Sentenza n. 2018/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa al recupero di somme per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario della richiesta di pagamento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina un’istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, dell’atto indicante la prestazione sanitaria fruita e la relativa data, del prospetto contabile relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria, nonché degli ulteriori atti utilizzati o comunque prodromici, presupposti o connessi al procedimento di recupero. L’istanza era finalizzata a valutare l’opportunità di agire in giudizio contro una pretesa creditoria ritenuta generica e potenzialmente illegittima. A fronte del mancato riscontro, il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego e chiesto l’accertamento del diritto all’ostensione. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha consentito l’accesso ai documenti indicati alle lettere b) e c), mentre non ha osteso gli altri documenti, in particolare l’autocertificazione indicata alla lettera a).
La decisione
Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti già ostesi dall’amministrazione, corrispondenti a quelli indicati alle lettere b) e c) dell’istanza. Per i documenti residui il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistente in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata, poiché la documentazione richiesta era direttamente connessa alla pretesa creditoria dell’ASP e alla prospettata tutela giudiziale. La nozione di situazione giuridicamente rilevante ai fini dell’accesso è stata ritenuta più ampia rispetto all’interesse necessario per impugnare un atto e non richiede necessariamente la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. La strumentalità dell’accesso è stata interpretata in senso ampio: non occorre che l’accesso sia necessariamente finalizzato a un giudizio già instaurato, essendo sufficiente la sua utilità per la cura di un interesse giuridicamente rilevante. Quando l’accesso è funzionale a una possibile controversia, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda giudiziale, valutazioni riservate al giudice del merito. È stato quindi ordinato all’ASP di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’esame e l’estrazione di copia dei documenti amministrativi residui, ove esistenti. L’ASP è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Il richiedente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
La situazione giuridicamente rilevante ai fini dell’accesso ha natura autonoma ed è più ampia rispetto alla posizione necessaria per proporre un’impugnazione. L’interesse all’accesso può sussistere anche senza la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, purché il richiedente dimostri il collegamento concreto tra i documenti e la cura di un interesse giuridicamente rilevante.
l. 241/1990
L’accesso documentale preordinato alla tutela di un interesse in giudizio deve essere riconosciuto quando la documentazione richiesta presenta un’utilità concreta e attuale per la posizione del richiedente; non è consentito anticipare, nella fase di accesso, la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza della futura domanda giudiziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso documentale, la situazione giuridicamente rilevante richiesta dall’art. 22 l. 241/1990 è autonoma e più ampia rispetto all’interesse necessario per impugnare un provvedimento: è sufficiente che il richiedente dimostri che i documenti abbiano prodotto o siano idonei a produrre effetti diretti o indiretti nella propria sfera giuridica.
- La strumentalità dell’accesso documentale deve essere intesa in senso ampio: l’ostensione non deve essere necessariamente funzionale a un giudizio già instaurato, ma è sufficiente che risulti utile alla cura o alla difesa di un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente rilevante.
- Quando l’accesso è richiesto in vista di una possibile azione giudiziale, né l’amministrazione né il giudice dell’accesso possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda, trattandosi di valutazioni riservate al giudice eventualmente investito del merito.
- La sopravvenuta ostensione di una parte dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali documenti, mentre il giudizio resta procedibile e può essere accolto per la documentazione non ancora resa disponibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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