Cassazione Penale, Sentenza n. 22607/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Core Venanzio impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale commessa in qualità di amministratore della A.T.C. s.r.l., fallita nel 2013. Ha contestato l'addebito relativo alla scomparsa di libri contabili anteriori alla sua nomina (per i quali aveva prodotto prove di ripetuti tentativi di ottenerne la consegna dal precedente amministratore), ha censurato l'uso di fatti anteriori alla sua gestione per inferire il dolo e ha sostenuto l'insufficienza della prova del dolo (anche generico) relativamente alla tenuta fraudolenta delle scritture durante il suo periodo di gestione, evidenziando il breve arco temporale di gestione e l'assenza di comportamenti distrattivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva già escluso la responsabilità dell'imputato per la scomparsa della documentazione anteriore alla sua nomina, ma lo ha ritenuto responsabile della "bancarotta documentale generale" (seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 legge fallimentare) per aver assunto la carica senza i libri, consapevole della grave esposizione debitoria della società, senza ricostituire o regolarizzare la contabilità e continuando a tenere scritture frammentarie che hanno impedito la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari. La Cassazione ha confermato che il dolo richiesto è il dolo generico, irrilevante lo scopo dell'agente, e che i tentativi documentali (es. raccomandate prive di data certa) non hanno valore dirimente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216 comma 1 n. 2 legge fallimentare
seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2
La Corte ha interpretato la norma come comprensiva della cosiddetta "bancarotta documentale generale": integra il reato la condotta dell'amministratore che, pur assumendo la carica senza disporre di documentazione pregressa, tiene la contabilità in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari. Per tale fattispecie è sufficiente il dolo generico; lo scopo perseguito dall'agente è irrilevante.
Massime di principio
- La responsabilità per bancarotta documentale può sorgere non solo per la scomparsa di documenti precedenti alla nomina, ma anche per la tenuta successiva delle scritture in modo tale da impedire la ricostruzione patrimoniale; il soggetto risponde per la parte di condotta direttamente nella sua sfera di controllo.
- Assumere la carica senza rinvenire i libri contabili e senza adottare misure efficaci per ricostruirli o per regolarizzare la situazione espone l'amministratore a responsabilità anche se la perdita originaria è avvenuta prima della sua nomina.
- Il dolo richiesto per la bancarotta documentale generale è il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che la condotta impedisca la ricostruzione del patrimonio/volume d'affari; non è necessario provare uno scopo specifico di avvantaggiarsi o di danneggiare terzi.
- Tentativi di ottenere la documentazione dal precedente amministratore devono essere provati in modo certo e documentale (data certa, atti formali) per avere rilievo esimente; raccomandate prive di data certa possono non essere ritenute idonee a escludere la responsabilità.
- Il breve periodo di gestione o l'assenza di condotte distrattive/non patrimoniali non escludono automaticamente la responsabilità se la contabilità rimane frammentaria e impedisce la ricostruzione dei conti.
- Se la Corte d'appello esclude espressamente la responsabilità per fatti anteriori alla nomina, ciò non impedisce che il giudice trovi responsabilità per condotte successive inerenti la tenuta delle scritture durante la gestione dell'imputato.
- In situazioni analoghe l'amministratore che subentra deve tempestivamente verificare la completezza della documentazione, acquisire evidenze datate dei propri tentativi di recupero e, se necessario, prendere provvedimenti formali per integrare o ricostruire la contabilità onde evitare profili di responsabilità penale.
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