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Sentenza

Sentenza del 19/04/2018 n. 9671 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le contribuenti avevano impugnato gli avvisi di mora relativi all'IVA del 1984, oltre interessi e sanzioni, eccependo la prescrizione della pretesa e, soprattutto, la decadenza dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, per la mancata tempestiva notifica della cartella esattoriale. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi, ritenendo intervenuta la decadenza della pretesa tributaria. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con otto motivi, contestando, tra l'altro, la prescrizione, l'efficacia interruttiva della domanda di insinuazione al passivo fallimentare e la propria legittimazione passiva. Le contribuenti hanno proposto ricorso incidentale sostenendo che la statuizione sulla decadenza fosse ormai coperta da giudicato interno, poiché non era stata specificamente impugnata dall'Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale delle contribuenti. Ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva autonomamente dichiarato la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa tributaria ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 e che l'Agenzia non aveva censurato in modo specifico tale statuizione, limitandosi a contestare profili diversi, tra cui la legittimazione passiva e gli effetti della decadenza sull'attività di riscossione. La mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma e sufficiente ha determinato il passaggio in giudicato della decisione di annullamento degli avvisi di mora. Di conseguenza, il ricorso principale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Il termine previsto per la notifica della cartella esattoriale è stato ritenuto perentorio; il suo mancato rispetto comporta la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa tributaria. La statuizione sul punto, non specificamente impugnata, è divenuta definitiva.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    È stato richiamato in relazione ai termini e alla decadenza dell'Amministrazione in materia di IVA, ma la decisione definitiva è stata fondata sul giudicato interno relativo alla decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente sottoposte al suo esame. La Corte ha ritenuto fondata la censura incidentale poiché il giudice d'appello aveva omesso di esaminare l'eccezione di giudicato interno sulla decadenza.

  • Art. 2934 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia in tema di estinzione dei diritti per prescrizione; la relativa questione non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 2946 c.c.

    Richiamato per sostenere l'applicabilità della prescrizione decennale al credito erariale; anche tale argomento è rimasto assorbito dall'accertamento del giudicato interno sulla decadenza.

  • Art. 2938 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alla rilevabilità della prescrizione; la Corte non ha dovuto pronunciarsi sulla questione, essendo divenuta definitiva la statuizione sulla decadenza.

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 147

    Richiamato in relazione agli effetti della responsabilità dei soci illimitatamente responsabili e alla procedura fallimentare; la Corte non ha esaminato nel merito l'efficacia interruttiva della domanda di insinuazione al passivo.

  • Art. 2291 c.c.

    Richiamato in tema di responsabilità solidale dei soci di società in nome collettivo; la questione non è stata decisa per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale.

  • Art. 1310 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia con riferimento agli effetti degli atti interruttivi della prescrizione nei rapporti solidali; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • Art. 111 Cost.

    Richiamato quale fondamento dell'esigenza di ragionevole durata, celerità ed economia processuale, che può giustificare l'esame prioritario di una questione pregiudiziale o rilevabile d'ufficio.

  • Art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per valorizzare le esigenze di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale.

  • Art. 112 c.p.c. e giudicato interno

    Una statuizione autonoma della sentenza di primo grado, idonea da sola a sorreggere la decisione, diventa definitiva se non viene specificamente impugnata. Non è sufficiente contestare soltanto profili collaterali o conseguenze della statuizione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza contiene più ragioni autonome e ciascuna è sufficiente a sostenere il dispositivo, l'impugnazione deve contestarle tutte in modo specifico; la mancata censura anche di una sola di esse può determinare il giudicato interno.
  • La contestazione della legittimazione passiva o degli effetti di una decadenza non equivale necessariamente all'impugnazione della statuizione che ha dichiarato la decadenza: occorre attaccare direttamente il fondamento giuridico e il relativo effetto decisorio.
  • In materia di riscossione tributaria, il mancato rispetto dei termini decadenziali per la notifica degli atti può impedire definitivamente all'Amministrazione di far valere la pretesa, se la decadenza viene accertata con sentenza non validamente impugnata.
  • Prima di discutere prescrizione, atti interruttivi o responsabilità dei coobbligati, occorre verificare se esista una precedente decisione passata in giudicato su una questione pregiudiziale, come la decadenza dalla riscossione.
  • Il giudice può esaminare prioritariamente una questione di giudicato interno anche se il ricorso che la contiene è qualificato come incidentale condizionato, soprattutto quando la questione è rilevabile d'ufficio e consente una definizione più rapida del giudizio.
  • Per evitare il giudicato interno, l'atto di appello deve individuare con precisione la parte della sentenza contestata, indicare l'errore commesso dal primo giudice e chiedere la riforma della specifica statuizione, non limitandosi a deduzioni generiche o indirette.

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