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Sentenza

Sentenza n. 13602/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza del giudice ordinario, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a darvi applicazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La parte ricorrente ha inoltre chiesto l’adozione delle misure necessarie a garantire l’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale ordinario fosse passata in giudicato, fosse stata notificata nelle forme prescritte e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha considerato non contestato l’inadempimento, poiché l’Amministrazione non aveva fornito elementi sull’avvenuta esecuzione. In sede di ottemperanza non sono stati ritenuti sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente dell’Amministrazione resistente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della parte ricorrente e con un ulteriore termine di 60 giorni. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un’eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, considerata l’inerzia reiterata dell’Amministrazione. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice ordinario, la cui attribuzione deve essere eseguita dall’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Il TAR è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato nei casi previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali del diritto già riconosciuto dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificarne l’esecuzione.
  • Quando l’Amministrazione, a fronte della deduzione di inadempimento, non fornisce chiarimenti o documentazione sull’avvenuta esecuzione del titolo, la pretesa di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere riservata a una successiva valutazione qualora l’Amministrazione persista nell’inottemperanza oltre il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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