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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11771/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) violazione di legge per omissione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. e dall'art. 95 D.lgs. n.150/2022, sostenendo che la Corte territoriale non aveva informato l'imputato, rappresentato dal difensore, della facoltà di acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità della sentenza; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per inosservanza o errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione, in quanto la Corte avrebbe fornito una valutazione sommaria, errata qualificazione giuridica dei fatti e mancata adeguata valutazione delle circostanze attenuanti invocate (art. 648 comma 2 e art. 62 n.4 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: l'art. 545-bis c.p.p. attribuisce al giudice un potere discrezionale di applicare pene sostitutive; la Corte territoriale ha implicitamente escluso la sostituzione richiamando la gravità del fatto, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato (precedenti), perciò l'omesso avviso non determina nullità della sentenza. Inoltre il difensore non ha documentato il possesso della procura speciale richiesta dall'art. 545-bis. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per genericità, rilevando che il ricorso non ha confrontato puntualmente e argomentato le critiche rispetto alla motivazione congrua della decisione impugnata. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    La Corte lo interpreta come norma che attribuisce al giudice un potere discrezionale di applicare pene sostitutive in luogo della detenzione; l'omesso avviso non comporta automaticamente nullità se il giudice ha valutato negativamente, anche implicitamente, i presupposti per la misura sostitutiva

  • art. 95 D.lgs. n.150/2022

    Riferimento alla disciplina transitoria richiamata dal ricorrente; la Corte non riconosce che tale richiamo imponga un obbligo di avviso in presenza di una valutazione negativa del giudice sui presupposti per la sostituzione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Applicata per valutare la fondatezza e la motivazione dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla carenza di motivazione generico e non confrontante con le argomentazioni della sentenza impugnata

  • art. 648 c.p.

    Norma sostanziale contestata nella qualificazione del fatto e nella richiesta di riconoscimento di attenuanti; la Corte di merito ha escluso l'ipotesi attenuata e la Cassazione non ha ravvisato errore nei relativi apprezzamenti

  • art. 62 n.4 c.p.

    Richiamata dal ricorrente come circostanza attenuante; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito abbia adeguatamente considerato e rifiutato il riconoscimento della circostanza

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avendo riscontrato profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, all'irrogazione della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. n.198/2022

    Richiamati come norme che hanno consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; rilevanza procedurale ma non sostanziale ai fini della decisione

Massime di principio

  • L'art. 545-bis c.p.p. attribuisce al giudice un potere discrezionale di applicare pene sostitutive; l'assenza di un avviso all'imputato non determina automaticamente la nullità della sentenza quando la decisione di non applicare la misura sostitutiva risulti, anche implicitamente, dalla motivazione del giudice
  • Per censurare la mancata applicazione di misure sostitutive è utile che il difensore documenti la procura speciale richiesta dall'art. 545-bis c.p.p. se l'imputato è assente; in mancanza la censura può risultare indebolita
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni della decisione impugnata; doglianze generiche sulla carenza di motivazione sono inammissibili
  • Se la Corte territoriale valuta la gravità del fatto, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato (es. precedenti) per escludere attenuanti o misure alternative, la Cassazione tende a rispettare tale valutazione di merito salvo chiara illogicità o errore di diritto
  • Ricorsi manifestamente infondati o formulati con colpa possono comportare condanne per spese e sanzioni equitative (es. somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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