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Sentenza

Sentenza n. 3380/2026 - Milano, Sezione 5

per l’ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Pavia, sez. Lavoro, n. 715/2024, pubblicata in data 11/12/2024.

Giustizia amministrativa202502931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo, derivante da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, di riconoscerle la carta del docente per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 dicembre 2024 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. È stata inoltre proposta domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che la pretesa economica risultava adeguatamente documentata e che il Ministero non aveva dedotto né dimostrato l'avvenuto adempimento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario sia attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ne esclude l'applicazione quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del commissario e l'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente rendevano la penalità manifestamente iniqua e sproporzionata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, ricorrendone i presupposti, la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non deve essere disposta quando, valutate concretamente le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tali limiti assumono particolare rilievo nei confronti del debitore pubblico per evitare locupletazioni eccessive o sanzioni eccessivamente afflittive.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione pubblica.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato attraverso il precedente dell'Adunanza Plenaria n. 15/2014, in materia di criteri per la valutazione concreta della manifesta iniquità e delle altre ragioni ostative all'astreinte.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di un'amministrazione pubblica quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato del giudice ordinario che riconosca una somma dovuta dalla pubblica amministrazione, l'accertata mancata esecuzione e l'adeguata documentazione del credito consentono al giudice amministrativo dell'ottemperanza di dichiarare l'inadempimento e ordinare il pagamento, detraendo gli eventuali versamenti già effettuati.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione, stabilendo il termine per l'intervento sostitutivo e i relativi compiti.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere esclusa quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, anche in considerazione della nomina di un commissario ad acta e della necessità di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni indebite.
  • L'attività di commissario ad acta affidata a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comporta il riconoscimento di un compenso ulteriore quando rientri nei compiti istituzionali del funzionario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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