Sentenza n. 641/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, - della nota a firma dei direttori delle Unità operative complesse di Pianificazione dinamiche e sviluppo del personale e di Amministrazione del personale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Teramo prot. n. 0028805/26 in data 14 aprile 2026, avente ad oggetto “Rigetto istanza di accesso prot. n. 0019962/26 del 16.3.2026”; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad esercitare l'accesso rispetto al documento richiesto con l'istanza respinta dall'Amministrazione convenuta (nota della Direzione Strategica Aziendale prot. n. 0006812/26 del 28 gennaio 2026, richiamata nella premessa motiva della deliberazione del D.G. della A.S.L. n. 4 di Teramo n. 319/2026), e conseguente adozione di provvedimento che imponga l'esibizione del precitato documento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’accesso alla nota della Direzione Strategica Aziendale del 28 gennaio 2026, richiamata quale motivazione della deliberazione che ha indetto una selezione per incarichi libero-professionali a veterinari
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigenti medici veterinari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, dirigenti medici veterinari in servizio presso il servizio veterinario dell’ASL, hanno chiesto copia della nota del 28 gennaio 2026 della Direzione Strategica Aziendale, richiamata nella deliberazione del 5 marzo 2026 che ha indetto una selezione per incarichi libero-professionali destinati all’esecuzione di controlli ufficiali veterinari. Hanno rappresentato che l’impiego di professionisti esterni avrebbe inciso sull’organizzazione del servizio, sulle funzioni da essi svolte e sulle risorse economiche destinate alla loro attività, e che la conoscenza della nota era necessaria per tutelare le proprie posizioni lavorative e valutare iniziative giudiziarie. Il diniego del 14 aprile 2026 era motivato con l’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, qualificando la nota come documento organizzativo endoprocedimentale e la richiesta come esplorativa. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, richiamando il d.lgs. 33/2013 e altre disposizioni; con il secondo, la violazione dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e l’esistenza di un interesse qualificato all’accesso difensivo. L’ASL ha eccepito l’inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse, poiché i ricorrenti non partecipavano alla selezione, e ha sostenuto nel merito l’infondatezza della domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: la mancata partecipazione alla selezione non esclude l’interesse all’accesso, poiché gli incarichi esterni avrebbero inciso direttamente, almeno sul piano organizzativo, sulla posizione lavorativa dei dipendenti del servizio interessato. Il primo motivo, relativo agli obblighi di pubblicazione e alla disciplina dell’accesso civico, è stato dichiarato inammissibile perché la domanda proposta era chiaramente di accesso documentale difensivo ai sensi della legge n. 241/1990, fondato su un interesse personale. Il secondo motivo è stato accolto: la nota richiesta espone le ragioni organizzative poste a fondamento di una procedura selettiva pubblicata e idonea a incidere sull’organizzazione del lavoro dei ricorrenti, anche sotto il profilo economico; sussiste quindi un interesse diretto, concreto e attuale alla sua conoscenza. Il TAR ha inoltre rilevato che l’accesso era divenuto funzionale anche al ricorso, pendente, proposto dai ricorrenti contro la deliberazione di indizione della selezione. Ha annullato il diniego, riconosciuto il diritto di accesso alla nota del 28 gennaio 2026, comprensiva degli eventuali allegati, e ordinato all’ASL di ostenderla entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese a carico dell’ASL, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Il Collegio rileva che gli odierni ricorrenti hanno chiaramente un interesse concreto, diretto ed attuale, ai sensi della legge n. 241/1990, a conoscere le ragioni organizzative che hanno spinto l’ASL di Teramo a svolgere la selezione di personale di che trattasi, atteso che il predetto personale avrà un impatto diretto sul lavoro dei ricorrenti, quantomeno a livello organizzativo.
L’accesso documentale è giustificato quando il documento richiesto è collegato a una procedura amministrativa capace di incidere direttamente, anche sul piano organizzativo, sulla posizione lavorativa degli istanti; non occorre che questi partecipino alla procedura.
art. 19 d.lgs. 33/2013
Parte ricorrente deduce un obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 ma, al riguardo, il Collegio osserva che l’accesso svolto dai ricorrenti è chiaramente un accesso difensivo svolto ai sensi della legge n. 241/1990 e, dunque, risulta del tutto inconferente il richiamo alla normativa relativa all’accesso civico rispetto alla vicenda di che trattasi in quanto, anche per quanto già sopra detto con riferimento all’eccezione di inammissibilità svolta dalla ASL di Teramo, nella presente vicenda i ricorrenti hanno chiaramente un proprio personale interesse a conoscere la nota n. 0006812/26 del 28 gennaio 2026 della Direzione Strategica Aziendale dell’ASL di Teramo.
La disciplina dell’accesso civico e gli obblighi di pubblicazione non sono pertinenti quando la domanda, per il suo fondamento e per l’interesse personale allegato, è da qualificare come accesso documentale difensivo ai sensi della legge n. 241/1990.
art. 91 c.p.c.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Il dipendente pubblico può esercitare l’accesso documentale difensivo a un atto che motiva una procedura di selezione di personale esterno quando la procedura è idonea a incidere direttamente sulla sua posizione lavorativa, anche sotto il profilo organizzativo o economico; non è necessario che il dipendente partecipi alla selezione.
- L’interesse all’accesso è concreto, diretto e attuale quando il documento richiesto costituisce la motivazione di un atto amministrativo pubblicato che riguarda l’organizzazione del servizio nel quale gli istanti operano e può incidere sulle loro funzioni e condizioni di lavoro.
- La domanda fondata su un interesse personale e strumentale alla tutela di una posizione giuridica va qualificata come accesso documentale difensivo ai sensi della legge n. 241/1990; la disciplina dell’accesso civico e gli obblighi di pubblicazione non sostituiscono né regolano tale specifica domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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