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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2927/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma del 26/10/2020 per presunta mancanza di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche; il ricorrente deduceva altresì la rilevanza della sua dipendenza da alcool/sostanze per escludere la recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche, motivazione che si fondava sui precedenti penali, sulla gravità dei reati e sul breve arco temporale della condotta (tre rapine consumate e una tentata in circa due mesi). Quanto alla recidiva, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia implicitamente e adeguatamente verificato i presupposti sostanziali per applicarla, richiamando la reiterazione e la specificità dei precedenti come indice di tendenza delinquenziale; la condizione di dipendenza non è stata considerata idonea a escludere la maggior pericolosità. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per la inflizione della somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha irrogato la sanzione pecuniaria.

  • Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè) e successive pronunce delle Sezioni Unite

    Principio secondo cui, in caso di recidiva contestata correttamente, il giudice deve valutare concretamente se la reiterazione sia indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto di parametri individualizzanti (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità della ricaduta, ecc.). Tale onere motivazionale grava sul giudice di merito.

  • Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino) e altre pronunce delle Sezioni Unite

    Richiamo l'onere motivazionale del giudice di merito nell'applicazione o esclusione della recidiva e la necessità di una valutazione individualizzata; la Corte ha ritenuto soddisfatto tale onere dalla Corte d'appello nel caso concreto.

  • Pronunce della Corte Costituzionale (es. sent. n. 193 del 14/06/2007 e successive)

    Richiamate come contesto giurisprudenziale riguardo alla compatibilità della disciplina della recidiva con i principi costituzionali; uso a supporto dell'interpretazione restrittiva e dell'esigenza di motivazione concreta.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato sulla base dei precedenti penali e della gravità/concentrazione temporale dei reati; il giudice non è obbligato a menzionare ogni elemento fornito dalle parti ma solo quelli ritenuti decisivi.
  • L'applicazione della recidiva richiede una valutazione concreta e motivata della maggiore pericolosità del reo: occorre considerare natura, omogeneità e distanza temporale dei reati, nonché altri parametri individualizzanti.
  • La mera condizione di dipendenza da alcool o stupefacenti non è automaticamente idonea a escludere la recidiva o a ridurre la pericolosità sociale dell'imputato; deve essere provata e valutata nel contesto globale della personalità e della condotta.
  • Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), soprattutto se emergono profili di colpa nella scelta delle doglianze.
  • La Corte di Cassazione valuta se la motivazione del giudice di merito abbia adempiuto all'onere di illustrare i presupposti della decisione; l'assenza di motivazione nel primo grado può essere sanata dalla motivazione del giudice d'appello se questa affronta adeguatamente le censure.

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