Cassazione Civile, Ordinanza n. 23855/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla dedotta collaborazione ultratrentennale della ricorrente nell'impresa familiare del fratello, titolare di una farmacia. La lavoratrice ha agito per ottenere il risarcimento del danno pensionistico asseritamente derivato dal mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti per l'attività svolta. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda con condanna generica al risarcimento commisurato alla pensione che la ricorrente avrebbe percepito se i contributi fossero stati versati correttamente. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che, pur gravando l'obbligo contributivo sul titolare dell'impresa familiare, la parte attrice non avesse fornito allegazioni e prova sufficienti per ricostruire la base di calcolo dei contributi omessi e quantificare il danno, qualificando come esplorativa la richiesta di CTU. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.; violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per errata distribuzione dell'onere probatorio e mancata valutazione delle prove; nullità della sentenza per motivazione intrinsecamente contraddittoria; violazione di varie norme previdenziali e dell'art. 2116, comma 2, c.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto comunque condannare al risarcimento del danno pensionistico, anche in presenza di difficoltà di quantificazione, e che la legge prevederebbe comunque un versamento minimo dovuto dal titolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli congiuntamente infondati. Ha affermato che la domanda proposta in giudizio era una domanda di condanna specifica al risarcimento del danno pensionistico e non una domanda limitata all'an debeatur; in tale situazione, mancava la possibilità di trasformare in corso di causa la domanda in una mera condanna generica, senza il consenso delle parti. Ha inoltre rilevato che la domanda era stata respinta correttamente dalla corte territoriale per difetto di allegazione e prova di elementi idonei a determinare l'an e soprattutto il quantum del danno, non risultando in atti dati sufficienti sui contributi dovuti o sui redditi percepiti. La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è stata quindi considerata meramente esplorativa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata disattesa perché la corte d'appello ha comunque deciso sulla domanda risarcitoria proposta.
art. 2697 c.c.
l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto risarcitorio grava sulla parte che lo invoca, quando domanda una condanna specifica.
art. 115 c.p.c.
il giudice deve porre a base della decisione le prove ritualmente acquisite; la censura è stata respinta perché la corte territoriale ha ritenuto insufficienti le prove offerte.
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge.
art. 2116 c.c.
il secondo comma attribuisce al lavoratore un'azione risarcitoria per la perdita totale o parziale del trattamento previdenziale dovuta all'omesso versamento contributivo.
legge 4 luglio 1959, n. 463, artt. 1, 2, 3, 4
richiamata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo contributivo in favore dei componenti dell'impresa familiare; la questione sul versamento minimo è stata ritenuta nuova e comunque non decisiva nel caso.
d.P.R. n. 538/1990
norma previdenziale richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo contributivo.
art. 1 D.L. n. 402/1981 convertito in L. n. 537/1981
richiamato dalla ricorrente per fondare l'obbligo contributivo e il correlato danno pensionistico.
legge n. 233/1990, art. 1
la corte d'appello ha ritenuto che l'obbligo contributivo ricada sul titolare dell'impresa, salvo rivalsa, e che ciò valga anche per i collaboratori dell'impresa familiare.
art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per distinguere il potere del giudice di pronunciare sentenza non definitiva di condanna generica nei casi consentiti.
art. 278 c.p.c.
menzionato con riferimento alla possibilità di condanna provvisionale quando sia proposta una domanda limitata all'an.
art. 414 c.p.c.
richiamato in relazione all'onere di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum dopo una valida condanna generica nel rito del lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'attore propone una domanda di condanna specifica al pagamento di una somma determinata o determinabile, il giudice non può sostituirla d'ufficio con una mera pronuncia sull'an debeatur, salvo consenso delle parti o corretta limitazione originaria della domanda all'accertamento del solo diritto.
- Nel rito del lavoro, la domanda limitata alla sola condanna generica è ammissibile solo se tale limitazione è presente sin dall'atto introduttivo o è validamente autorizzata nei termini processuali; non è consentito introdurla tardivamente in corso di causa per superare le preclusioni già maturate.
- Chi agisce per il risarcimento del danno da omesso versamento contributivo deve allegare e provare elementi idonei a ricostruire la base contributiva e a quantificare il pregiudizio previdenziale subito, quando la domanda sia formulata in modo specifico.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere usata per supplire a carenze assertive e probatorie della parte, né può essere disposta con finalità meramente esplorative.
- L'azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. tutela la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, ma resta soggetta alle regole processuali sull'allegazione e prova del danno quando il credito sia domandato in forma specifica.
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