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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione (imposta di registro proporzionale 3% invece dell'imposta fissa versata) relativo a due atti di cessione quote (90% e 10%) che, secondo l'Ufficio, costituivano di fatto una cessione di azienda per il tramite di atti collegati. L'Ufficio ha applicato l'art. 20 TUR valutando gli effetti sostanziali e i collegamenti negoziali; la contribuente ha contestato ricostruzione e procedura, sostenendo che la cessione di quote è distinta dalla cessione di azienda e che le modifiche all'art. 20 operate dalla legge di bilancio 2018 sono di interpretazione autentica e retroattive, impedendo valutazioni extracodicali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società contribuente, riformando la sentenza di primo grado e annullando l'avviso di liquidazione. La CTR ha ritenuto che, in linea generale, la cessione di quote (anche totalitaria) è diversa dalla cessione di azienda; pur riconoscendo che i tre atti (due cessioni quote e successiva fusione) potevano, considerati congiuntamente, evidenziare una volontà complessiva diretta all'effetto di trasferimento dell'azienda, ha però dato prevalenza all'intervento legislativo che ha chiarito la natura interpretativa e retroattiva della modifica dell'art. 20 (legge di bilancio 2019). Tale intervento limita la qualificazione ai soli elementi desumibili dal singolo atto registrato, escludendo valutazioni basate su atti ad esso collegati; perciò l'avviso è stato annullato e le spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 20 TUR

    Posta in discussione: la formulazione previgente consentiva alla PA di valutare la sostanza e gli effetti economico-giuridici anche attraverso atti collegati; la riforma (legge 2018) e la successiva precisazione del legislatore (legge 2019) hanno delimitato la valutazione al contenuto del singolo atto presentato alla registrazione, escludendo elementi extratestuali.

  • art. 1 comma 87 lett. a) L. 07.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018)

    Ha modificato l'art. 20 limitando la qualificazione alla natura intrinseca e agli effetti giuridici desumibili dall'atto medesimo; l'Ufficio la considerava norma innovativa mentre la contribuente sosteneva fosse interpretativa.

  • art. 1 comma 1084 L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019)

    Il legislatore ha esplicitamente dichiarato la natura di interpretazione autentica delle modifiche apportate all'art. 20 con la legge di bilancio 2018; la CTR l'ha ritenuta decisiva e di efficacia retroattiva, impedendo valutazioni basate su atti collegati.

  • art. 37bis DPR 600/1973

    Richiamato dall'Ufficio per distinguere l'ambito dell'art. 20 da quello degli strumenti antielusivi che richiedono contraddittorio preventivo; la parte resistente sosteneva che art.20 non impone il contraddittorio come in ipotesi di elusione fiscale.

  • art. 10bis Statuto del Contribuente (L. 212/2000)

    Richiamato dalla contribuente come la norma che disciplina l'istituto del contraddittorio preventivo in caso di elusione; la contribuente sosteneva che se si volesse qualificare la fattispecie come elusiva dovrebbero applicarsi le garanzie procedurali previste.

Massime di principio

  • Dopo la modifica del 2018 e la dichiarazione di interpretazione autentica del 2019, l'art. 20 va interpretato limitandosi al contenuto del singolo atto presentato alla registrazione: non sono ammesse valutazioni basate su atti estranei o su collegamenti negoziali, salvo quanto espressamente previsto dagli articoli successivi.
  • La cessione di quote societarie, anche se totalitaria, è in linea di principio distinta dalla cessione dell'azienda; la mera acquisizione del 100% delle quote non determina automaticamente, per legge, una cessione di azienda e richiede attenzione alle forme e agli effetti giuridici realmente pattuiti.
  • Se l'Ufficio intende ricollegare più atti per ricostruire un'operazione unica (fattispecie a formazione progressiva) deve valutare la normativa vigente al momento degli atti: dopo l'intervento interpretativo retroattivo la possibilità di tale ricostruzione è limitata per gli atti anteriori alla riforma solo se la norma è stata dichiarata interpretativa retroattiva.
  • Quando si prospetta una qualificazione in chiave antielusiva è necessario verificare l'applicabilità delle garanzie procedurali (contraddittorio preventivo) ex art. 10bis; la scelta tra riqualificazione di sostanza e accertamento per elusione ha conseguenze procedurali rilevanti.
  • In presenza di attività regolate o accreditate (es. convenzione SSN) le differenze operative tra cessione quote e cessione azienda (autorizzazioni, subentro, responsabilità, iscrizioni) possono essere decisive per la qualificazione e per gli effetti fiscali e amministrativi; conviene documentare e valorizzare questi profili nel registro notarile e negli atti societari.

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