Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 464/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del decreto rettorale n. 855 prot. n. 0169727 del 5 giugno 2025 di approvazione atti procedura selettiva bandita ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. n. 240 del 2010 per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo - prima fascia - per il DSG - Dipartimento di Scienze Giuridiche, Gruppo Scientifico Disciplinare: 12/GIUR-09 - Diritto Internazionale, SSD: GIUR-09/A - Diritto internazionale. RIF. O18C4III2024/1938/R23; della delibera del CdA del 22 luglio 2025 e del relativo allegato di approvazione delle proposte di chiamata di cui al predetto allegato, nella parte in cui approva la proposta di chiamata del prof. Enrico Milano nel posto di Professore Universitario di ruolo - prima fascia - per il DSG - Dipartimento di Scienze Giuridiche, Gruppo Scientifico Disciplinare: 12/GIUR-09 - Diritto Internazionale, SSD: GIUR-09/A - Diritto internazionale. RIF. O18C4III2024/1938/R23; della proposta del Dipartimento di Scienze Giuridiche di chiamata del prof. Enrico Milano del 26 giugno 2025; di tutti i verbali 1-2-3 e 4 contenenti i lavori e i giudizi relativi alla procedura di valutazione; del D.R. n. 147/2025 del 31 gennaio 2025 di nomina della Commissione giudicatrice; del decreto rettorale di nomina nonché per l'annullamento del contratto di nomina in ruolo del prof. Enrico Milano.

Giustizia amministrativa202501233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di una procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario, inclusi i giudizi della commissione, la proposta dipartimentale, la delibera del Consiglio di amministrazione e gli atti di nomina del candidato chiamato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. n. 240/2010 per un posto di professore ordinario in diritto internazionale, contestando: l’ammissione del candidato chiamato, collocato fuori ruolo e in aspettativa obbligatoria per un incarico presso la Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite; l’incompatibilità di tale posizione con il progetto Dipartimenti di Eccellenza; l’omessa considerazione della limitata anzianità didattica universitaria e della prolungata assenza dall’attività accademica; l’incompatibilità di un commissario per i rapporti professionali e scientifici con il candidato risultato prescelto; l’omessa predeterminazione di sub-criteri valutativi e l’insufficiente motivazione dei giudizi sintetici sulle pubblicazioni; l’irragionevolezza delle valutazioni comparative delle pubblicazioni e dell’attività di ricerca; la disparità di trattamento rispetto a un’ulteriore candidata; il difetto di motivazione della proposta di chiamata e della delibera del Consiglio di amministrazione. L’Università e il candidato chiamato hanno eccepito il difetto di interesse e l’assenza della prova di resistenza, sostenendo che il ricorrente era comunque risultato idoneo e non aveva dimostrato che l’accoglimento delle censure avrebbe escluso l’idoneità del controinteressato.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari, ritenendo sussistente l’interesse strumentale alla riedizione delle valutazioni e della successiva fase di chiamata, poiché le censure potevano comportare il riesercizio del potere valutativo della commissione e degli organi accademici. Nel merito, ha respinto i primi due motivi: il docente collocato fuori ruolo conserva l’incardinamento e la qualifica presso l’ateneo di appartenenza e deve quindi considerarsi professore già in servizio ai fini del bando; inoltre, non risultava una norma che rendesse automaticamente incompatibile il fuori ruolo con una chiamata nell’ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza. Ha respinto anche la censura sull’incompatibilità del commissario, poiché le collaborazioni scientifiche, la coappartenenza a organismi accademici o professionali e i rapporti di colleganza non dimostravano una cointeressenza economica e professionale qualificata né una relazione fiduciaria tale da imporre l’astensione. Ha invece accolto il terzo motivo: la commissione non aveva adeguatamente ponderato il fatto che il candidato chiamato, su un periodo decennale, aveva svolto attività didattica universitaria per circa undici mesi, essendo poi rimasto per circa sei anni in aspettativa obbligatoria; tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata e motivata anche rispetto al giudizio di ottimo sull’attività didattica e alla possibile incidenza sul giudizio finale. Ha accolto il quinto motivo: pur non essendo obbligatoria la predeterminazione di sub-criteri ulteriori rispetto a quelli del bando, l’uso di giudizi sintetici e formule standardizzate richiedeva una motivazione capace di esplicitare i parametri concreti che distinguevano valutazioni come buono, ottimo ed eccellente. La motivazione delle pubblicazioni è stata ritenuta autoreferenziale e non sufficientemente decodificabile, con conseguente necessità di rivalutare le pubblicazioni di tutti i candidati idonei, non soltanto quelle del ricorrente e del candidato chiamato. Il sesto motivo è stato assorbito. Il settimo è stato assorbito quanto alle pubblicazioni e respinto per il resto, non essendo risultate estranee al settore le tematiche penalistiche e sanzionatorie internazionali, né valutate le pubblicazioni in lingua francese; inoltre, il giudizio finale non doveva necessariamente derivare da una sommatoria matematica dei giudizi parziali. L’ottavo motivo è stato accolto solo parzialmente: il TAR ha ravvisato una manifesta contraddittorietà o insufficiente giustificazione nella diversa valutazione dei premi e riconoscimenti attribuita ai candidati, mentre ha ritenuto non dimostrate o non sindacabili le altre censure sull’attività di ricerca e convegnistica. Ha infine accolto il nono motivo: il Consiglio di Dipartimento e il Consiglio di amministrazione non avevano adeguatamente considerato le criticità delle valutazioni della commissione, la prolungata assenza didattica del candidato e la coerenza della chiamata con il progetto Dipartimenti di Eccellenza. Gli atti impugnati sono stati annullati nei limiti delle ragioni accolte, con obbligo di riedizione dell’attività valutativa e decisoria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, l. n. 240/2010

    professori di prima fascia già in servizio presso altri atenei italiani

    La previsione è stata utilizzata per individuare i requisiti di partecipazione alla procedura di chiamata; il docente collocato fuori ruolo conserva l’incardinamento presso l’ateneo e può essere considerato già in servizio.

  • art. 6 l. n. 240/2010

    Richiamato nel quadro normativo delle procedure di chiamata dei professori universitari.

  • art. 16 l. n. 240/2010

    Il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale costituiva, secondo il bando, requisito alternativo di partecipazione, posseduto dal candidato chiamato.

  • art. 24 l. n. 240/2010

    Richiamato quale disposizione legislativa di riferimento per la disciplina delle procedure di chiamata e dei relativi criteri direttivi.

  • art. 13 d.P.R. n. 382/1980

    Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza

    La disposizione dimostra che il professore in aspettativa conserva il rapporto e l’incardinamento universitario, pur con le limitazioni previste per attività didattica e di ricerca.

  • art. 168 d.P.R. n. 18/1967

    Costituisce la base normativa dell’aspettativa obbligatoria del docente per l’incarico di esperto giuridico presso la Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite.

  • art. 59 d.P.R. n. 3/1957

    Richiamato per la disciplina generale della posizione fuori ruolo e per la permanenza del rapporto organico con l’amministrazione di appartenenza.

  • art. 57 d.P.R. n. 3/1957

    Richiamato in relazione alla posizione di comando e alla permanenza dei rapporti organici e di carriera.

  • art. 7 d.P.R. n. 62/2013

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’incompatibilità del commissario, ma ritenuto non applicabile in assenza di una cointeressenza qualificata.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. n. 487/1994

    non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile

    La dichiarazione dei commissari determina una presunzione relativa di assenza di incompatibilità, superabile soltanto dalla prova di una situazione effettiva e qualificata.

  • art. 51 c.p.c.

    Le cause di astensione dei commissari devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese analogicamente a mere collaborazioni scientifiche o rapporti di colleganza.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone un’adeguata motivazione della proposta di chiamata e della delibera finale, anche quando gli organi decisori considerino gli esiti della commissione.

  • art. 10 del regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia

    La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i

    Il Consiglio di Dipartimento deve motivare la proposta di chiamata considerando gli esiti della commissione, il profilo complessivo dei candidati e la coerenza con le funzioni previste dal bando; non può omettere elementi rilevanti emersi nella procedura.

  • l. n. 232/2016

    Richiamata quale base del finanziamento ministeriale del progetto Dipartimenti di Eccellenza, senza che il TAR abbia ravvisato una specifica preclusione normativa alla partecipazione del docente fuori ruolo.

Massime di principio

  • Il professore universitario collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria conserva l’incardinamento e la qualifica presso l’ateneo di appartenenza e, in assenza di una specifica disposizione contraria, può essere considerato “già in servizio” ai fini della partecipazione a una procedura di chiamata riservata a docenti di altri atenei; tuttavia, la sua concreta disponibilità didattica e scientifica può costituire un elemento rilevante nella valutazione comparativa e deve essere ponderata e motivata quando incida sulle esigenze della posizione da ricoprire.
  • La mancata predeterminazione di sub-criteri ulteriori rispetto ai criteri del bando non determina di per sé l’illegittimità della procedura selettiva universitaria; quanto meno dettagliata è la disciplina a monte, tanto più puntuale deve essere la motivazione dei giudizi a valle, che deve rendere comprensibili gli elementi concreti posti a fondamento delle diverse valutazioni.
  • L’impiego di formule sintetiche e standardizzate nella valutazione delle pubblicazioni universitarie è legittimo soltanto se la motivazione consente di decodificare il significato dei diversi livelli qualitativi attribuiti e di ricostruire gli elementi che distinguono giudizi come buono, ottimo ed eccellente; in mancanza, la valutazione è viziata da difetto di motivazione e la rivalutazione deve riguardare tutti i candidati interessati dal medesimo modus iudicandi.
  • Nei concorsi universitari, collaborazioni scientifiche, coautoraggi, appartenenza ai medesimi organismi accademici o rapporti di colleganza non integrano di per sé una causa di incompatibilità del commissario; l’astensione è necessaria soltanto quando sia comprovata una relazione professionale caratterizzata da reciproci interessi economici, connotazione fiduciaria e intensità tale da eccedere le fisiologiche relazioni della comunità scientifica.
  • Gli organi accademici chiamati a formulare e approvare la proposta di chiamata possono considerare gli esiti della commissione, ma devono fornire una motivazione effettiva e autonoma sugli elementi rilevanti della scelta, verificando anche la coerenza del profilo del candidato con le funzioni del posto e con le finalità del progetto cui il reclutamento è collegato; non possono ignorare criticità manifeste dei giudizi della commissione o periodi prolungati di assenza dall’attività didattica.
  • L’interesse a impugnare gli atti di una procedura selettiva sussiste anche in capo al candidato dichiarato idoneo ma non chiamato quando le censure siano potenzialmente idonee a determinare la riedizione, anche parziale, delle valutazioni della commissione e della successiva scelta dell’organo di chiamata; non è necessaria la prova che l’accoglimento conduca direttamente all’esclusione del candidato prescelto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.