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Sentenza

Sentenza n. 10738/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202602835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per l’assunzione di vice direttori del Corpo dei vigili del fuoco, fondato sull’accertamento di una percentuale di massa grassa del 29,8%

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione dal concorso, il verbale della commissione concorsuale e gli atti connessi, deducendo l’erroneità dell’accertamento sanitario relativo alla composizione corporea. L’esclusione era stata motivata dall’asserita alterazione dei parametri di massa grassa, quantificata in sede concorsuale nel 29,8%. Il TAR, con precedente ordinanza, ha disposto una verificazione affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare, diretta ad accertare altezza, peso, percentuale di massa grassa e conseguente idoneità del candidato. Il verificatore ha accertato una massa grassa del 23,5%, rilevando che i valori impedenziometrici rientravano nei parametri previsti dalla disciplina applicabile. Nel giudizio è stato inoltre disposto l’adempimento dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo decisive le risultanze della verificazione, dalle quali è emerso che la commissione concorsuale aveva errato nella misurazione della massa grassa. Poiché il valore effettivo era pari al 23,5%, e quindi rientrava nei parametri normativi applicabili, non sussisteva la causa di non idoneità posta a fondamento dell’esclusione. Il Collegio ha pertanto annullato il provvedimento di non idoneità e disposto la riammissione del candidato alla procedura concorsuale e al corso di formazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate; le spese della verificazione, pari a 500 euro, e il contributo unificato sono stati posti a carico dell’Amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    al fine di accertare altezza, peso e percentuale di massa grassa del ricorrente e, quindi, la sua idoneità o meno alla selezione

    Le disposizioni hanno costituito la base per disporre la verificazione tecnica sull’idoneità fisica del candidato.

  • art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 4 novembre 2019, n. 166

    La disposizione è stata richiamata quale parametro normativo per valutare la percentuale di massa grassa e l’idoneità fisica del candidato.

  • art. 3, comma 2, D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    La disposizione è stata richiamata quale ulteriore parametro per verificare la riconducibilità dei valori impedenziometrici del candidato ai limiti di idoneità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è stata richiamata in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e alla necessità di oscurare tali informazioni in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione, come modificata dal d.lgs. n. 101/2018, è stata richiamata quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando l’esclusione da una procedura concorsuale è fondata su un accertamento sanitario relativo all’idoneità fisica, la correttezza della misurazione costituisce presupposto essenziale della legittimità del provvedimento.
  • Se una verificazione disposta dal giudice accerta, mediante parametri e metodologie pertinenti, che il valore sanitario effettivo del candidato rientra nei limiti normativi, viene meno la causa di non idoneità posta a fondamento dell’esclusione.
  • L’accertamento tecnico svolto in sede di verificazione può prevalere sull’originaria valutazione della commissione concorsuale quando dimostri l’errore nella misurazione del parametro sanitario decisivo.
  • L’annullamento dell’esclusione per erroneità dell’accertamento dell’inidoneità comporta la riammissione del candidato alla procedura concorsuale e, ove previsto, al corso di formazione dal quale era stato escluso.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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