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Ordinanza

Ordinanza n. 499/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente Demanio Laguna Demolizioni n. 107 del 25 febbraio 2026, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “procedura comparativa per il rilascio di concessione demaniale marittima per attività di ormeggio, alaggio e varo di imbarcazioni in loc. S. Liberata ad Orbetello - aggiudicazione”, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura in favore della società Kaimar Marine s.r.l.; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare: - del verbale di gara n. 4 del 14 gennaio 2026 recante l'apertura delle offerte economiche e la formazione della graduatoria provvisoria; - del verbale n. 3 della commissione giudicatrice dell'8 gennaio 2026 recante la valutazione delle offerte tecniche; - del verbale n. 2 dell'8 gennaio 2026; - del verbale n. 1 della Commissione di gara del 12 dicembre 2025, richiamato come "secretato" negli atti di gara; - della Determinazione n. 1/2026 dell'8 gennaio 2026 di nomina della Commissione giudicatrice, ove e per quanto lesiva; - della proposta di aggiudicazione in favore della società Kaimar Marine s.r.l., ove esistente come atto autonomo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 aprile 2026: - del verbale della Commissione giudicatrice n. 3 dell’8 gennaio 2026, alla luce dell’offerta tecnica formulata dalla Kaimar Marine s.r.l., comunicata alla ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti con PEC solo in data 12/3/2026. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIBA BOATS SRL il 18\5\2026 : motivi aggiunti in ordine alla Relazione del Dirigente Ing. Luca Carretti depositata dal Comune di Orbetello in data 4 maggio 2026 in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 823/2026 del 28 aprile 2026 per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biba Boats S.r.l. il 6/7/2026: della Delibera della Giunta Comunale di Orbetello n. 198 del 17 giugno 2026, pubblicata all'Albo Pretorio dal 2 luglio 2026 al 17 luglio 2026 (Reg. 1217/2026), recante «Concessione demaniale marittima in Loc. S. Liberata, censita al N.C.T. del Comune di Orbetello al Foglio 86 particelle 578 e 196 parte - Riconoscimento interesse pubblico per rilascio autorizzazione per l'anticipata occupazione»; della Relazione del Dirigente Ing. Luca Carretti del 4 maggio 2026 (prot. 19415/2026), nella parte in cui attesta l'inesistenza del verbale secretato del 10 dicembre 2025 e tenta di giustificare la disapplicazione del principio di pubblicità delle sedute di gara; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l'autorizzazione all'anticipata occupazione medio tempore rilasciata in esecuzione della Delibera n. 198/2026.

Giustizia amministrativa202600571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima e, con motivi aggiunti, assegnazione dell'anticipata occupazione dell'area demaniale alla controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della procedura comparativa indetta per il rilascio di una concessione demaniale marittima destinata ad attività di ormeggio, alaggio e varo di imbarcazioni, nonché gli atti della gara, inclusi i verbali di valutazione delle offerte, la nomina della commissione giudicatrice e la proposta di aggiudicazione. Con motivi aggiunti ha contestato la valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, la relazione dirigenziale depositata in esecuzione di un'ordinanza istruttoria e la deliberazione comunale con cui è stato riconosciuto l'interesse pubblico al rilascio dell'autorizzazione per l'anticipata occupazione dell'area demaniale. Le censure risultano sostanzialmente rivolte alla demolizione dell'intera procedura, anche con riferimento alla ricostruzione delle sedute di gara e alla mancata pubblicità delle stesse. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati e l'assegnazione di un termine per la proposizione di querela di falso, questione ritenuta connessa alla ricostruzione fattuale e al merito della controversia.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. La Sezione ha richiamato la precedente ordinanza n. 298/2026, con cui aveva già ritenuto che la complessità della controversia e la forte contrapposizione tra le parti nella ricostruzione dei fatti imponessero lo scrutinio delle censure in sede di merito, fissando con massima urgenza l'udienza pubblica del 23 settembre 2026. Dopo tale pronuncia, pur non essendo stata sospesa l'efficacia degli atti gravati, il Comune non ha adottato il provvedimento finale di assegnazione della concessione, ma ha disposto, su istanza della controinteressata, l'anticipata occupazione dell'area ai sensi dell'art. 38 del codice della navigazione, limitandola temporalmente al 30 settembre 2026 e motivandola con l'interesse pubblico alla continuità del servizio. Il giudice ha ritenuto tale provvedimento cautelarmente sorretto da un convincente interesse pubblico, mentre le doglianze demolitorie della procedura potranno essere esaminate e, ove fondate, soddisfatte nell'udienza di merito già fissata con urgenza. Anche la richiesta di termine per proporre querela di falso è stata rinviata all'esame collegiale nella pubblica udienza, in quanto strettamente connessa alla ricostruzione fattuale e alla valutazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 codice della navigazione

    La disposizione è stata richiamata quale base dell'assegnazione dell'anticipata occupazione dell'area demaniale, di durata limitata, giustificata dall'interesse pubblico alla continuità del servizio.

  • art. 55 c.p.a.

    È la norma processuale richiamata per la trattazione dell'istanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le censure investono complessivamente una procedura amministrativa e la controversia presenta complessità e forte contrapposizione nella ricostruzione dei fatti, il giudice può riservarne lo scrutinio alla fase di merito, fissando l'udienza con urgenza, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle doglianze.
  • L'assegnazione temporanea dell'anticipata occupazione di un'area demaniale può risultare cautelarmente giustificata dall'interesse pubblico alla continuità del servizio, quando sia limitata nel tempo e non coincida con l'adozione del provvedimento finale di assegnazione della concessione.
  • La richiesta di assegnazione di un termine per proporre querela di falso, quando dipende dalla ricostruzione fattuale rilevante per la decisione della controversia, può essere esaminata unitamente al merito anziché nella fase cautelare.
  • La mancata sospensione cautelare degli atti di gara non impedisce all'amministrazione di adottare, in presenza di un interesse pubblico specifico, un provvedimento temporaneo di anticipata occupazione dell'area demaniale, purché esso sia distinto dall'assegnazione definitiva della concessione e temporalmente circoscritto.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeConcessioni e partenariato pubblico-privatoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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