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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41367/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato distinti avvisi di accertamento a quattro soci di una società di persone, imputando loro il maggior reddito di partecipazione per l'anno d'imposta 2011 sulla base di un accertamento emesso separatamente nei confronti della società. I soci avevano ottenuto l'accoglimento dei ricorsi in primo grado. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibili gli appelli dell'Agenzia ritenendo che fossero una mera riproposizione delle difese di primo grado, senza specifiche critiche alla decisione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello conteneva una critica specifica alla sentenza di primo grado, la quale avrebbe omesso di rilevare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di sottoscrizione del difensore; 2) nullità delle sentenze per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e degli artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546/1992, poiché le decisioni erano state rese nei confronti di un solo socio per ciascun giudizio, senza la partecipazione simultanea di tutti i litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto il secondo motivo relativo al litisconsorzio necessario, dichiarando assorbito il primo motivo sull'inammissibilità degli appelli. Ha quindi dichiarato la nullità dei giudizi di merito e cassato le sentenze impugnate con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Genova, affinché la controversia venga riassunta e trattata nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cioè società e tutti i soci. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come vizio deducibile in cassazione per la violazione di norme processuali che avrebbe determinato nullità delle sentenze impugnate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita mancanza di specificità dei motivi

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma che disciplina i requisiti dell'appello nel processo tributario

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per sostenere la violazione del litisconsorzio necessario

  • artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546/1992

    interpretati nel senso che, nelle controversie sugli accertamenti dei redditi delle società di persone, società e soci devono partecipare al medesimo giudizio

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato come base dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e della conseguente imputazione automatica ai soci

  • Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815

    citata come precedente di legittimità che afferma il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nelle cause di accertamento dei redditi

  • Cass. n. 15116/2018

    richiamata per ribadire che il ricorso del socio o della società investe inscindibilmente tutti i soggetti del rapporto, salvo questioni personali

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi delle società di persone sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, perché l'accertamento ha natura unitaria e produce automaticamente effetti sulla posizione di ciascun socio.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • L'unitarietà dell'accertamento comporta che il giudizio instaurato da un socio o dalla società contro l'avviso di rettifica coinvolga inscindibilmente anche gli altri soci, salvo che siano dedotte questioni personali e autonome.
  • Quando il vizio di litisconsorzio necessario è dirimente, ogni ulteriore censura sul merito processuale o sull'ammissibilità dell'appello resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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