Sentenza del 18/06/2015 n. 3596 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ICI - Pronuncia di primo grado di cessata materia del contendere - Art. 46 del Dlgs 546/92 - Annullamento del provvedimento in autotutela - Prova in giudizio - Necessità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice di primo grado ha dichiarato la cessata materia del contendere, ritenendo sufficiente la dichiarazione resa in giudizio dal Comune circa l'avvenuto annullamento dell'atto impositivo. Non era necessaria la produzione di documenti o di altra prova dell'annullamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'atto impositivo ICI. Nel corso del giudizio il Comune ha dichiarato di aver annullato l'atto in autotutela; si è quindi posto il problema se tale dichiarazione dovesse essere provata mediante la produzione del provvedimento di annullamento.
Norme richiamate
Art. 46 del D.lgs. 546/1992
La norma consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'oggetto della controversia. Nel caso esaminato, la dichiarazione dell'ente impositore di aver annullato l'atto in autotutela è stata ritenuta sufficiente, senza necessità di documentare formalmente l'annullamento.
Massime di principio
- Quando l'ente impositore dichiara in giudizio di aver annullato l'atto impugnato, il giudice può dichiarare la cessata materia del contendere anche senza la produzione del provvedimento di annullamento.
- L'annullamento in autotutela elimina l'oggetto della controversia, purché riguardi effettivamente l'atto contestato e faccia venir meno l'interesse concreto alla decisione.
- La dichiarazione dell'amministrazione resa in giudizio può essere sufficiente ai fini processuali, ma il contribuente dovrebbe comunque verificare che l'annullamento sia completo e non comporti effetti residui, come somme ancora richieste o ulteriori atti autonomamente impugnabili.
- La cessata materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia di pieno merito sulla fondatezza originaria del ricorso: il processo si chiude perché viene meno l'oggetto della lite.
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