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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11943/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia riguarda un terreno sito nel Comune di San Felice Circeo, per il quale un privato aveva promosso davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici domanda di accertamento della natura allodiale, mentre il Comune aveva chiesto l'accertamento della natura civica del bene. Le parti avevano poi raggiunto una conciliazione, sottoposta ad approvazione del Commissario ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, della legge n. 1766 del 1927, con previsione del pagamento da parte del privato di una somma di denaro. Il pagamento fu eseguito, ma il Commissario rifiutò l'omologazione ritenendo incongrua l'indennità concordata e accertò la natura demaniale del terreno. La Corte d'appello confermò il rigetto dell'impugnazione, affermando che l'approvazione del Commissario costituisce condizione di efficacia del negozio e che il controllo si estende alla conformità dell'atto agli interessi pubblici. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 11 della legge n. 1766 del 1927, sostenendo che il Commissario aveva indebitamente fondato il diniego sull'incongruità del canone/prezzo concordato, cioè su una valutazione di merito estranea ai suoi poteri; ha inoltre richiamato il fatto che la conciliazione sarebbe stata ratificata in numerosi casi analoghi riguardanti terreni similari del medesimo comprensorio, assumendo che non dovesse offrire prova sull'identità dei fondi e della procedura applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha precisato che la funzione di omologazione della conciliazione in materia di usi civici, pur giustificata dalla delicatezza della materia e dalla tutela degli interessi pubblici connessi alla qualitas soli, non consente al Commissario di entrare nel merito della convenienza economica dell'accordo. Il controllo del Commissario deve restare circoscritto alla verifica della conformità dell'atto a norme imperative e alla qualitas soli, con esclusione di un sindacato di merito sulla congruità del prezzo o dell'indennità pattuita. Poiché nella specie il diniego di omologazione era stato fondato proprio sulla ritenuta incongruità economica della somma concordata, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 29, ultimo comma, L. n. 1766 del 1927

    art. 29 ultimo comma legge n. 1766 del 1927

    Attribuisce rilievo all'approvazione del Commissario sulla conciliazione in materia di usi civici; tuttavia il potere di controllo non può trasformarsi in un sindacato di merito sulla convenienza economica dell'accordo.

  • art. 9 L. n. 1766 del 1927

    artt. 9 e 11 della legge n. 1766 del 1927

    Richiamato come parametro normativo violato dal ricorrente; la Corte valorizza i limiti del controllo commissariale, confinato alla qualitas soli e alla legittimità dell'atto.

  • art. 11 L. n. 1766 del 1927

    artt. 9 e 11 della legge n. 1766 del 1927

    Richiamato come parametro normativo violato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il Commissario può rifiutare l'omologazione solo se il patto sia lesivo di norme imperative, non per valutazioni di merito sulla congruità del prezzo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato quale vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    memoria ex art. 380 bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza.

Massime di principio

  • In materia di usi civici, l'omologazione della conciliazione da parte del Commissario ha una funzione di controllo giuridico e pubblicistico, non di valutazione economica dell'accordo.
  • Il potere del Commissario di rifiutare l'omologazione è esercitabile quando il patto conciliativo sia contrario a norme imperative o incida sulla qualitas soli, ma non può estendersi al merito della congruità del corrispettivo pattuito.
  • La valutazione del valore economico del bene o della somma concordata rientra nel merito dell'autonomia negoziale delle parti e, se già effettuata dal proprietario pubblico, non può essere sostituita da un nuovo apprezzamento discrezionale del Commissario.
  • Quando il diniego di omologazione sia motivato esclusivamente dall'incongruità del prezzo o dell'indennità concordata, esso eccede i limiti legali del controllo commissariale ed è censurabile in cassazione per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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