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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15647/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sulla riforma in appello della sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati per turbativa d'asta (art. 353 c.p.) e per corruzione (art. 319 c.p.). Il Procuratore Generale denunciava vizio di motivazione della Corte d'appello che, ribaltando la condanna, aveva valorizzato tre circostanze principali: 1) la data di un documento Word rinvenuto nel computer di Sanzogni (15/09/2014) era posteriore all'aggiudicazione formale dell'appalto (14/07/2014); 2) dal contenuto del documento non emergerebbe correlazione probante tra aggiudicazione e le utilità (cena e sponsorizzazioni); 3) la cena si sarebbe tenuta nel settembre 2015, quindi dopo il completamento dei lavori, con possibile valenza celebrativa. Il ricorrente sostenne che il giudice d'appello avesse travisato le prove, ignorando le dichiarazioni che collegavano le utilità all'accordo corruttivo e sottovalutando gli elementi investigativi e intercettivi utili a dimostrare il pactum sceleris e il sinallagma tra utilità promessa/erogata e l'atto della pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'esito della Corte d'appello: ha ritenuto estinto per prescrizione il reato di turbativa d'asta (capo 1) e ha dichiarato l'assoluzione, perché il fatto non sussiste, rispetto ai reati di corruzione (capi 2 e 3). La Cassazione ha condiviso la valutazione di merito secondo cui il documento Word non era acquisito direttamente in appello e poteva essere valutato solo come prova dichiarativa; ha ritenuto che non fosse provata una correlazione funzionale tra aggiudicazione e utilità, che le intercettazioni non dimostravano un accordo corruttivo ma semmai preoccupazioni sull'esito della gara, e che la scarsa entità delle utilità e il loro collocamento temporale indebolivano l'inferenza del sinallagma necessario per la corruzione propria. Inoltre è stato sottolineato che non era stata dimostrata l'irregolarità della procedura di gara.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    Norma sulla turbativa d'asta; nel caso la relativa imputazione è risultata estinta per intervenuta prescrizione e la valutazione di merito sulla prova relativa all'aggiudicazione è stata ritenuta insufficiente a superare la prescrizione.

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per un atto d'ufficio; la Corte ha richiamato che la promessa o la dazione di utilità rilevano solo se sussiste un vincolo di reciprocità (sinallagma) con l'atto pubblico. La mera promessa o utilità di modesto valore, soprattutto senza prova di alterazione della gara, non è sufficiente a provare la corruzione propria.

  • art. 321 cod. pen.

    Citato quale riferimento per responsabilità di soggetti che agevolano o partecipano al reato; nel caso i capi riferiti agli ulteriori responsabili sono stati valutati congiuntamente e l'insufficienza probatoria ha determinato l'assoluzione.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il principio secondo cui la prova della responsabilità penale deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha richiamato anche il diverso onere motivazionale in Cassazione quando si impugna una sentenza di assoluzione riformata rispetto a una condanna di primo grado.

Massime di principio

  • In appello la decisione di assolvere una sentenza di condanna richiede una motivazione puntuale ma non l'accertamento dell'innocenza al di là di ogni ragionevole dubbio: è sufficiente che persista un dubbio ragionevole sulla colpevolezza.
  • Per configurare la corruzione propria (art. 319 c.p.) è necessario non solo la promessa o la dazione di utilità, ma la prova di un sinallagma tra utilità e l'atto pubblico; utilità di modesto valore o collocate in tempi non coerenti possono indebolire l'inferenza del vincolo reciproco.
  • Documenti non acquisiti formalmente nel fascicolo e valutati in appello tramite prove dichiarative hanno valore probatorio più debole; la loro rilevanza può essere disattesa se manca acquisizione diretta o riscontri concreti.
  • La sproporzione tra il valore dell'utilità e l'importo dell'appalto non esclude automaticamente la corruzione, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a mettere in dubbio l'esistenza del sinallagma e quindi la sussistenza del reato.
  • Le intercettazioni devono mostrare elementi chiari di accordo corruttivo; conversazioni che esprimono soltanto preoccupazione per l'esito di una gara non sono necessariamente rivelatrici di un patto illecito.
  • Se il reato è prescritto, la procedibilità si estingue e la dimensione probatoria non supera tale effetto estintivo; la corretta valutazione dei termini e delle date rilevanti è quindi cruciale.

Testo integrale

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