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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11391/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva condannati per cessioni di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5). Per Ndoj Auriel si deduceva travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione poiché la Corte avrebbe attribuito riconoscimenti in aula non corrispondenti alle deposizioni; si sosteneva che le prove esaminate in appello non avrebbero dimostrato il suo ruolo attivo nelle cessioni. Per Gjegji Adi si denunciava omissione di risposta ai "motivi aggiunti" basati su un presunto alibi documentato dal passaporto (assenza dal territorio italiano tra marzo e luglio 2020) che, se accolto, avrebbe determinato assoluzione per specifici episodi. Entrambi contestavano inoltre la valutazione delle circostanze attenuanti generiche (contestata l'applicazione in equivalenza e non in prevalenza sulle aggravanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Ndoj Auriel l'inammissibilità è stata motivata dal difetto di specificità del motivo rispetto alla motivazione impugnata: la sentenza d'appello aveva rilevato la confessione e la partecipazione di agevolazione (contributo morale e logistico) e la Cassazione ha ritenuto irrilevante il mancato riconoscimento di alcuni testi rispetto a tale quadro probatorio. Per Gjegji Adi i "motivi nuovi" depositati in prossimità dell'udienza sono stati ritenuti inammissibili perché attengono a questioni non dedotte nell'originario atto di appello (contestavano la responsabilità e non la sola qualificazione giuridica). I motivi sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio e sulla prevalenza delle attenuanti sono stati ritenuti generici e inammissibili per mancata specificazione ex art. 581 c.p.p. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), respingendo i ricorsi per inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti: la Corte d'appello ha rideterminato la pena avendo ritenuto applicabile il comma 5 per le cessioni contestate.

  • codice di procedura penale, art. 581

    Richiesta di specificità dell'impugnazione in appello (enunciazione dei motivi): la Corte ha escluso l'ammissibilità dei motivi generici e dei "motivi nuovi" non dedotti nell'originario atto di gravame.

  • codice di procedura penale, art. 585, quarto comma

    Riferimento alla disciplina dei "motivi nuovi"; la giurisprudenza richiede che i motivi nuovi riguardino punti già oggetto dell'originario atto di impugnazione.

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 4

    Possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in ogni stato e grado quando emergano vizi originari dell'impugnazione stessa.

  • codice di procedura penale, art. 611 e art. 311

    Norme richiamate nella giurisprudenza sulla compatibilità dei "motivi nuovi" nei diversi riti di impugnazione e in sede di legittimità; qui usate per richiamare principi consolidati circa l'ammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese e alla corresponsione di somme alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per comminare euro 3.000,00.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 4683 del 25/02/1998 (Bono ed altri)

    i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame

    Interpretazione giurisprudenziale vincolante: non è ammesso introdurre in cassazione questioni non prospettate nell'appello tramite motivi aggiunti tardivi.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019 (Liberti)

    Principio secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata anche successivamente se il motivo di appello è manifestamente infondato o inammissibile.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 (Testa)

    Principio che i motivi generici, se viziati da inammissibilità originaria, non possono essere recuperati in cassazione lamentando la carenza di motivazione della sentenza di appello.

  • Decisione Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri di quantificazione delle somme da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della responsabilità in sede di condanna delle spese.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata: le deduzioni generiche o non specificate in appello sono inammissibili.
  • I "motivi nuovi" depositati in prossimità dell'udienza sono ammissibili solo se attengono a punti già dedotti nell'originario atto di impugnazione; non possono introdurre nuovi profili di responsabilità o nuovi alibi.
  • La confessione o ammissione resa dall'imputato può integrare elemento decisivo di responsabilità anche quando alcuni testi non lo riconoscono quale autore materiale: la partecipazione morale/agevolatrice è punibile.
  • La Corte d'appello non è obbligata a esaminare motivi che risultino inammissibili ab origine; l'omessa trattazione di tali motivi non costituisce sempre vizio di motivazione.
  • Le contestazioni sulla valutazione delle attenuanti (prevalenza versus equivalenza) richiedono motivazione puntuale: richieste generiche senza indicazione di fatti specifici sono inammissibili.
  • Chi propone ricorso deve valutare la completezza e la tempestività delle prove documentali (es. passaporto) già in sede di appello, altrimenti il loro utilizzo in fasi successive rischia l'inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese e a somme in favore della Cassa delle Ammende; è utile considerare il rischio economico prima del ricorso.

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