Circolare numero 104 del 19-4-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come determinare la quota di pensione da porre a carico della gestione speciale istituita dal decreto legislativo n. 357/1990 per i trattamenti già in essere al 21 agosto 1990. In particolare, precisa che il calcolo va effettuato sull’importo di pensione effettivamente corrisposto al 1° gennaio 1991, escludendo sia le quote capitalizzate sia le rendite corrisposte a titolo di indennità di anzianità. L’obiettivo è evitare che alla gestione speciale siano imputati oneri impropri o non connessi al trattamento pensionistico effettivo.
Criteri di calcolo della quota di pensione a carico della gestione speciale per trattamenti degli enti creditizi
Criteri di calcolo della quota di pensione a carico della gestione speciale per gli enti creditizi
La circolare interviene per chiarire la corretta applicazione delle disposizioni già impartite con la circolare n. 6 dell'8 gennaio 1991, in materia di prima attuazione del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. In particolare, disciplina il criterio di determinazione della quota di pensione da porre a carico della gestione speciale istituita dall'articolo 1 del decreto, con riferimento ai trattamenti pensionistici degli enti creditizi.
Contesto normativo e ambito di applicazione
Il documento richiama i trattamenti in essere al 21 agosto 1990, data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218. Per tali pensioni, era già stato stabilito che la quota da porre a carico della gestione speciale dovesse essere determinata applicando le misure percentuali indicate nella tabella allegata al decreto legislativo n. 357/1990 all'importo di pensione del Fondo di provenienza in essere al 1° gennaio 1991.
Pensioni con quota capitalizzata
La prima questione affrontata riguarda le pensioni in cui il titolare, al momento del collocamento a riposo, abbia esercitato la facoltà prevista dal Fondo di appartenenza di capitalizzare una quota del trattamento pensionistico. In tali ipotesi, la circolare stabilisce che il calcolo della quota a carico della gestione speciale deve essere effettuato sull'importo di pensione effettivamente corrisposto al 1° gennaio 1991, senza considerare la quota capitalizzata.
Viene espressamente escluso l'uso dell'importo teorico di pensione che sarebbe derivato in assenza di capitalizzazione. La ragione indicata è che la gestione speciale non deve essere gravata da oneri impropri e non connessi al trattamento pensionistico effettivamente in essere.
Pensioni comprensive di rendita per indennità di anzianità
La seconda problematica riguarda le pensioni che includono una quota dell'indennità di anzianità corrisposta sotto forma di rendita. La circolare osserva che, pur essendo erogata congiuntamente al trattamento pensionistico, tale rendita non è assimilabile alla pensione.
Ne consegue che, per i trattamenti aventi decorrenza anteriore alla legge n. 218/1990, la quota da porre a carico della gestione speciale deve essere calcolata sull'importo della pensione in essere al 1° gennaio 1991, al netto della rendita corrisposta a titolo di indennità di anzianità.
Comunicazioni finali
Il documento conclude precisando che i criteri illustrati sono stati comunicati agli enti creditizi interessati. La circolare, quindi, ha finalità meramente chiarificatrice e applicativa, volta a uniformare il calcolo delle quote pensionistiche a carico della gestione speciale in presenza di capitalizzazioni o di rendite da indennità di anzianità.
Punti principali
Premessa e richiamo alla circolare n. 6 dell'8 gennaio 1991
Viene richiamata la precedente circolare n. 6 dell'8 gennaio 1991, che aveva fornito istruzioni per la prima attuazione del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, incluse le operazioni di conguaglio delle quote di pensione a carico della gestione speciale con i contributi dovuti dagli enti creditizi.
Criterio di calcolo per le pensioni con quota capitalizzata
Per i trattamenti in essere al 21 agosto 1990, la quota di pensione a carico della gestione speciale deve essere calcolata, secondo quanto già previsto, applicando le percentuali della tabella allegata al decreto n. 357 all'importo di pensione del Fondo di provenienza in essere al 1° gennaio 1991. Nei casi in cui il titolare abbia capitalizzato una quota del trattamento pensionistico al momento del collocamento a riposo, il calcolo deve riferirsi solo alla pensione effettivamente corrisposta al 1° gennaio 1991, senza includere la quota capitalizzata.
Esclusione dell'importo teorico di pensione
La circolare esclude che la quota a carico della gestione speciale possa essere determinata sull'importo teorico della pensione che sarebbe spettato se non fosse stata esercitata la facoltà di capitalizzazione. Tale impostazione è giustificata dal fatto che alla gestione speciale non possono essere attribuiti oneri impropri e non collegati al trattamento pensionistico in atto.
Pensioni comprensive di rendita per indennità di anzianità
Per i trattamenti aventi decorrenza anteriore alla legge n. 218/1990, viene affrontata la diversa ipotesi di pensioni comprensive di una quota dell'indennità di anzianità corrisposta sotto forma di rendita. Poiché tali somme, pur essendo corrisposte insieme alla pensione, non hanno la stessa natura del trattamento pensionistico, la quota da porre a carico della gestione speciale deve essere calcolata sull'importo della pensione in essere al 1° gennaio 1991 al netto della rendita corrisposta a titolo di indennità di anzianità.
Comunicazione agli enti creditizi interessati
La circolare precisa infine che i criteri indicati sono stati comunicati agli enti creditizi interessati.
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