Sentenza del 03/04/2023 n. 1199 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha chiesto il rimborso IRPEF di € 5.655,55 per una ritenuta ritenuta eccedente applicata sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza del MEF: l'Ufficio aveva applicato l'aliquota del 23% sull'intero importo invece che sul minore imponibile risultante dalla precedente tassazione TFS (riduzione imponibile di € 309,87 e ulteriore abbattimento del 26,04%). L'Ufficio ha eccepito decadenza (istanza presentata il 14.12.2020, oltre due anni dall'asserita trattenuta del 2013) e ha contestato sul merito che il Fondo non sarebbe costituito da contributi dei lavoratori e quindi l'indennità non sarebbe "indennità equipollente" ai sensi della normativa fiscale, dovendo essere tassata per intero.
La decisione
La Corte tributaria d'appello ha accolto l'appello della contribuente, riformando integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità e ha qualificato l'atto controverso come silenzio-rifiuto su istanza di rimborso. Ha inoltre deciso che il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso (art. 38 DPR 602/1973) decorre dalla data in cui la contribuente ha avuto effettiva conoscenza degli importi corrisposti e delle ritenute (ultima tranche pagata il 06.05.2019), per cui l'istanza del 14.12.2020 è tempestiva. Sul merito ha seguito l'orientamento della Cassazione ritenendo l'indennità supplementare del Fondo assimilabile alle "indennità equipollenti" soggette a tassazione separata ai sensi del TUIR; ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto e ha condannato l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite (spese liquidate come da dispositivo).
Norme richiamate
DPR 602/1973 art. 38
termine di decadenza per richiesta di rimborso 48 mesi
Il termine di 48 mesi decorre dal momento in cui il contribuente ha conoscenza effettiva degli importi corrisposti e delle ritenute (qui: pagamento dell'ultima tranche 06.05.2019), perciò l'istanza del 14.12.2020 è tempestiva
TUIR (D.P.R. 917/1986) art. 17 comma 1 (indennità equipollenti)
Le indennità supplementari corrisposte dal Fondo del MEF sono assimilabili alle 'indennità equipollenti' soggette a tassazione separata, con conseguente esclusione della tassazione integrale sull'intero importo
TUIR art. 19 comma 2-bis
Rilevato dall'originaria domanda quale norma che incide sul calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) e sulla determinazione del minore imponibile applicabile all'indennità aggiuntiva
DPR n. 1034/1984
Regolamenta la costituzione del Fondo di previdenza per il personale del MEF: l'Ufficio ha rilevato la natura dei finanziamenti del Fondo, ma la Corte ha ritenuto non ostativa all'assimilazione dell'indennità alle 'equipollenti' ai fini fiscali, seguendo la giurisprudenza di legittimità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. civ. n.18715/2020, n.19859/2016, ord. 25396/2017, ord. 13800/2019)
Precedenti consolidati affermano che le indennità erogate dal Fondo del Ministero delle Finanze sono assimilabili alle indennità equipollenti e devono essere tassate separatamente; la Corte d'appello si è attenuta a questi orientamenti
Massime di principio
- Il termine per chiedere il rimborso (art. 38 DPR 602/1973) decorre dal momento in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza degli importi corrisposti e delle ritenute: se la corresponsione avviene in più tranche, il termine decorre dall'ultima tranche che completa la conoscenza
- Le indennità supplementari corrisposte da fondi previdenziali speciali (es. Fondo MEF) possono essere assimilate alle 'indennità equipollenti' e beneficiare della tassazione separata prevista dal TUIR, anche se il fondo ha caratteristiche di finanziamento particolari; occorre verificare la conformità con l'orientamento della Corte di Cassazione
- La contestazione della natura finanziaria del Fondo (es. contributi dei lavoratori vs proventi fiscali) non è necessariamente decisiva rispetto alla qualificazione fiscale dell'indennità: i precedenti giurisprudenziali prevalgono salvo elementi nuovi e decisivi
- In sede processuale il giudice di merito non è obbligato a trattare analiticamente ogni singola eccezione se queste risultano assorbite o incompatibili con la decisione: la motivazione può essere concisa purché affronti le questioni dirimenti
- Se l'Ufficio eccepisce decadenza del diritto al rimborso, il giudice deve valutare la decorrenza del termine; in caso di rigetto per sopravvenuta decadenza il provvedimento corretto è il rigetto del ricorso, non la dichiarazione di inammissibilità
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