Cassazione Penale, Sentenza n. 8026/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 14/11/2024 che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria rispetto ai reati di usura (art. 644 c.p., capi 1 e 3) e aveva applicato a Biagio Parisi la misura della custodia cautelare in carcere, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. Parisi deduce soltanto tre censure principali: (1) violazione dell'art. 568, comma 4, c.p.p. per mancanza di interesse del Pubblico Ministero ad impugnare, dal momento che una misura era già stata applicata per altri capi; (2) insufficienza della prova indiziaria e vizio della motivazione quanto al capo 1 (art. 644 c.p.), sostenendo che il suo coinvolgimento era limitato al recupero crediti e non alla pattuizione usuraria; (3) identica censura, con analoga motivazione, anche con riguardo al capo 3.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico ed aspecifico oltre che manifestamente infondato, osservando che il Tribunale aveva correttamente motivato l'interesse del Pubblico Ministero ad impugnare al fine di ottenere l'estensione della misura cautelare anche ad altri reati e di cristallizzare il giudicato cautelare. I secondi motivi sono stati dichiarati non consentiti perché si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti e degli elementi probatori già valutati dal giudice di merito senza evidenziare violazioni di legge o illogicità manifesta nella motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; sono stati inoltre disposti adempimenti per la Cancelleria ex art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al delitto di usura; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente ricostruito la provvista indiziaria rispetto agli episodi di usura contestati e quindi che sussistessero i gravi indizi di colpevolezza.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante riferita alla criminalità organizzata; il Tribunale ha escluso l'aggravante e la Corte ne prende atto senza contestazione specifica.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Previsione sulle esigenze cautelari; il Tribunale ha ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di cui alla lett. c) come giustificazione per l'applicazione della custodia in carcere.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina dell'interesse ad impugnare: la Corte ha affermato che il Pubblico Ministero ha interesse ad impugnare l'ordinanza che applica la misura solo ad alcuni reati al fine di estenderla agli altri e per cristallizzare il giudicato cautelare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di motivazione nei ricorsi per cassazione: la Corte ha ritenuto sufficiente la esposizione dei motivi entro i limiti della motivazione previsti dalla norma e ha ritenuto i motivi del ricorrente generici.
art. 56 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella difesa relativa alla contestazione delle imputazioni multiple; menzionata nel ricorso ma la Corte non ha riconosciuto il vizio prospettato.
art. 629, comma secondo cod. proc. pen.
Norma citata nelle deduzioni difensive in relazione alla custodia cautelare e ai rapporti con gli artt. richiamati; la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse alla valutazione del merito.
art. 628, comma terzo, n.1 cod. pen.
Riferimento normativo avanzato dal ricorrente in connessione ai reati contestati; la Corte non ha accolto la rilevanza delle censure basate su tali richiami.
art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma menzionata dalla Corte a titolo esemplificativo per spiegare l'importanza della cristallizzazione del giudicato cautelare e delle sue conseguenze processuali.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione sulle multe e somme in favore della cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 ai sensi di questa norma.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale sugli adempimenti della cancelleria in esecuzione del provvedimento; la Corte ha disposto gli adempimenti di competenza della Cancelleria.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero ha interesse ad impugnare un provvedimento cautelare applicato solo ad alcuni reati quando intenda ottenerne l'estensione anche ad altri capi e cristallizzare il giudicato cautelare.
- In sede di cassazione è inammissibile proporre censure che si limitino a una diversa valutazione dei fatti o degli elementi di prova già esaminati dal giudice di merito; occorre individuare violazioni di legge o motivazioni manifestamente illogiche.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; censure generiche e aspecifiche rischiano l'inammissibilità.
- La sussistenza della provvista indiziaria e l'apprezzamento dell'attendibilità delle fonti rientrano nella valutazione del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è logica e argomentata.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se il ricorso è infondato o manifestamente inadeguato.
- Per contestare l'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero è necessario dimostrare concretamente l'assenza di utilità processuale all'appello, non basta l'affermazione astratta che una misura sia già stata applicata per altri capi.
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