Sentenza n. 1345/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 09.09.2025 dell'Istituto Comprensivo “-OMISSIS- --OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunno -OMISSIS- di numero 25 ore settimanali di sostegno didattico, per l'anno scolastico 2025/2026 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa; E PER LA CONDANNA CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 56 CPA dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 40 ore settimanali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 25 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2025/2026 e atti di assegnazione di un organico di docenti insufficiente
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore dell’alunno)
Prevale il privato
La controversia
Il genitore ha impugnato il provvedimento con cui l’istituto scolastico aveva assegnato al minore 25 ore settimanali di sostegno, chiedendo l’assegnazione del sostegno per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato, pari a 40 ore. Il minore è affetto da ritardo nello sviluppo psicomotorio, con particolare compromissione dell’area del linguaggio e difficoltà nella tolleranza di regole e frustrazioni; le competenti commissioni mediche lo hanno riconosciuto come persona con minorazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 104/1992, con necessità di sostegno scolastico specializzato. Il ricorrente ha dedotto che le 25 ore erano state determinate senza considerare la gravità e le specifiche esigenze del minore e comunque in misura inferiore all’orario di frequenza scolastica. Il provvedimento sarebbe stato adottato senza un’adeguata istruttoria e senza motivazione individualizzata. In particolare, il PEI relativo all’anno scolastico precedente, nella verifica finale, aveva indicato la necessità di 40 ore di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026; il nuovo PEI non era stato ancora redatto. Il ricorrente ha inoltre contestato l’insufficienza dell’organico assegnato alla scuola, in quanto le esigenze organizzative e di bilancio non possono prevalere sul diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione dell’alunno con disabilità.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo aver respinto la precedente domanda cautelare monocratica per insufficiente evidenza, nella diagnosi funzionale, della prescrizione di sostegno in deroga per gravità. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso. L’amministrazione ha omesso di considerare l’effettivo fabbisogno del minore e ha adottato una motivazione stereotipata, fondata su un criterio generale collegato alla tipologia di scuola e alle esigenze organizzative e di contenimento della spesa, anziché sulla condizione individuale dell’alunno e sulla sua evoluzione. Tale carenza integra eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il TAR ha attribuito rilievo al PEI dell’anno precedente, che indicava 40 ore di sostegno per l’anno in corso, alle certificazioni mediche attestanti la disabilità, all’assenza di elementi di miglioramento e alla giovane età del minore, frequentante la scuola dell’infanzia. Ha inoltre affermato che il PEI è l’atto collegiale adottato dall’organo specializzato deputato a determinare il fabbisogno di sostegno; tuttavia, anche in sua assenza, l’amministrazione deve utilizzare gli elementi istruttori già disponibili. Il provvedimento impugnato e gli ulteriori atti contestati sono stati annullati. L’amministrazione è stata obbligata a riesercitare la funzione entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tenendo conto del fabbisogno effettivo del minore e assegnando il massimo possibile delle ore di sostegno, auspicabilmente 40 ore settimanali. Le amministrazioni scolastiche resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 1.000 euro oltre accessori per spese e compensi di lite.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 104/1992
Il riconoscimento della minorazione ai sensi della disposizione costituisce, nel caso concreto, il presupposto per la necessità di sostegno scolastico specializzato.
art. 2 Cost.
La scuola è considerata anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, oltre che luogo di esercizio del diritto allo studio e all’inclusione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione, previo avviso alle parti.
art. 29 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell’azione di annullamento esercitata contro il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno.
art. 56 c.p.a.
Disciplina la misura cautelare monocratica, negata nel caso concreto per l’assenza di una situazione probatoria tale da evidenziare estrema gravità e urgenza.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per l’attribuzione delle spese all’avvocato dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- La determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità deve essere individualizzata e basata sull’effettivo fabbisogno educativo e assistenziale dell’alunno, non su criteri astratti collegati alla tipologia di scuola, alla disponibilità dell’organico o al contenimento della spesa pubblica.
- Il provvedimento di assegnazione del sostegno deve esporre una motivazione congruente e un’istruttoria riferita alla specifica condizione del minore, anche mediante la considerazione dell’evoluzione nel tempo della disabilità e degli elementi risultanti dalla documentazione medica e dai precedenti PEI.
- Il PEI, quale atto collegiale adottato dall’organo specializzato, costituisce lo strumento ordinario per determinare il fabbisogno di sostegno; qualora non sia stato ancora adottato, l’amministrazione deve comunque valutare gli elementi istruttori già disponibili e non può fondare l’assegnazione su una motivazione stereotipata.
- Per gli alunni con disabilità grave, il sostegno deve essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivi il diritto all’istruzione e l’inclusione scolastica e può giungere, quando le esigenze individuali lo richiedano, alla copertura integrale dell’orario scolastico, senza che esigenze organizzative o finanziarie possano giustificarne la riduzione automatica.
- L’annullamento del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno produce un effetto conformativo che impone all’amministrazione di riesercitare la funzione entro il termine stabilito dal giudice, attenendosi alla condizione concreta dell’alunno e ai criteri indicati nella sentenza.
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