Sentenza del 13/02/2018 n. 626 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento iscrizione a ruolo conseguente atto di accertamento Agenzia del Territorio - richiesta di annullamento della cartella richiamando la nullità della stessa per inesistenza giuridica della notifica (art.26 DPR n. 602/73, artt.148 e 149 c.p.c.) - non sussiste - nullità della cartella perché priva dell'elemento essenziale della sottoscrizione- non sussiste- nullità della cartella per mancata motivazione - non sussiste -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella sostenendo: l'inesistenza giuridica della notificazione, per violazione dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e degli artt. 148 e 149 c.p.c.; la nullità della cartella per mancanza di sottoscrizione, quale elemento essenziale; e la nullità per difetto di motivazione.
La decisione
Le censure sono state respinte. La notificazione, anche se viziata, costituisce una condizione di efficacia dell'atto e non un suo elemento costitutivo; inoltre, la produzione in giudizio della cartella e la sua impugnazione dimostrano che la notificazione ha raggiunto il proprio scopo, impedendo la dichiarazione di nullità. La cartella non necessita di un sigillo, timbro o sottoscrizione leggibile, purché sia inequivocabilmente riferibile all'Agente della riscossione. Il modello ministeriale previsto dall'art. 25 del DPR n. 602/1973 non richiede la sottoscrizione e la formalità è comunque soddisfatta dall'indicazione dei responsabili dei procedimenti di emissione e notificazione. Infine, la motivazione è sufficiente quando identifica chiaramente l'atto presupposto, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'iscrizione a ruolo, consentendo al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa. La cartella è stata quindi ritenuta valida.
Norme richiamate
Art. 26 del DPR n. 602/1973
La disciplina della notificazione della cartella non comporta che ogni vizio notificatorio determini automaticamente l'inesistenza o la nullità dell'atto, quando la notificazione abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
Artt. 148 e 149 c.p.c.
Le disposizioni sulle formalità della notificazione non giustificano la nullità quando il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e lo abbia impugnato.
Art. 25 del DPR n. 602/1973
La cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato dal Ministero competente; tale modello non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'Agente della riscossione.
Art. 36, comma 4-ter, del DL n. 248/2007, convertito nella Legge n. 31/2008
La formalità della sottoscrizione della cartella è rispettata mediante l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e del responsabile del procedimento di notificazione.
Massime di principio
- La contestazione della notificazione è normalmente inefficace quando il contribuente dimostra di aver conosciuto l'atto impugnandolo: in tal caso la notificazione ha raggiunto il suo scopo.
- La mancanza di una firma, di un timbro o di un sigillo non determina automaticamente la nullità della cartella, se l'atto è chiaramente riconducibile all'Agente della riscossione e contiene gli elementi identificativi richiesti.
- Per contestare validamente la motivazione della cartella occorre dimostrare che non siano individuabili l'atto presupposto, i fatti posti a fondamento della pretesa o le ragioni giuridiche dell'iscrizione a ruolo, oppure che sia concretamente impedito l'esercizio della difesa.
- I vizi formali devono essere valutati in concreto, verificando se abbiano realmente compromesso la conoscenza dell'atto o il diritto di difesa del destinatario.
- L'impugnazione della cartella non sana necessariamente ogni possibile vizio dell'atto presupposto o della pretesa tributaria, ma rende di regola non decisiva la contestazione della sola notificazione quando l'atto sia stato effettivamente conosciuto.
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