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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17014/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Nel fallimento di un ente di formazione, l'INPS aveva chiesto l'ammissione al passivo, in via tempestiva, di crediti contributivi relativi a contributi non versati per il periodo in cui l'ente, dopo la revoca dell'accreditamento da parte della Regione Siciliana, aveva unilateralmente sospeso i rapporti di lavoro con i dipendenti. Il Tribunale di Palermo aveva rigettato l'insinuazione. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256 e 1460 c.c., sostenendo che il giudice di merito non aveva verificato se la revoca dell'accreditamento fosse o meno imputabile alla condotta negligente dell'ente, già dedotta in opposizione allo stato passivo, consistente in gravi e reiterate irregolarità nella gestione e rendicontazione dell'attività formativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui il datore di lavoro non può sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro, salvo che provi una impossibilità totale o parziale della prestazione non imputabile, non essendo rilevanti eventi riconducibili alla propria gestione imprenditoriale; in caso di sospensione illegittima, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione e, conseguentemente, resta ferma anche l'obbligazione contributiva, poiché le retribuzioni devono considerarsi dovute ai sensi dell'art. 12 l. n. 153/1969. Poiché il Tribunale aveva escluso l'ammissione al passivo senza accertare se l'impossibilità invocata dal fallimento fosse o meno imputabile all'ente in bonis, la Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per censurare la mancata verifica dell'imputabilità dell'inadempimento; la Corte accoglie la doglianza in quanto il giudice di merito non aveva accertato se l'impossibilità fosse imputabile al datore di lavoro.

  • art. 1256 c.c.

    invocato per sostenere che l'eventuale impossibilità della prestazione dovesse essere non imputabile al debitore; la Corte conferma che tale verifica era necessaria.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato nel ricorso per contestare la sospensione del rapporto; la Corte valorizza il principio per cui la sospensione unilaterale non è legittima se non ricorrono i presupposti di impossibilità non imputabile.

  • art. 1463 c.c.

    citato dalla Corte a sostegno del principio che la sospensione del rapporto è consentita solo in caso di impossibilità totale della prestazione non imputabile.

  • art. 1464 c.c.

    citato dalla Corte a sostegno del principio che la sospensione del rapporto è consentita solo in caso di impossibilità parziale della prestazione non imputabile.

  • art. 12, l. n. 153/1969

    richiamato per affermare che, se la retribuzione è dovuta al lavoratore per la illegittima sospensione del rapporto, permane anche l'obbligazione contributiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per dare atto della trattazione camerale e del termine per il deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Il datore di lavoro non può sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro, salvo che provi una impossibilità totale o parziale della prestazione lavorativa non imputabile; eventi derivanti dalla propria gestione imprenditoriale non valgono a giustificare la sospensione.
  • In caso di illegittima sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione senza dover provare di avere offerto le proprie energie lavorative nel periodo contestato, salvo sopravvenienze incompatibili con la volontà di proseguire il rapporto.
  • Se la retribuzione è dovuta al lavoratore per effetto della illegittima sospensione del rapporto, permane anche l'obbligazione contributiva nei confronti dell'ente previdenziale.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo relativo a crediti retributivi o contributivi collegati alla sospensione del rapporto, il giudice di merito deve accertare specificamente se l'impossibilità dedotta sia o meno imputabile al datore di lavoro o all'ente in bonis.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiAccertamento del passivo
RamiLavoroPrevidenzaFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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