Sentenza n. 1777/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 130/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero all’erogazione dell’importo complessivo di euro 1.500,00. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto adempimento. Il Ministero è stato ordinato ad attribuire al ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. È stata inoltre fissata una penalità di mora pari agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrente dalla notificazione della sentenza sino all’integrale adempimento e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo; il commissario dovrà provvedere anche al pagamento dell’eventuale penalità maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 550,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
In presenza di un inadempimento protratto e ingiustificato, relativo a un comando giudiziale semplice e privo di ragioni ostative rappresentate dall’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora, determinandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato del giudice ordinario.
d.P.R. n. 115/2002
Il compenso per l’attività commissariale, ove dovuto, sarà posto a carico dell’Amministrazione intimata e sarà determinato e liquidato con separato decreto collegiale
Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta è posto a carico dell’Amministrazione inadempiente e liquidato con separato decreto collegiale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato; in mancanza di elementi idonei a comprovare l’esecuzione, il ricorso deve essere accolto.
- Quando il giudicato impone all’Amministrazione un’attività puntuale e non complessa, l’inerzia protratta e ingiustificata consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’adempimento entro un termine e di nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata quando il ritardo nell’esecuzione del giudicato sia ingiustificato e la penalità non risulti manifestamente iniqua; la misura può essere parametrata agli interessi legali calcolati sulle somme dovute.
- La penalità di mora può decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento integrale, entro il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, ferma restando la possibilità che il commissario ad acta provveda anche alla liquidazione e al pagamento della penalità maturata.
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