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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12215/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha dedotto che all'indagata, detenuta presso la Casa Circondariale di Pisa, non era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 309 c.p.p. fissata per il 14.9.2022. Per tale omessa notifica è stata dedotta la nullità assoluta dell'ordinanza di rigetto del riesame (ex art. 179 c.p.p.), in quanto la mancata comunicazione avrebbe pregiudicato il diritto dell'indagata a partecipare all'udienza

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U. n. 11803/2020, Ramondo), nel procedimento di riesame la persona detenuta può partecipare personalmente all'udienza camerale solo se ne abbia fatto richiesta con l'istanza di riesame; tale richiesta non risulta proposta nel caso di specie, per cui non sussisteva l'obbligo del Tribunale di assicurare la presenza della ricorrente. Inoltre nulla era stato eccepito dal difensore in udienza. Per questi motivi l'omessa comunicazione all'istituto carcerario non ha comportato la nullità assoluta invocata. Ricorrente condannata alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    nel procedimento di riesame la possibilità per la persona detenuta di comparire personalmente all'udienza camerale sussiste solo se la comparizione è espressamente richiesta con l'istanza di riesame; in alternativa si può chiedere di essere sentita con istanza di differimento ai sensi del comma 9-bis

  • art. 179 cod. proc. pen.

    norma sulla nullità per omessa citazione dell'imputato; la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione della nullità in caso di mancato avviso per udienza di riesame, ritenendo nel caso concreto non integrata la nullità assoluta perché non era stata richiesta la comparizione

  • art. 178 cod. proc. pen.

    richiamata in relazione ai casi di nullità assoluta indicati dalla giurisprudenza (omessa citazione dell'imputato), contestualizzata nel dibattito giurisprudenziale sul diritto dell'indagato a partecipare al riesame

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    richiamato dalla Procura Generale per la trasmissione della requisitoria scritta; non incide sul merito della qualificazione della nullità ma è parte del procedimento di proposizione della posizione della pubblica accusa in Cassazione

  • art. 94 cod. proc. pen.

    norma richiamata per gli adempimenti finali relativi alle spese processuali e alla comunicazione alla cancelleria

Massime di principio

  • L'omesso avviso all'indagato detenuto circa la data dell'udienza di riesame non determina automaticamente in ogni caso una nullità assoluta: è rilevante verificare se l'indagato avesse espressamente richiesto, con l'istanza di riesame, di comparire personalmente; in assenza di tale richiesta l'obbligo del giudice di assicurare la presenza non sorge
  • Il difensore che intende la partecipazione personale del detenuto al riesame deve chiedere espressamente la comparizione nell'istanza di riesame (o chiedere di essere sentito con istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis); l'omissione di tale richiesta può precludere contestazioni sulla mancata notifica in sede di legittimità
  • Sussiste un contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione della nullità per mancato avviso: alcuni precedenti la considerano nullità assoluta rilevabile d'ufficio, altri la riconduscono a nullità intermedia soggetta a decadenza. È quindi prudente sollevare tempestivamente l'eccezione in sede di riesame o, per tempo, chiedere rinvio o differimento se la notifica è dubbia
  • L'invio dell'avviso alla direzione dell'istituto carcerario non esonera il difensore dall'accertare l'effettiva notificazione all'indagato; in caso di disguidi della struttura carceraria è opportuno chiedere il rinvio dell'udienza o presentare tempestiva istanza per assicurare la partecipazione
  • Se la nullità per mancata comunicazione non è stata eccepita in udienza e non risultano richieste di comparizione, la Cassazione può ritenere il vizio inidoneo a far dichiarare l'annullamento dell'atto impugnato

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