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Sentenza

Sentenza n. 1539/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passate in giudicato, relative al beneficio della Carta elettronica del docente e al risarcimento per illegittima reiterazione di contratti a termine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro. La prima aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, per complessivi euro 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge. La seconda aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma pari a 5,5 mensilità della retribuzione di riferimento, quantificata in euro 2.555,90 lordi mensili, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine. Le sentenze risultavano passate in giudicato e regolarmente notificate; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora, la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in forza dei due giudicati: euro 2.500,00 per la Carta del docente, oltre agli interessi decorrenti dalle singole scadenze al saldo, e l'importo corrispondente a 5,5 mensilità della retribuzione di riferimento, pari a euro 2.555,90 lordi mensili, oltre agli accessori di legge. Ha precisato che l'ottemperanza non ha contenuto costitutivo e che la quantificazione prospettata dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, dovendo essere verificati capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e la legge. Ha incluso gli ulteriori accessori maturati, nonché gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione ove dovuti in base ai titoli. Per il caso di perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli 120 giorni dall'investitura per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Ha escluso l'astreinte, ritenendo il credito pecuniario adeguatamente tutelato dagli interessi legali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità delle inottemperanze rilevate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza e consente al giudice di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma non è stata riconosciuta in concreto, poiché il credito pecuniario era già adeguatamente tutelato dalla maturazione degli interessi legali.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere spontaneamente alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo; decorso tale termine, l'azione di ottemperanza è procedibile.

  • art. 16, comma 6, l. 23 dicembre 1991, n. 412

    Il titolo posto in esecuzione richiama tale disposizione per delimitare il riconoscimento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute per la Carta elettronica del docente.

  • artt. 1283 e ss. c.c.

    La quantificazione degli interessi nel giudizio di ottemperanza deve essere verificata in concreto quanto a misura e decorrenza sulla base del titolo giudiziale e delle norme civilistiche applicabili.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina l'onere relativo al contributo unificato, riconosciuto in sentenza solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato o liquidato un credito nei confronti dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce un nuovo diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo; l'esatta somma dovuta deve essere ricavata dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti o adempimenti parziali.
  • Quando il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è decorso senza pagamento da parte di un'amministrazione statale, il giudice amministrativo può dichiararne l'inottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine ulteriore.
  • In caso di perdurante inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere riconosciuta quando, avuto riguardo alla natura pecuniaria del credito, la tutela degli interessi legali risulta già idonea ad assicurare il ristoro del ritardo nell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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