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Sentenza

Sentenza n. 1650/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione adottato dal Consiglio di classe di un liceo linguistico paritario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa ha impugnato il giudizio di non ammissione all'esame di Stato, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto a essere ammessa con riserva. Il giudizio era motivato dal mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento, dalla presenza di numerose insufficienze, alcune gravi, dalla frequenza non regolare e dal mancato rispetto costante di tempi, scadenze e consegne. Al termine dell'anno risultavano insufficienze in Italiano, Inglese, Spagnolo, Storia, Filosofia e Scienze. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sui bisogni educativi speciali, delle disposizioni sulla valutazione scolastica, dell'autonomia scolastica e del PTOF, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, violazione della buona fede e del legittimo affidamento, sostenendo che la scuola non avesse considerato la sua condizione personale e non avesse attivato misure educative e didattiche personalizzate. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata attivazione di interventi di recupero e la mancata possibilità di rimediare alle insufficienze. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento e violazione dei criteri di valutazione, sostenendo che il Consiglio di classe non avesse considerato i voti positivi in altre discipline, l'andamento del primo pentamestre, i progressi compiuti e avesse applicato erroneamente le regole di arrotondamento delle medie dei voti. La ricorrente ha inoltre chiesto l'acquisizione dei piani personalizzati, dei piani di recupero e dei verbali dei Consigli di classe.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo completo il contraddittorio e l'istruttoria, e ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: le misure di sostegno presuppongono che la condizione dello studente costituisca un ostacolo al percorso formativo e richiedono la collaborazione della famiglia o dello studente. Nel caso concreto non risultava che la studentessa avesse manifestato, durante l'anno, la volontà di attivare specifiche misure di sostegno; inoltre non era dimostrato che la sua condizione avesse determinato fragilità tali da pregiudicare il percorso formativo. Il Consiglio di classe aveva comunque considerato la situazione personale della studentessa, anche dichiarando valido l'anno nonostante il superamento del limite ordinario di assenze. Il TAR ha inoltre ribadito che l'eventuale mancata attivazione di strumenti di ausilio non incide sul giudizio finale di preparazione, che deve fondarsi sul livello effettivo delle competenze raggiunte. Il secondo motivo è stato respinto perché, dopo lo scrutinio intermedio, il Consiglio di classe aveva individuato le insufficienze e predisposto un percorso di recupero mediante studio individuale; tale scelta rientrava nella discrezionalità tecnica e non appariva irragionevole, anche in relazione al numero delle insufficienze e alle difficoltà della studentessa nel frequentare corsi extracurriculari. È risultato inoltre che la studentessa aveva sostenuto verifiche fino alla fine dell'anno, anche nelle materie poi risultate insufficienti. Il terzo motivo è stato respinto perché l'ammissione all'esame di Stato richiede, in via ordinaria, la sufficienza in ciascuna disciplina e nel comportamento; le sei insufficienze, comprese quelle in Italiano, Inglese e Spagnolo, materie qualificanti l'indirizzo linguistico, rendevano non determinanti i giudizi positivi conseguiti nelle altre discipline. Il giudizio finale non costituisce un mero calcolo della media aritmetica dei voti, ma una valutazione collegiale tecnico-discrezionale dell'andamento complessivo e del livello di preparazione dello studente. Anche applicando le regole matematiche di arrotondamento invocate dalla ricorrente, sarebbero rimaste insufficienze in Inglese e Scienze, comunque ostative all'ammissione. Il TAR ha ritenuto non sindacabile la valutazione tecnica del Consiglio di classe, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà, non ravvisate nel caso concreto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi e non sussistono impedimenti processuali.

  • art. 13, comma 2, lett. d), d.lgs. 62/2017

    «votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.»

    L'ammissione all'esame di Stato presuppone ordinariamente la sufficienza in ogni disciplina e nel comportamento; in presenza di un'insufficienza il Consiglio di classe può ammettere lo studente soltanto con adeguata motivazione. La presenza di insufficienze plurime, soprattutto in materie caratterizzanti l'indirizzo, può giustificare la non ammissione.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    «I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede».

    La predisposizione di misure per affrontare situazioni di svantaggio scolastico presuppone anche la collaborazione della famiglia o dello studente interessato.

  • art. 14, comma 7, d.P.R. 122/2009

    Il Consiglio di classe può valutare la validità dell'anno scolastico anche in relazione al limite delle assenze; nel caso concreto il TAR ha valorizzato la dichiarazione di validità dell'anno come elemento indicativo della considerazione della situazione personale della studentessa.

  • Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali

    «Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010»

    Le misure di sostegno sono attivabili sulla base della documentazione disponibile e di valutazioni psicopedagogiche e didattiche, quando la condizione dello studente ostacoli concretamente il percorso formativo.

  • C.M. MIUR n. 8/2013

    «la presa in carico dei -OMISSIS- debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia»

    La presa in carico dello studente in situazione di svantaggio richiede uno sforzo congiunto della scuola e della famiglia e l'individuazione dello svantaggio sulla base di elementi oggettivi o di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

  • art. 1 e art. 4 d.P.R. 122/2009

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla valutazione degli apprendimenti e all'ammissione scolastica; il TAR ha deciso la controversia valorizzando soprattutto il requisito delle sufficienze previsto dall'art. 13, comma 2, lett. d), d.lgs. 62/2017.

  • art. 2 d.P.R. 249/1998

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai diritti degli studenti; non è stato posto dal TAR a fondamento autonomo della decisione.

  • art. 1, comma 7, lett. l), l. 107/2015

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al contrasto alla dispersione scolastica e alla valorizzazione del diritto allo studio; non è stato posto dal TAR a fondamento autonomo della decisione.

  • art. 4 d.P.R. 275/1999

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'autonomia didattica e all'autovincolo derivante dal PTOF; il TAR non ha ritenuto che il PTOF impedisse la valutazione tecnica compiuta dal Consiglio di classe.

  • artt. 2 e 8 O.M. 92/2007

    Richiamati dalla ricorrente in materia di recupero delle insufficienze; il TAR ha ritenuto adempiuto l'obbligo di individuare un percorso di recupero, consistente nello studio individuale.

Massime di principio

  • La valutazione del percorso scolastico e del livello di preparazione raggiunto dallo studente costituisce esercizio di discrezionalità tecnica del Consiglio di classe ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento o altri evidenti vizi dell'apprezzamento.
  • L'ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo richiede, in via ordinaria, la votazione di almeno sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel comportamento; la presenza di più insufficienze, soprattutto in materie caratterizzanti l'indirizzo di studi, può legittimare la non ammissione anche in presenza di valutazioni positive nelle altre materie.
  • Il giudizio finale di ammissione non si esaurisce nel calcolo della media aritmetica dei voti, ma consiste in una valutazione collegiale tecnico-discrezionale dell'andamento complessivo, delle competenze effettivamente raggiunte e delle lacune persistenti; perciò le regole matematiche sull'arrotondamento non sono di per sé decisive.
  • La mancata attivazione di misure di ausilio o di recupero non determina automaticamente l'illegittimità del giudizio di non ammissione, poiché quest'ultimo deve fondarsi sul livello oggettivo di preparazione raggiunto dallo studente; occorre comunque verificare se la scuola abbia individuato e proposto un percorso di recupero non manifestamente irragionevole.
  • L'attivazione di misure personalizzate per situazioni di svantaggio scolastico presuppone che la condizione personale costituisca concretamente un ostacolo al percorso formativo e richiede la collaborazione della famiglia o dello studente, oltre a elementi oggettivi o a fondate valutazioni psicopedagogiche e didattiche.
  • La non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato non ha natura sanzionatoria, ma finalità educativa e formativa, poiché accerta il mancato raggiungimento delle competenze e delle abilità richieste e mira a consentire il recupero delle lacune.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PA

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