Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35929/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (clienti)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento di euro 5.200, proposta nel 2007 da un avvocato per prestazioni professionali rese in relazione a una vicenda di vendita immobiliare: assistenza alle trattative stragiudiziali collegate a un processo pendente, redazione di una transazione e comparizione innanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo di vendita di un fondo, già oggetto di preliminare del 1996. I convenuti, quali eredi del cliente originario, eccepivano la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo prescritto il diritto, individuando il dies a quo nella comparizione davanti al notaio. In appello, dopo la morte dell'appellante e la riassunzione del giudizio da parte degli appellati, la Corte d'appello rigettava il gravame, affermando che, anche prescindendo dall'autonomia delle prestazioni, il termine prescrizionale decorreva comunque dalla convocazione davanti al notaio, essendo poi intervenuto un nuovo mandato conferito dagli eredi. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. e degli artt. 1722, 2938, 2956 e 2957 c.c., per avere la Corte d'appello deciso su presupposti diversi da quelli posti dal Tribunale e dalle difese dei convenuti, con asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2957 c.c., perché il dies a quo non doveva essere individuato nel 15 luglio 2004 ma nel 30 giugno 2005, data dell'interruzione del giudizio, con conseguente erroneità della declaratoria di prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice d'appello aveva solo qualificato i fatti allegati e non contestati, e che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando è allegato il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, trattandosi di questione di diritto. Ha rigettato anche il secondo motivo, richiamando l'art. 2957, comma 2, c.c. e affermando che, per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione; nel caso concreto l'ultima prestazione era la redazione della transazione e l'assistenza davanti al notaio, svolte tra maggio e giugno 2004, mentre il ricorrente non aveva specificamente dedotto altre attività professionali utili a spostare il dies a quo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato prescritto il credito professionale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale non aveva violato l'art. 112 c.p.c., avendo soltanto qualificato i fatti e individuato il momento iniziale della prescrizione sulla base di circostanze già allegate e non controverse. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione, e nel caso l'ultima attività risultava quella svolta nel 2004 davanti al notaio. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se qualifica giuridicamente i fatti allegati e non controversi senza introdurre un tema nuovo.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare la pretesa decisione su presupposti diversi; la Corte esclude la violazione perché i fatti rilevanti erano già in causa.

  • art. 1722 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta oggetto di specifica autonoma ratio decisoria.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta oggetto di specifica autonoma ratio decisoria.

  • art. 2956 c.c.

    Richiamato per l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito professionale.

  • art. 2957 c.c.

    Per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione svolta dal professionista.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte lo disattende perché il punto decisivo è la corretta individuazione dell'ultima prestazione ai fini della decorrenza del termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L'eccezione di prescrizione è validamente dedotta quando la parte allega il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare; l'eventuale errata indicazione del termine o del suo dies a quo attiene a una questione di diritto che il giudice può correggere o riqualificare autonomamente.
  • Nel giudizio sul compenso del professionista, per gli affari non terminati il termine di prescrizione decorre dall'ultima prestazione effettivamente svolta in favore del cliente; chi invoca una decorrenza diversa deve allegare specificamente ulteriori attività idonee a spostare il dies a quo.
  • Non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che, sulla base dei fatti allegati e non contestati, dia una diversa qualificazione giuridica al rapporto o individui il momento iniziale della prescrizione in modo diverso da quello prospettato dalle parti, purché resti fermo il thema decidendum tracciato dagli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.