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione
Il principio è stato applicato per escludere che ritardi e disfunzioni organizzative interne possano giustificare il mancato rispetto dei termini procedimentali.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza di VIA e la pubblicazione della documentazione progettuale, dalla quale decorrono i termini della successiva fase procedimentale.
Massime di principio
- Il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. ha natura processuale e non estingue l’interesse legittimo pretensivo del privato; la riproposizione dell’istanza o una diffida che manifesti il perdurante interesse alla conclusione del procedimento consente di promuovere nuovamente l’azione contro il silenzio.
- I termini stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione dei procedimenti di VIA sono perentori e la loro violazione integra un’inerzia illegittima dell’amministrazione.
- I criteri di priorità nella trattazione delle domande di VIA, l’elevato numero di procedimenti pendenti e le disfunzioni organizzative interne non giustificano il mancato rispetto dei termini legali di conclusione del procedimento.
- Quando la stasi si verifica nella fase istruttoria affidata alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, l’amministrazione può essere condannata a far esprimere la Commissione e a predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro un termine assegnato dal giudice, senza che ciò implichi un vincolo sul contenuto della futura valutazione.
- Nel procedimento di VIA, il concerto del Ministero della cultura interviene in una fase successiva rispetto alla determinazione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC; pertanto, l’inerzia della Commissione può essere accertata e ordinata autonomamente, fermo il successivo svolgimento degli adempimenti previsti per il provvedimento finale.
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