Ordinanza n. 5028/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale del concorso per docente di sostegno, conseguente all'attribuzione di 84 punti alla prova scritta e all'applicazione della soglia di ammissione di 98 punti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale ordinaria 2025 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso ADSS sostegno per la Campania, nella parte in cui è stata esclusa dalla prova orale per non avere raggiunto la soglia di 98 punti, avendo ottenuto 84 punti nella prova scritta computer based. Ha contestato, tra l'altro, la formulazione di sette quesiti della prova, indicati come nn. 2, 5, 9, 11, 23, 34 e 46, nonché la valutazione delle risposte fornite, sostenendo che avrebbe dovuto conseguire ulteriori 14 punti. Ha inoltre dedotto la maggiore difficoltà della prova sostenuta rispetto a quella somministrata nei giorni successivi. In sede cautelare il Tribunale l'aveva ammessa con riserva alla prova orale, riservando ogni valutazione definitiva, compresa la prova di resistenza.
La decisione
Il Tribunale non ha definito il merito del ricorso. Ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi per decidere sulle contestazioni relative ai quesiti e alla correttezza delle risposte, ha ordinato alle amministrazioni intimate, costituite in modo meramente formale e prive di ulteriore deposito documentale, di depositare entro 60 giorni una relazione documentata sui fatti di causa. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione sui sette quesiti contestati, incaricando il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con facoltà di delega a un professore ordinario dotato di specifiche competenze. Il verificatore dovrà stabilire, per ciascun quesito, se esistano nella letteratura scientifica posizioni riconosciute e attestate che rendano corrette le risposte della ricorrente, se tali risposte siano meri distrattori rispetto all'unica risposta corretta oppure se il quesito e tutte le risposte siano errati o scorretti. La verificazione dovrà essere svolta entro 75 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relazione nei successivi 15 giorni. È stato fissato un anticipo sul compenso del verificatore di 500 euro, provvisoriamente a carico della ricorrente. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
dispone ai sensi dell’art. 66 c.p.a., la verificazione
Il Tribunale utilizza la verificazione quale mezzo istruttorio per accertare, mediante un soggetto dotato di specifiche competenze, la correttezza scientifica delle risposte ai quesiti contestati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a giustificazione della protezione dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando la decisione su una controversia concorsuale richiede valutazioni specialistiche sulla correttezza scientifica dei quesiti e delle risposte, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola a un soggetto o a un'istituzione dotata delle competenze tecniche necessarie.
- Nelle controversie relative alla valutazione di prove concorsuali, la verificazione può essere finalizzata ad accertare, per ciascun quesito, se la risposta contestata sia scientificamente corretta, costituisca un distrattore rispetto all'unica risposta corretta oppure se il quesito e tutte le opzioni siano errati o non corretti.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione e l'assenza di documentazione utile alla ricostruzione dei fatti possono giustificare l'ordine giudiziale di deposito di una relazione documentata sui fatti di causa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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